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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 22 gennaio 2026

Cassazione n. 01445/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIALa Consigliera Delegata ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20776/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Campania n.1919/2025 depositata il 03/03/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 20776/2025 Numero sezionale 96/2026 Numero di raccolta generale 1445/2026 Data pubblicazione 22/01/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 21/01/2026 [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] registro generale 20776/2025 Numero sezionale 96/2026 Numero di raccolta generale 1445/2026 Data pubblicazione 22/01/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIALa Consigliera Delegata ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20776/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Campania n.1919/2025 depositata il 03/03/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 20776/2025 Numero sezionale 96/2026 Numero di raccolta generale 1445/2026 Data pubblicazione 22/01/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 21/01/2026 [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] registro generale 20776/2025 Numero sezionale 96/2026 Numero di raccolta generale 1445/2026 Data pubblicazione 22/01/2026
Decreto Cassazione n. 01445/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris