CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 30423/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n.sez. 780/2025 [OSCURATO:PERSONA] Rosati UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 16828/2025 [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza emessa in data 30/10/2023 dalla Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito le conclusioni dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Pubblico Ministero, in data 27 luglio 2020, ha chiesto al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro l’emissione del decreto che dispone il giudizio, nel processo convenzionalmente denominato [OSCURATO:PERSONA], nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, 629, secondo comma, in relazione all’art. 628, terzo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 30423/2025 Roma, lì, 08/09/2025 comma n. 3 e 416-bis.1 cod. pen., commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in data antecedente e prossima al 18 agosto 2016 e contestato al capo P-bis) dell’imputazione. Secondo l’ipotesi di accusa, gli imputati avrebbero costretto, con minaccia consistita nell’evocazione della propria caratura criminale e del collegamento con la locale di [OSCURATO:PERSONA], l’imprenditore reggino [OSCURATO:PERSONA], aggiudicatario di un appalto pubblico nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], a corrispondere una somma di danaro pari a circa il 3% del complessivo valore dei lavori appaltati e ad avvalersi, per l’esecuzione dei lavori di scavo, dei dipendenti e dei mezzi della società cooperativa [OSCURATO:PERSONA], dopo che alla stessa, a causa di una interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, era stata preclusa la possibilità del subappalto; possibilità che inizialmente aveva evitato all’impresa appaltatrice la corresponsione del «tributo» alla cosca [OSCURATO:PERSONA] territorialmente competente, anche in considerazione dei legami, anche parentali, della stessa con l’imputato, che è suocero del fratello di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Nel corso dell’udienza preliminare [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di essere giudicato nelle forme del giudizio abbreviato incondizionato e, ammesso il rito richiesto, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, con sentenza emessa in data 6 novembre 2021, lo ha dichiarato colpevole del reato al medesimo ascritto e lo ha condannato, applicata la diminuente per il rito, alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione ed euro 5.000,00 di multa. 3. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di primo grado e ha condannato l’imputato appellante al pagamento delle spese processuali. 4. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse dell’imputato hanno presentato due distinti ricorsi per cassazione avverso questa sentenza. 5. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto quattro motivi di ricorso. 5.1. Il difensore, con il primo motivo, ha dedotto l’inosservanza dell’art. 603 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello, con l’ordinanza emessa in data 12 giugno 2023, ha rigettato la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale con motivazione illegittima e, comunque, manifestamente illogica. Il difensore premette che nell’atto di appello e nei motivi nuovi e aggiunti ha chiesto la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale mediante l’acquisizione delle dichiarazioni rese all’udienza dibattimentale del 24 gennaio 2022 del teste [OSCURATO:PERSONA] nel processo celebrato nei confronti dei coimputati, a riprova del corretto svolgimento degli eventi (e, segnatamente, in ordine all’esecuzione del contratto di subappalto, all’inizio e alla fine dei lavori commissionati e, dunque, al momento di inizio e di fine dei rapporti tra la l’impresa di [OSCURATO:PERSONA] e la cooperativa [OSCURATO:PERSONA]) e l’acquisizione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 327-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], nel corso delle investigazioni difensive, ha, infatti, espressamente dichiarato di aver prestato la propria attività lavorativa per la ditta [OSCURATO:PERSONA] nell’esecuzione del contratto di appalto e di non essere mai stato dipendente dell’impresa [OSCURATO:PERSONA]; ad avviso del difensore, queste dichiarazioni comproverebbero la mancanza di qualsivoglia costrizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha, tuttavia, rigettato entrambe le richieste istruttorie, con l’ordinanza emessa in data 12 giugno 2023, rilevando: - quanto alla richiesta di acquisizione delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], che, oltre alla «non rilevabilità delle prove come nuove o sopravvenute, difetta il requisito della non decidibilità allo stato degli atti di cui all’art. 603, co. 1, c.p.p., alla luce degli elementi posti a fondamento della decisione impugnata» (pag. 5 dell’ordinanza impugnata); - quanto alla richiesta di acquisizione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che «il risultato delle indagini difensive non può trovare ingresso nel processo se non con i criteri e i limiti specificamente previsti dalla legge per la formazione della prova» (pag. 6 dell’ordinanza impugnata). La Corte di appello, a pag. 1572 della sentenza impugnata, ha, inoltre, rilevato che nessuna delle richieste istruttorie formulate dalla difesa «appare assolutamente necessaria ai fini della decisione, trattandosi di prove vertenti su circostanze incontestate e sostanzialmente prive di incidenza sulla decisione». Il difensore, tuttavia, ha rilevato che la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], il colonnello dei Carabinieri che ha diretto l’indagine [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], costituisce una prova sopravvenuta alla pronuncia della sentenza di primo grado. Inconferente sarebbe, inoltre, il riferimento operato dalla Corte di appello al parametro normativo della decidibilità del processo allo stato degli atti, in quanto nel caso di specie verrebbe in rilievo il secondo e non già il primo comma dell’art.603 cod. proc. pen. Secondo l’art. 603, comma 2, cod. proc. pen., infatti, nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice deve disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale osservando i soli limiti previsti dall’art. 495, comma 1, cod. proc. pen., che richiama la regola generale stabilita dall’art. 190, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui il giudice ammette le prove escludendo quelle vietate dalla legge o quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti; la Corte di appello, dunque, avrebbe dovuto vagliare l’assunzione delle prove nuove sotto il profilo dell’utilità processuale e non già sotto il profilo della loro indispensabilità o assoluta necessità. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] hanno, peraltro, ad oggetto proprio le circostanze che la Corte di appello ha posto a fondamento della decisione (in particolare, il momento di inizio e fine della cooperazione nell’esecuzione dell’appalto tra l’impresa di [OSCURATO:PERSONA] e quella di [OSCURATO:PERSONA], la fine coincidente con la notifica della misura interdittiva, che, dunque, ha fatto venire meno qualsivoglia minaccia e coartazione della volontà, nonché l’ipotesi dell’imposizione di lavoratori successivamente alla notifica dell’interdittiva stessa). Le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] sono, inoltre, certamente rilevanti ai fini del decidere, in quanto questo, in qualità di lavoratore per la ditta [OSCURATO:PERSONA] nell’esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto, ha espressamente negato di essere stato alle dipendenze della società [OSCURATO:PERSONA]. Questa circostanza, contraria rispetto alla ricostruzione dei fatti proposta dalla sentenza impugnata, farebbe venire meno la fondatezza dell’impianto accusatorio in ordine alla ritenuta imposizione all’impresa [OSCURATO:PERSONA] di lavoratori dell’impresa [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, sarebbe assolutamente necessaria ai fini del decidere; i giudici di appello, dunque, sul punto avrebbero fatto un’applicazione non corretta dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. 5.2. Il difensore, con il secondo motivo, ha censurato l’erronea applicazione dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., in quanto la sentenza ha omesso di motivare o, comunque, ha illogicamente e contraddittoriamente motivato in ordine agli indizi, gravi, precisi e concordanti, dai quali si desumerebbe l’esistenza del fatto e la responsabilità del ricorrente e, comunque, avrebbe omesso di motivare sulle censure proposte dalla difesa nell’atto di appello. La sentenza di appello avrebbe, infatti, fondato la responsabilità del ricorrente su elementi probatori che in nessun modo lo riguardano direttamente. Il giudizio di responsabilità si fonderebbe, infatti, su due intercettazioni ambientali intercorse l’una tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (progr. 870 del 30 giugno 2016), l’altra tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (progr. 4685 del 18 luglio 2016), che, come è stato evidenziato con l’atto di appello, sono intervenute tra soggetti terzi e hanno un contenuto generico. Le censure proposte dalla difesa, quanto alla mancanza di elementi indiziari, dotati di gravità, precisione e concordanza, ai fini dell’affermazione della responsabilità del ricorrente sono, peraltro, state accolte in sede di cautelare dalla Sesta Sezione della Corte di cassazione, che, con la sentenza n. 22055 del 7 luglio 2020, ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro, che aveva confermato la misura della custodia in carcere; la pronuncia della Corte di Cassazione ha rilevato che gli elementi di prova (le due intercettazioni sopra indicate) non solo «lasciavano indeterminato l’oggetto dell’estorsione», ma anche e soprattutto le condotte specificamente attribuibile al ricorrente. Ad avviso del difensore, a fronte di una decisione che in sede cautelare ha ritenuto gli elementi probatori raccolti inidonei a configurare gravi indizi di colpevolezza, una decisione di condanna pronunciata al di là di ogni ragionevole dubbio avrebbe richiesto una motivazione rafforzata. Dalla lettura della sentenza impugnata emergerebbe, tuttavia, che la Corte di appello ha completamente disatteso questo criterio, invocando la decisione adottata in sede cautelare relativamente alla posizione di un altro coindagato ([OSCURATO:PERSONA]); la decisione emessa in sede cautelare nei confronti di altro correo, tuttavia, non può costituire un elemento idoneo a superare il giudicato cautelare formatosi in favore del ricorrente. Non si comprenderebbe, inoltre, in base a quale argomento, al cospetto di due decisioni che si fondano su due diverse posizioni trattate secondo altrettante diverse censure, la seconda debba prevalere sulla prima. Il difensore ha rilevato, inoltre, che la Corte di appello non ha motivato sulle eccezioni proposte relativamente alla genericità, all’imprecisione, alla mancanza di chiarezza e alla carenza di riscontri delle predette intercettazioni. Con riferimento specifico alle singole intercettazioni, la difesa ha osservato: - che l’intercettazione ambientale prog. 870 del 30 giugno 2016: a) non dimostra la condotta estorsiva del ricorrente, b) non consente di rilevare grave e certi indizi di colpevolezza nei suoi riguardi, c) non fa alcun riferimento esplicito alla presunta condotta estorsiva; - che l’intercettazione ambientale prog. 4655 del 18 agosto 2016 è stata captata in data successiva alla notifica dell’interdittiva antimafia e, dunque, pure alla cessazione dei rapporti (conseguenti dal subappalto) tra la società cooperativa [OSCURATO:PERSONA] e la l’impresa [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello, tuttavia, si è limitata ad affermare apoditticamente che le due conversazioni sono «insuscettibili di altra plausibile interpretazione» e, dunque, ha sostanzialmente, riproposto la medesima interpretazione del Tribunale del riesame. 5.3. Il difensore, con il terzo motivo, ha dedotto la violazione dell’art. 629 cod. pen., in quanto la Corte di appello ha erroneamente applicato la legge penale in ordine alla responsabilità del ricorrente e ha contraddittoriamente e illogicamente motivato in ordine alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e alle censure proposte dalla difesa. La persona offesa [OSCURATO:PERSONA], nelle sommarie informazioni testimoniali rese in data 7 gennaio 2020, ha dichiarato di aver conosciuto il ricorrente e di non aver mai subito dallo stesso alcuna minaccia o coartazione della volontà e ha precisato di aver trattato le questioni lavorative solo con suo nipote [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, la persona offesa, su domanda specifica del difensore, ha precisato di non aver ricevuto in nessun modo richieste estorsive all’epoca dell’affidamento del subappalto, né dopo la notifica dell’interdittiva antimafia alla società cooperativa [OSCURATO:PERSONA]. 5.4 Con il quarto motivo il difensore ha dedotto l’erronea applicazione degli artt. 628, terzo comma n. 3, cod. pen. e 416-bis.1 cod. pen., in quanto la sentenza impugnata ha applicato tali aggravanti, senza confrontarsi con le risultanze processuali e con i principi di diritto affermati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità e, comunque, ha illogicamente e contraddittoriamente motivato in ordine stesse. 6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto cinque motivi di ricorso. 6.1. Con il primo motivo il difensore ha censurato l’erronea applicazione degli artt. 110, 81, secondo comma, 629, secondo comma, in relazione all’art. 628, terzo comma n. 3 e 416-bis.1, cod. pen. e la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata su tali punti. La Corte di appello, a pag. 1569 della sentenza impugnata, ha, infatti, richiamato la sentenza di primo grado, che, a sua volta, ha fatto rinvio alla richiesta di applicazione della misura cautelare, senza operare un’autonoma valutazione della vicenda devoluta al suo esame. La Corte di appello, inoltre, illogicamente non avrebbe considerato le motivazioni della sentenza della Corte di cassazione che ha annullato con rinvio l’ordinanza cautelare emessa nei confronti del ricorrente. Dalla lettura della sentenza impugnata, inoltre, non si comprenderebbero le ragioni che consentono di individuare nell’imputato colui che avrebbe scelto autonomamente i dipendenti e i mezzi da impiegare per i lavori eseguiti nel comune di [OSCURATO:PERSONA] dall’impresa [OSCURATO:PERSONA]. La persona offesa, in sede di indagini difensive, ha, inoltre, escluso di aver subito violenza o pressioni da parte degli imputati e i giudici di appello non avrebbero indicato alcuna ragione per ritenere reticenti le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. La presenza di [OSCURATO:PERSONA] presso il cantiere sarebbe successiva di quasi un anno rispetto all’applicazione dell’interdittiva antimafia nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, sarebbe del tutto inconferente. Il difensore ha, inoltre, rilevato che in sede di indagini difensive è stato sentito anche [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato che il giorno stesso della notifica del provvedimento prefettizio la società [OSCURATO:PERSONA] ha abbandonato il cantiere, con mezzi e uomini. L’imputazione, originariamente incentrata sulla dazione in danaro, è stata successivamente focalizzata sulla assunzione di due operai; questa circostanza sarebbe, tuttavia, stata esclusa dalle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive dal lavoratore [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata non avrebbe superato il rilievo del carattere equivoco delle intercettazioni, peraltro postume rispetto allo svolgimento dei fatti; [OSCURATO:PERSONA], peraltro, non era legato da vincoli parentali con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. I lavori commissionati, peraltro, sarebbero già terminati quando è stata emessa l’interdittiva antimafia. Le espressioni captate, inoltre, non sarebbero, neppure velatamente, minacciose. 6.2. Con il secondo motivo il difensore ha eccepito l’inosservanza degli artt. 190, 495, comma 2, 603, comma 2, cod. proc. pen. a causa della mancata assunzione di una prova decisiva richiesta dalle parti e, segnatamente, dell’acquisizione delle dichiarazioni rese in fase di indagini difensive dal lavoratore [OSCURATO:PERSONA]. Nella sentenza impugnata non sarebbe dato cogliere il momento nel quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso il reato di estorsione contestato; l’assunzione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado, sarebbe, dunque, decisiva, in quanto avrebbe consentito di accertare che, una volta notificata l’interdittiva antimafia alla società [OSCURATO:PERSONA], è cessato ogni rapporto della stessa con l’impresa di [OSCURATO:PERSONA]. 6.3. Con il terzo motivo il difensore ha dedotto l’inosservanza degli artt. 190, 495, comma 2, 603, comma 2, cod. proc. pen. a causa della mancata assunzione di una prova decisiva costituita dalla escussione del teste Mar. [OSCURATO:PERSONA] o dall’acquisizione delle dichiarazioni rese dal medesimo in dibattimento all’udienza del 24 gennaio 2022. Il difensore rileva che la deposizione del teste è successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado nei confronti del ricorrente e che la sua escussione sarebbe decisiva, in quanto avrebbe consentito alla Corte di appello di acclarare lo stato di avanzamento dei lavori all’atto della notifica dell’interdittiva antimafia alla società [OSCURATO:PERSONA]. Questa prova avrebbe, dunque, consentito di confutare la prospettazione accusatoria, incentrata sull’avvenuta esecuzione del contratto di appalto stipulato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] mediante il ricorso ai mezzi della ditta [OSCURATO:PERSONA]. 6.4. Con il quarto motivo il difensore ha censurato l’erronea applicazione degli artt. 629, secondo comma, e 416-bis.1 cod. pen. La sentenza impugnata non consentirebbe di ritenere sussistenti adeguati elementi indiziari, atti a dimostrare la colpevolezza del ricorrente; nessun atto di indagine, infatti, comproverebbe che [OSCURATO:PERSONA] abbia minacciato [OSCURATO:PERSONA] e non sarebbe dato comprendere il segmento temporale in cui il reato ascritto al ricorrente sarebbe stato commesso. L’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. sarebbe stata applicata pur in assenza di elementi indiziari, gravi, precisi e concordanti, tali da indurre a ritenere che l’imputato abbia commesso il fatto nella consapevolezza di operare con metodo mafioso o al fine di agevolare il gruppo ‘ndranghetistico [OSCURATO:PERSONA]. La condotta del ricorrente sarebbe «slegata» da quella dei correi e difetterebbe della consapevolezza di agire in favore dei [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. 6.5. Con il quinto motivo il difensore ha eccepito l’inosservanza degli artt.125, comma 3, 192 cod. proc. pen. e 111 Cost., in quanto la Corte di appello avrebbe confermato la sentenza di condanna di primo grado nei confronti del ricorrente senza alcuna motivazione e, in particolare, senza aver esplicitato il ragionamento giuridico posto a fondamento del proprio convincimento. 7. All’udienza del 21 maggio 2025 la posizione del ricorrente è stata stralciata dal procedimento originario n. 2788/2025 R.G., e la sua trattazione è stata rinviata all’udienza del 5 giugno 2025, in quanto, nel corso della discussione pubblica, è emerso che il ricorso presentato dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] non era stato trasmesso alla Corte di cassazione della cancelleria della Corte di appello di Catanzaro. Acquisito il ricorso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], le parti, all’udienza 5 giugno 2025, hanno discusso e hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi proposti sono complessivamente infondati. 2. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, ha eccepito l’inosservanza dell’art. 603 cod. proc. pen., in quanto, con l’ordinanza emessa in data 12 giugno 2023, la Corte di appello ha rigettato la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale con motivazione illegittima e, comunque, illogica, sia quanto alla mancata acquisizione dichiarazioni rese del teste Mar. [OSCURATO:PERSONA] che di quelle rese da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con il secondo motivo, ha eccepito l’inosservanza degli artt. 190, 495, comma 2, cod. proc. pen. con riferimento alla mancata assunzione della prova decisiva costituita dall’acquisizione delle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive da [OSCURATO:PERSONA] e, con il terzo motivo, ha dedotto l’inosservanza degli artt. 190, 495, comma 2, cod. proc. pen. a causa della mancata acquisizione delle dichiarazioni rese in dibattimento del teste Mar. [OSCURATO:PERSONA] o della sua mancata escussione. 3. Questi motivi sono infondati. 3.1. L’art. 603, comma 1, cod. proc. pen. sancisce, infatti, che «Quando una parte, nell’atto di appello o nei motivi presentati a norma dell’articolo 585 comma 4, ha chiesto la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o l’assunzione di nuove prove, il giudice, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale». Il secondo comma dell’art. 603 cod. proc. pen. prevede, inoltre, che «Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall’articolo 495 comma 1». Questa ipotesi di rinnovazione è obbligatoria, al pari di quella introdotta all’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. per le ipotesi in cui il pubblico ministero appelli una sentenza di proscioglimento per ragioni attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, in quanto al giudice, a fronte della ricorrenza della sopravvenienza di prove nuove e della richiesta della parte, è consentito di escludere solo le prove vietate dalla legge e quelle manifestamente superflue o irrilevanti. L’ipotesi contemplata dall’art. 603, comma 1, cod. proc. pen. è, invece, facoltativa, in quanto è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice (ex plurimis: Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01), ed è subordinata alla verifica dell’incompletezza dell’indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria. La rinnovazione istruttoria in appello ha, infatti, carattere eccezionale e implica l’esercizio della discrezionalità del giudice che si trovi a non poter decidere allo stato degli atti (Cass. Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015, dep. nel 2016, Ricci, Rv. 266820). Qualora, dunque, il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti, questo giudizio non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata (ex plurimis: Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230 – 01; Sez. 4, n. 18660 del 19/02/2004, Montanari, Rv. 228353 – 01; Sez. 6, n. 6753 del 04/06/1997, dep. 1998, Finocchi, Rv. 211001 – 01). Il terzo comma dell’art. 603 cod. proc. pen., da ultimo, riserva al giudice la possibilità disporre di ufficio la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale «se il giudice la ritiene assolutamente necessaria». 3.2. In passato è stata assai controversa nella giurisprudenza di legittimità l’ammissibilità della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio abbreviato di appello. Secondo una prima interpretazione, lo svolgimento del giudizio abbreviato sulla base del materiale probatorio acquisito “allo stato degli atti”, preclude l’espletamento dell’istruzione dibattimentale anche in secondo grado (Sez. 1, n. 3661, dep. 1996, Abategiovanni, Rv. 204322 – 01; Sez. 3, n. 9088 del 10/06/1993, Vallera; Sez. 1, n. 5440 del 24/03/1992, Castelli, Rv. 190317 – 01). Questa tesi è stata sostenuta ricorrendo fondamentalmente a tre argomenti: l’incompatibilità tra un giudizio “allo stato degli atti”, quale il giudizio abbreviato, e i possibili esiti della rinnovazione; l’incongruenza tra una decisione assunta “allo stato degli atti”, in forza di un accordo tra le parti (come era previsto nel disegno originario del codice di rito), e la rivalutazione dei presupposti del rito tramite un recupero probatorio in appello; il rischio di una eventuale perdita di efficacia deflattiva del rito speciale provocata dal dilatarsi degli adempimenti processuali in secondo grado. Le Sezioni unite di questa Corte hanno, invece, statuito che nel processo celebrato con la forma del rito abbreviato al giudice di appello è consentito, a differenza che al giudice di primo grado, disporre d’ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l’accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, secondo il disposto dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen.; in tale fase, peraltro, non può configurarsi alcun potere di iniziativa delle parti in ordine all’assunzione delle prove, in quanto, prestando il consenso all’adozione del rito abbreviato, esse hanno definitivamente rinunciato al diritto alla prova (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203427 – 01). Nella pronuncia le Sezioni unite hanno, altresì, precisato che alle parti rimane comunque la possibilità di sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice di secondo grado e che l’acquisizione di prove ammesse ex officio non fa perdere all’imputato il beneficio della diminuzione della pena di cui all’art. 442, secondo comma, cod. proc. pen. Questo orientamento è, peraltro, stato condiviso anche dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 470 del 1991, che ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 247, primo e secondo comma, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 442 e 443 dello stesso codice, sollevata dalla Corte di appello di Firenze, in riferimento agli artt. 101, capoverso, e 111, primo comma, della Costituzione, sulla base dell’erroneo presupposto interpretativo che la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale non fosse consentita nel giudizio abbreviato. Questi principi sono rimasti assolutamente prevalenti nella giurisprudenza di legittimità, anche dopo la legge 16 dicembre 1999, n. 479, la c.d. legge Carotti, che ha introdotto profonde modifiche alla disciplina del giudizio abbreviato, in quanto lo stesso, anche nella nuova conformazione normativa (che prescinde dall’accordo delle parti e lo riserva all’esclusiva scelta dell’imputato), postula pur sempre una rinuncia definitiva al diritto alla prova. Il giudizio abbreviato si fonda, infatti, sulla rinunzia al diritto di difendersi provando e alla formazione della prova nella dialettica dibattimentale e, per questa ragione, l’imputato beneficia della riduzione di pena in caso di condanna; gli unici incrementi del compendio probatorio cristallizzato all’atto della ammissione del rito sono, pertanto, conseguenti o all’accoglimento di una richiesta subordinata ad integrazione probatoria (art. 438, comma 5, cod. proc. pen.) o all’esercizio da parte del giudice del potere di completamento di un quadro dimostrativo caratterizzato da profili di non decidibilità mediante l’acquisizione di elementi probatori qualificati come necessari ai fini del decidere (art. 441, comma 5, cod. proc. pen.). Secondo l’orientamento largamente prevalente di questa Corte, che il Collegio condivide, nel giudizio di appello avverso la sentenza emessa all’esito di rito abbreviato è, dunque, ammessa la rinnovazione istruttoria esclusivamente ai sensi dell’art. 603, comma terzo, cod. proc. pen. e, quindi, solo nel caso in cui il giudice ritenga l’assunzione della prova assolutamente necessaria (ex plurimis: Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, Arapi, Rv. 287482 – 02; Sez. 1, n. 8316 del 14/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266145 – 01). Nel giudizio di appello, infatti, le parti non hanno un diritto all’assunzione di prove nuove, in quanto non può essere riconosciuta alle stesse un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585 – 01; Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A., Rv. 270069). Nel giudizio abbreviato di appello, le parti hanno solo il potere di sollecitare l’esercizio dei poteri istruttori officiosi di cui all’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. ed è rimessa al giudice la valutazione discrezionale in ordine all’assoluta necessità dell’integrazione probatoria richiesta (Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061 – 01; Sez. 6, n. 4694 del 24/10/2017, dep. 2018, Picone, Rv. 272197; Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A, Rv. 270069; Sez. 1, n. 8316 del 14/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266145; Sez. 5, n. 11908 del 23/11/2015, dep. 2016, Rallo, Rv. 266158 – 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260840; Sez. 1, n. 44234 del 18/04/2013, Massucco, Rv. 258329). Sulla base di queste premesse, deve, dunque, escludersi che possa essere censurata mediante ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel giudizio abbreviato quale inosservanza degli artt. 603, commi 1 e 2, cod. proc. pen. o, comunque, quale mancata ammissione di prova decisiva ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20262 del 18/03/2014, L., Rv. 259663; in precedenza, Sez. 6, n. 7485 del 16/10/2008, Monetti, Rv. 242905). Ciò non toglie, tuttavia, che la parte interessata possa dolersi della mancata ammissione dell’integrazione probatoria sollecitata agli effetti dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., ove siano prospettate lacune della motivazione su punti decisivi, che l’integrazione richiesta avrebbe potuto colmare (sul punto, si rinvia all’ampia analisi di Sez. 2, n. 40855 del 19/4/2017, Giampà, Rv. 271163; cfr. anche Sez. 1, n. 17607 del 31/3/2016, Palombo, Rv. 266623, e Sez. 2, n. 48630 del 15/9/2015, Pircher, Rv. 265323). 3.3. Sulla base di questi rilievi, sono, dunque, infondate le censure proposte dai difensori del ricorrente. 3.4. La Corte di appello ha, infatti, legittimamente rigettato le richieste di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale intese a ottenere l’acquisizione di prove assunte nel parallelo giudizio dibattimentale celebrato nei confronti dei concorrenti nel reato. Nel sindacato sulla rinnovazione dell’istruzione nel giudizio abbreviato di appello, ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., infatti, non assume di per sé rilievo decisivo la novità e la sopravvenienza della prova, ma solo il suo carattere «assolutamente necessario». Non possono, peraltro, essere qualificate come «prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado» per l’imputato che ha chiesto di essere giudicato nelle forme del rito abbreviato le prove assunte nel parallelo dibattimento celebrato nei confronti dei concorrenti nel reato, in quanto le stesse hanno formato oggetto della rinuncia al diritto di difendersi provando sulla quale si fonda la scelta di questo rito speciale ad effetto premiale. La novità della prova in questi casi, infatti, non è effettiva, ma solo formale, in quanto deriva solo dalla scelta di un diverso rito processuale. Ritiene il Collegio che, come prospettato in dottrina, la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale debba, tuttavia, essere disposta ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. ove il dato probatorio di cui l’imputato chiede l’ingresso sia idoneo a fondare una richiesta di revisione del giudicato, in quanto sarebbe irragionevole costringere l’imputato ad attendere la formazione del giudicato, per poi consentigli di rimuoverlo, in ragione dei riflessi pregiudizievoli sulla libertà personale e sulla durata dei processi che la preclusione assumerebbe. Tale evenienza, peraltro, non è stata dedotta e, comunque, non ricorre nel caso di specie. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, in tema di revisione, non sussiste contrasto fra giudicati agli effetti dell’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. se i fatti posti a base delle due decisioni, attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato, siano stati identicamente ricostruiti dal punto di vista del loro accadimento oggettivo e il diverso epilogo giudiziale sia il prodotto di difformi valutazioni di quei fatti - specie se dipese dalla diversità del rito prescelto nei separati giudizi e dal correlato, diverso regime di utilizzabilità delle prove - dovendosi intendere il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non in termini di mero contrasto di principio tra le decisioni, bensì con riferimento ad un’oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui esse si fondano (Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317 – 01; Sez. 6, n. 488 del 15/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269232). Non è, dunque, ammissibile l’istanza di revisione fondata sul fatto che lo stesso quadro probatorio sia stato diversamente utilizzato per assolvere un imputato e condannare un concorrente nello stesso reato in due diversi procedimenti (Sez. 4, n. 1515 del 12/05/1999, Fucci D, Rv. 214643; nello stesso senso, Sez. 1, n. 6273 del 03/02/2009, Serio, Rv. 243231). La Corte di appello ha, inoltre, escluso, con motivazione congrua, che l’acquisizione delle dichiarazioni rese dal testimone [OSCURATO:PERSONA] costituisse una prova assolutamente necessaria ai fini del decidere, in quanto l’esecuzione del contratto di subappalto secondo modalità difformi da quelle documentate è risultata provata sia dalle intercettazioni che dalla reiterata presenza di presenza di [OSCURATO:PERSONA] presso il cantiere. I dati della geolocalizzazione acquisiti hanno, infatti, dimostrato che [OSCURATO:PERSONA], «gravemente indiziato del delitto di cui all’art. 416-bis c.p. e risultato in stretta relazione con tutti gli esponenti della ‘ndrangheta della zona di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] coinvolti nella vicenda… - oltre che in rapporto assiduo con il vertice assoluto della cosca, [OSCURATO:PERSONA]», si è «a più riprese recato, nel corso del periodo di svolgimento dei lavori da parte dell’impresa di [OSCURATO:PERSONA], all’interno dell’area cantierizzata» (pag. 1576-1577 della sentenza impugnata). Sulla base di questi rilievi, sono, dunque, infondate le censure proposte dai difensori del ricorrente in ordine alla mancata acquisizione delle dichiarazioni rese in dibattimento dal teste Mar. [OSCURATO:PERSONA]. 3.5. La Corte di appello ha, inoltre, legittimamente escluso l’esclusione della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale mediante l’acquisizione delle dichiarazioni rese nelle indagini difensive da [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il diritto del difensore di svolgere indagini difensive, pur esercitabile in ogni stato e grado del procedimento secondo l’art. 327-bis, comma 2, cod. proc. pen., deve coordinarsi, con le regole fisiologiche di utilizzabilità degli atti di parte e anche con le caratteristiche proprie della fase e del grado (Sez. 3, n. 35372 del 26/05/2010, G., Rv. 248366), tanto che, per esempio, è preclusa la produzione degli esiti di investigazione difensiva nell’ambito del giudizio di legittimità (Sez. 3, n. 41127 del 23/05/2013, D’A., Rv. 256852). I risultati delle indagini difensive possano, dunque, trovare ingresso nel giudizio abbreviato, con i criteri ed i limiti specificamente previsti dal codice per l’acquisizione degli elementi probatori in tale rito, mediante depositato nel fascicolo del pubblico ministero prima dell’ammissione al rito speciale (Sez. 6, n. 1561 del 11/09/2018, dep. 2019, Fiorito, Rv. 274940 – 02; Sez. 2, n. 9198 del 16/02/2017, Orsini, Rv. 269344) o subordinando la richiesta del rito abbreviato a tale acquisizione probatoria ai sensi dell’art. 438, comma 5, cod. proc. pen. Una volta superate queste possibilità di acquisizione probatoria, residua all’imputato solo la possibilità di sollecitare i poteri di acquisizione probatoria ufficiosa del giudice. La giurisprudenza di legittimità, in plurime sentenze, ha, peraltro, ritenuto ha ritenuto legittima la decisione di rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruzione in giudizio abbreviato d’appello mediante acquisizione dei verbali delle dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive, allegati all’atto di appello ed ai motivi nuovi (Sez. 1, n. 19753 del 30/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281365 – 01, in applicazione del principio Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, P., Rv. 261798 – 01; in precedenza: Sez. 3, n. 35372 del 26/05/2010, G., Rv. 248366; Sez. 3, n. 43307 del 19/10/2001, Bonaffini, Rv. 220601). La Corte di appello ha, peraltro, escluso, con motivazione congrua, che l’acquisizione delle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive da [OSCURATO:PERSONA] fosse assolutamente necessaria ai fini del decidere, ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., in quanto, come già rilevato, l’esecuzione del contratto di appalto difforme dalla sua rappresentazione documentale e ricorrendo ai mezzi e alle maestranze della società [OSCURATO:PERSONA] era stata già dimostrata sinergicamente da altri elementi probatori. 4. Con l’ultima censura proposta nel secondo motivo di ricorso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la mancanza e, comunque, la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in quanto, a fronte della sentenza n. 22055 del 7 luglio 2020 della Corte di cassazione, che in sede cautelare ha ritenuto gli elementi probatori raccolti a configurare i gravi indizi di colpevolezza, una decisione di condanna pronunciata al di là di ogni oltre ragionevole dubbio avrebbe richiesto una motivazione rafforzata. Con la prima censura proposta nel primo motivo di ricorso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha analogamente dedotto che la Corte di appello illogicamente non avrebbe considerato le motivazioni della Corte di cassazione, che ha annullato con rinvio l’ordinanza cautelare emessa nei confronti del ricorrente. 5. Il motivo è infondato. 5.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la preclusione processuale conseguente alle pronunce emesse, all’esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte suprema ovvero dal Tribunale in sede di riesame o di appello, avverso le ordinanze in tema di misure cautelari, ha una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte (ed effettivamente decise), implicitamente o esplicitamente, nei procedimenti di impugnazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari personali (ex plurimis: Sez. 5, n. 12745 del 06/12/2023, dep. 2024, Scala, Rv. 286199 – 01; cfr. Sez. 6, n. 54045 del 27/09/2017, Cao, Rv. 271734; Sez. 1, n. 47482 del 6/10/2015, Lucifora, Rv. 265858, che si richiama a Sez. U, n. 11 del 817/1994, Buffa, Rv. 198213; Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908; si veda anche Sez. 4, n. 32929 del 4/6/2009, Mariani, Rv. 244976; Sez. U, n. 18339 del 31/3/2004, Donelli, Rv. 227359). L’efficacia della pronunzia del tribunale del riesame che affermi la carenza dei gravi indizi di colpevolezza è, dunque, limitata al procedimento incidentale de libertate ed è finalizzata alla sola eliminazione della misura cautelare, non vincolando né l’apprezzamento del pubblico ministero titolare delle indagini quanto alla rilevanza degli elementi indiziari acquisiti, né quello del giudice per le indagini preliminari ai fini del rinvio a giudizio o del giudice di merito (Sez. 3, n. 36198 del 11/06/2021, C., Rv. 281972 – 03; Conf. Sez. U, n. 20 del 12/10/1993, Durante, Rv. 195352). Posto che la valutazione del giudice del riesame o la decisione della Corte di cassazione adottata ai sensi dell’art. 311 cod. proc. pen. esauriscono i propri effetti nell’ambito del giudizio cautelare, non v’è alcun obbligo di “confronto” - o di “motivazione rafforzata” - da parte del giudice della piena cognizione del merito. La stessa Corte costituzionale, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale della disposizione di cui all’art. 405, comma 1-bis, cod. proc. pen. - inserita dall’art. 3 l. 20 febbraio 2006, n. 46, che aveva previsto l’obbligo del pubblico ministero di formulare richiesta di archiviazione del procedimento quando la Corte di cassazione si fosse pronunciata in ordine all’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen. e non fossero stati acquisiti successivamente ulteriori elementi a carico - ha ribadito l’impermeabilità del giudizio di merito rispetto a quello cautelare, condivisibilmente rilevando come non sia invece vero l’opposto (Corte cost., sent. n. 121 del 24/04/2009). In quest’ultima prospettiva è, peraltro, consolidato il principio che una sentenza di condanna emessa a seguito di una pronuncia cautelare favorevole integra addirittura quell’elemento di novità che consente di richiedere nuovamente l’applicazione di una misura cautelare personale in precedenza rigettata, venendo in tal caso addirittura meno il c.d. giudicato cautelare (cfr. Sez. 1, n. 13407 del 08/01/2021, Iadonisi, Rv. 281055; Sez. 6, n. 30144 del 06/05/2015, Sansone, Rv. 264997; Sez. 6, n. 30144 del 6/5/2015, Sansone, Rv. 264997 - 01; Sez. 6, n. 7654 del 22/10/2009, dep. 2010, Puccio, Rv. 246164 - 01; Sez. 1, n. 13904 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2009, Genovese, Rv. 243129 - 01; Sez. 1, n. 18955 del 7/4/2004, Branciforte, Rv. 228161 - 01). L’annullamento dell’ordinanza cautelare per vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, dunque, non determina l’insorgenza di alcun obbligo qualificato di motivazione per il giudice del merito. Le argomentazioni espresse in sede cautelare rimangono acquisite agli atti del processo, ma non sono vincolanti per il giudice del merito, tanto meno, quando il compendio degli atti esaminato nel giudizio sia più ampio di quello esaminato nella fase cautelare. La Corte di appello, nella sentenza impugnata ha, inoltre, rilevato come la motivazione della sentenza di primo grado abbia superato le lacune della motivazione ravvisate nella prima ordinanza di riesame, consentendo di individuare compiutamente l’oggetto dell’estorsione contestata al ricorrente nei riguardi dell'impresa di [OSCURATO:PERSONA]. La violazione di legge denunciata è, dunque, insussistente. 6. [OSCURATO:PERSONA], con il secondo motivo, ha censurato l’erronea applicazione dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., in quanto la sentenza ha omesso di motivare o, comunque, ha illogicamente e contraddittoriamente motivato in ordine alla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, dai quali si desumerebbe l’esistenza del fatto e la responsabilità del ricorrente e ha omesso di motivare (o comunque ha illogicamente e contraddittoriamente) motivato in ordine alle censure proposte dalla difesa nell’atto di appello. Analoghe censure sono state proposte dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in particolare, nel primo motivo proposto 7. Questi motivi sono infondati. 7.1. La motivazione della Corte di appello non è illogica ed è anzi puntuale, coerente e congrua nell’esaminare gli elementi probatori acquisiti. Dalla motivazione della sentenza impugnata, che si salda con quella della sentenza di primo grado, in quanto le stesse concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Conversa, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), risulta che la prova della responsabilità del ricorrente è stata desunta dall’intercettazioni ambientali in cui [OSCURATO:PERSONA], sfumato il subappalto dopo l’emissione dell’interdittiva, ha mandato a dire all’impresa [OSCURATO:PERSONA] che, se prima nulla le era stato chiesto perché era previsto il diretto impegno nei lavori dell’impresa [OSCURATO:PERSONA], adesso «le cose sono cambiate» ed era necessario «portare qualche cosa... il 3%.. almeno un 10.000 euro...». In seguito, la soluzione è stata trovata, anziché nella corresponsione di una somma, nel lasciare di fatto eseguire i lavori ai dipendenti dell’impresa di “[OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:PERSONA], come si evince dal resoconto che [OSCURATO:PERSONA], incaricato di tenere i contatti con le due imprese e risolvere la questione, ne ha fatto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; soluzione che ha suscitato in un primo momento la reazione stizzita di [OSCURATO:PERSONA], che ha rimproverato a [OSCURATO:PERSONA] di avervi acconsentito senza averne l’autorità e senza prima consultarsi con i vertici del clan. I giudici di merito hanno congruamente rilevato come dalle conversazioni intercettate il ricorrente risulti inequivocabilmente come il dominus della società cooperativa [OSCURATO:PERSONA], beneficiaria dell’estorsione contrattuale. Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha, peraltro, affermato di avere incontrato l’imputato tanto presso gli uffici dell’omonima cooperativa, anche al momento della stipula del sub-appalto con il nipote [OSCURATO:PERSONA], quanto presso il cantiere, avendo ivi sovente accompagnato quest’ultimo. Dalle intercettazioni riportate in sentenza risulta, peraltro, che è stato lo stesso imputato ad essere intervenuto su [OSCURATO:PERSONA], dopo l’emissione dell'interdittiva antimafia, per esigere, ricorrendo al potere di intimidazione della cosca di ‘ndrangheta, di proseguire ugualmente i lavori, come [OSCURATO:PERSONA] ha riferito agli altri sodali. Il contenuto delle intercettazioni è stato, peraltro, confermato dalla reiterata presenza di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. e risultato in stretta relazione con tutti gli esponenti della ‘ndrangheta della zona di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] coinvolti nella vicenda, oltre che in rapporto assiduo con il vertice della cosca, [OSCURATO:PERSONA], nel corso del periodo di svolgimento dei lavori da parte dell’impresa di [OSCURATO:PERSONA], all’interno dell’area di cantiere. Questo apprezzamento, essendo stato motivato dai giudici di merito in modo puntuale, logico e coerente esorbita dal perimetro dal sindacato di legittimità. 7.2. La condotta dell’imputato, nella valutazione congruamente motivata dei giudici di merito, ha determinato la lesione della libertà di autodeterminazione negoziale del [OSCURATO:PERSONA], costretto a cedere all’imposizione di assumere dipendenti esterni per il solo fatto che il cantiere si trovasse in territorio ([OSCURATO:PERSONA]) distante da quello di sua provenienza. La realizzazione di tale arbitraria pretesa ha, infatti, consentito al ricorrente di fare proprio, a discapito della persona offesa, un ingiusto profitto, rappresentato dall’impiego di dipendenti, i propri, che non avrebbero avuto titolo di occuparsi del lavori dopo la notifica della misura interdittiva. Secondo la giurisprudenza di legittimità, del resto, nel delitto di estorsione c.d. contrattuale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l’agente o con altri soggetti, l’elemento dell’ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno (ex plurimis: Sez. 2, n. 12434 del 19/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278998 – 01; Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 269364 – 01; Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Fontana, Rv. 258168 - 01). Integra, infatti, il reato di estorsione, e non già quello di violenza privata, la condotta consistita nel costringere, mediante violenza o minaccia, un imprenditore ad effettuare un’assunzione non necessaria, sussistendo sia il requisito dell’ingiusto profitto, conseguito dalla persona assunta e connesso ad un'azione intimidatoria, sia quello del danno per la vittima, costretta a versare la relativa retribuzione (ex plurimis: Sez. 5, n. 8639 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266079 – 01; Sez. 2, n. 49388 del 04/12/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253914; Sez. 1, n. 5639 del 03/11/2005, dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233837). 7.3. Inammissibili, in quanto volte a sollecitare una ricostruzione del fatto alternativa rispetto a quella operata dalla Corte di appello, sono, invece, le censure proposte dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nel primo motivo del proprio ricorso. Queste censure, infatti, pur deducendo formalmente vizi della motivazione della sentenza impugnata, non si confrontano con la stessa e propongono alla Corte di legittimità argomenti e circostanze di fatto asseritamente pretermessi dai giudici di merito, volti a pervenire ad una diversa ricostruzione probatoria dell’episodio contestato. Questa operazione, tuttavia, esula dal perimetro del giudizio di legittimità. Le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 – 01). Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 8. [OSCURATO:PERSONA], con il terzo motivo, ha dedotto la violazione dell’art.629 cod. pen., in quanto la Corte di appello ha erroneamente applicato la legge penale in ordine alla responsabilità del ricorrente e ha contraddittoriamente e illogicamente motivato in ordine alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e alle censure proposte dalla difesa. 9. Il motivo è infondato. La Corte di appello ha congruamente escluso la rilevanza probatoria delle dichiarazioni della persona offesa a pag. 1584 della sentenza impugnata, in quanto obiettivamente reticenti, nella negazione di aver subito alcuna imposizione a fronte del tenore inequivoco delle captazioni dei colloqui dei propri estorsori. Nella valutazione non certo illogica dei giudici di appello, infatti, dalle intercettazioni è nitidamente emerso che è stato lo stesso [OSCURATO:PERSONA], per sottrarsi all’imposizione della “tassa ambientale” richiesta dalla cosca di [OSCURATO:PERSONA], una volta sfumata la possibilità di concedere il subappalto alla società [OSCURATO:PERSONA], a proporre di lasciar eseguire i lavori dalla stessa, in via di fatto. Già il giudice di primo grado, del resto, ha rilevato che la vittima non ha fornito alcuna plausibile spiegazione dei dialoghi dai quali indiscutibilmente emergeva la coartazione della sua volontà ad opera del ricorrente, identificato a mezzo del soprannome “[OSCURATO:PERSONA]”. 10. [OSCURATO:PERSONA] e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con il quarto motivo dei rispettivi ricorsi hanno dedotto l’erronea applicazione degli artt. 628, terzo comma n. 3, cod. pen. e 416-bis.1 cod. pen., in quanto la sentenza impugnata ha erroneamente applicato tali aggravanti e, comunque, ha omesso o illogicamente e contraddittoriamente motivato in ordine stesse, senza confrontarsi con le emergenze processuali. 11. I motivi sono infondati. I giudici di appello hanno correttamente motivato l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 629, secondo comma, in relazione all’art. 628, terzo comma n. 3 cod. pen., in quanto il reato è stato commesso da appartenenti ad una associazione di tipo ‘ndranghetistico e, segnatamente, della cosca [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello, richiamando le statuizioni della sentenza di primo grado sul punto, ha rilevato, con motivazione congrua e conforme ai principi di diritto enunciati da questa Corte, che ricorre inoltre l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., sia quanto alla finalità agevolatrice, che al ricorso al metodo mafioso, in quanto l’estorsione è stata perpetrata dall’imputato evocando la carica intimidatoria del sodalizio di tipo mafioso, e al fine di riaffermare il potere della cosca di ‘ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA] sul territorio di insediamento, anche nei confronti di imprenditori provenienti da altri ambiti territoriali. 12. Con il quinto motivo del proprio ricorso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito l’inosservanza degli artt. 125, comma 3, 192 cod. proc. pen. e 111 Cost., in quanto la Corte di appello avrebbe confermato la sentenza di condanna di primo grado senza alcuna motivazione e, in particolare, si sarebbe limitato a richiamare quanto stabilito dal Giudice dell’udienza preliminare, senza esplicitare il ragionamento giuridico posto a fondamento del proprio convincimento. 13. Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto si risolve integralmente nella citazione di massime e di principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, non correlati alla motivazione della sentenza impugnata. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, è inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che si risolveva nella mera enunciazione di principi giurisprudenziali, senza alcuno specifico riferimento alla decisione impugnata (ex plurimis: Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611). 14. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere rigettato. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 05/06/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]