CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 febbraio 2024
Cassazione n. 26873/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MI), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste emessa in data 16/05/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che insiste nel ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trieste confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Pordenone in data 28/01/2022, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per i reati di concorso ( in bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose e di bancarotta semplice documentale, quale amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., posta in liquidazione coatta amministrativa con provvedimento della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a seguito dello stato di insolvenza dichiarato dal Tribunale di Pordenone il 11/06/2015. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in quanto la sentenza impugnata non ha fornito alcuna risposta alle deduzioni difensive contenute nei motivi aggiunti, alle pagg. 2-6, riportate in ricorso, in cui si prospettava l'insussistenza del reato di bancarotta fraudolenta impropria per avere la società [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. incamerato somme di denaro da parte della propria cliente [OSCURATO:SOCIETA]. per le prestazioni eseguite in favore di quest'ultima; 2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in quanto, in relazione alla particolareggiata critica svolta con i motivi di appello e con i motivi aggiunti, riportati in ricorso, la motivazione sulla sussistenza del reato di bancarotta semplice appare del tutto insufficiente, fondandosi su una sola delle dichiarazioni testimoniali rese in primo grado e senza confrontarsi con le doglianze difensive; 2.3 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., quanto alla mancata risposta ai motivi di appello ed ai motivi aggiunti circa l'insussistenza del ruolo di amministratore di fatto del ricorrente, fondato sulla qualifica di "cartiera" della società, facente parte di un consorzio di società satelliti a [OSCURATO:SOCIETA]. e riconducibili al ricorrente; tale assunto non è sostenibile, alla luce del testimoniale, riportato per stralci in ricorso, e delle stesse dichiarazioni dell'imputato, parimenti riprodotte per stralcio. 3. In data 20/02/2024 è stata depositata memoria difensiva a firma del codifensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], con cui si illustra l'ammissibilità dei motivi nuovi di appello, alla luce della giurisprudenza di legittimità, riportandosi, nel resto, alle doglianze del ricorso principale oltre che alle doglianze formulate in appello quanto alla dosimetria della pena ed al mancato riconoscimento della continuazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.Per quanto concerne il primo motivo di ricorso, va ricordato come la difesa, con il primo motivo di appello, avesse chiesto l'assoluzione dell'imputato contestandone il ruolo di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. e, con il secondo, confutando la sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta documentale; nessuna doglianza, quindi, risulta formulata con il gravame, quanto alla sussistenza della fattispecie di bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose. Solo con i motivi nuovi di appello, trasmessi a mezzo pec, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., in data 28/04/2023, la difesa aveva dedotto l'insussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta impropria. Evidente, quindi, l'inammissibilità del motivo concernente la sussistenza della bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose, alla luce della pacifica giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi nuovi a sostegno dell'appello, per effetto della disposizione di cui all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono già stati enunciati nell'originario atto di gravame, ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen.; i motivi aggiunti, quindi, devono rappresentare uno sviluppo logico o una migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre collegabili ai capi ed ai punti già dedotti, laddove le doglianze concernenti un punto non investito dall'originaria impugnazione, ossia una statuizione suscettibile di autonoma considerazione, incorre nella preclusione processuale (Sez. U., n. 4683 del 25/02/1998, Buono ed altri, Rv. 210259; Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280294; Sez. 5, n. 4184 del 20/11/2014, dep. 28/01/2015, Giannetti, Rv. 262180; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 11/01/2013, P.C. in proc. Platamone ed altro, Rv. 254391; Sez. 1, n. 33662 del 09/05/2005, Ballacchino ed altri, Rv. 232406; Sez. 1, n. 46950 del 02/11/2004, Sisic, Rv. 230281; Sez. 2, n. 45739 del 04/11/2003, Marzullo, Rv. 226976). Nel caso in esame, quindi, appare del tutto evidente come la contestazione circa la sussistenza del ruolo di amministratore di fatto dell'imputato - ossia del ruolo svolto in ambito societario a prescindere dalla commissione di fatti penalmente rilevanti - prescindesse del tutto da ogni doglianza circa la sussistenza della fattispecie delittuosa in termini di configurabilità, vertendo solo sul ruolo svolto dall'imputato nell'ambito della fallita società, senza involgere alcuna doglianza circa il fatto contestatogli; ne discende che il primo motivo contenuto nei motivi nuovi di appello, inviati il 28/04/2023, incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali. La doglianza, quindi, non costituisce un mero sviluppo o una migliore esposizione del motivo principale, cui non è ricollegabile in termini logico- giuridici, implicando, invece, l'allargamento dell'ambito del petitum individuato con i motivi principali, ed introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impu gnazione. Del tutto versato in fatto risulta il secondo motivo di ricorso, che, in o gni caso, non tiene conto della circostanza che la sentenza impu gnata non si è fondata solo sulle dichiarazioni del li quidatore Starnoni, ma anche sulle risultanze dei pp,vv.cc. della Guardia di Finanza (pag. 15 della sentenza impugnata), finendo, quindi, per risultare del tutto aspecifico. Parimenti inammissibile, in quanto tendente ad una rivisitazione del compendio probatorio, il terzo motivo di ricorso, che si basa sulla citazione di stralci delle dichiarazioni di testi e dello stesso imputato, secondo una tecnica che esula dal perimetro del giudizio di legittimità, oltre che cozzare con il principio di autosufficienza del ricorso. Quanto alla memoria illustrativa depositata dall'av.to Deleha ye, va rilevato come il ruolo di difensore assunto dal predetto solo in sede di giudizio di legittimità non implica una sorta di "riapertura dei termini" per ampliare l'ambito delle doglianze sottoposte al vaglio della Corte di legittimità, le quali devono sempre e comunque - pur in presenza di un difensore nominato per il solo giudizio di legittimità - rispettare la correlazione tra i motivi di appello ed i motivi di ricorso per cassazione. Non possono, quindi, che richiamarsi le considerazioni già in precedenza svolte in riferimento alla portata dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen„ ed all'ermeneusi consolidata, dovendosi solo a ggiungere che, quanto ai motivi nuovi relativi alla pena ed alla continuazione, la sentenza impugnata non solo ha motivato in maniera ineccepibile, in conformità con l'indirizzo interpretativo illustrato, ma, in ogni caso, ha fornito anche adeguata e logica motivazione circa la quantificazione della pena e l'insussistenza del medesimo dise gno criminoso, alla pag. 16 della motivazione. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca