Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 408/1992
ECLI:IT:COST:1992:408
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato la Regione
autonoma della Sardegna ha proposto conflitto di attribuzione nei
confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro della
sanità 29 gennaio 1992, recante "Elenco di alte specialità e
fissazione dei requisiti necessari alle strutture per l'esercizio
delle attività di alta specialità", deducendo la violazione delle
attribuzioni ad essa spettanti ex artt. 4, lett. i, e 6 della legge
cost. 26 febbraio 1948, n.3 (Statuto speciale per la Sardegna) e alle
relative norme d'attuazione (d.P.R. 22 maggio 1975, n.480, art. 20),
nonché la violazione del principio di legalità.
La Regione premette di aver disciplinato, nel proprio territorio
ed in base alle suddette competenze, le attività di assistenza
sanitaria ed ospedaliera attraverso un'organica disciplina
legislativa e di aver stabilito in particolare gli indirizzi e le
modalità delle attività finalizzate all'attuazione del servizio
sanitario nazionale nel territorio sardo, attraverso il Piano
sanitario regionale approvato con la l.reg. 30 aprile 1985, n.10.
Rilevato, poi, che nella regione esistono e sono operanti vari
centri di alta specialità si osserva che il Ministro della sanità,
con il decreto in esame, ha proceduto alla determinazione dei
rispettivi bacini d'utenza, che sono così risultati compresi in
fasce tra i 3-4 milioni ed i 14-17 milioni d'abitanti (a seconda di
ciascuna specialità).
Si lamenta in conseguenza che l'operata determinazione dei detti
bacini sarebbe di dimensioni superiori alla popolazione residente nel
territorio regionale, comportando, così, l'effetto pratico della
eliminazione dei servizi di "alta specialità" già esistenti ed
operanti in Sardegna.
La Regione si troverebbe in tal modo privata della possibilità di
fornire agli abitanti dell'isola le relative prestazioni sanitarie
che gli aventi diritto sarebbero costretti a richiedere sul
continente.
Oltre alla violazione delle attribuzioni ex art. 4, lett. i, e 6
dello Statuto speciale, la ricorrente ha altresì censurato il
decreto per violazione del principio di legalità, sul rilievo che
nessuna norma ha conferito al Ministro il potere d'individuare le
strutture di cui trattasi ed i relativi bacini d'utenza, da
determinarsi attraverso il piano sanitario nazionale predisposto dal
Governo e soggetto alla approvazione del Parlamento.
2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.
Si osserva al riguardo che il decreto non avrebbe disposto
alcunché circa la dislocazione delle strutture, per cui non avrebbe
ragion d'essere la preoccupazione manifestata dalla ricorrente, con
conseguente difetto di interesse da parte della Regione: la
definizione territoriale dei bacini d'utenza non può dirsi avvenuta,
infatti, col decreto impugnato, essendosi questo limitato a fissare
le generali caratteristiche funzionali dei bacini per ciascuna delle
branche di alta specialità individuate.
Non sussisterebbe, poi, violazione del principio di legalità,
poiché l'art.5 della legge 24 ottobre 1985, n.595 (Norme per la
programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988) avrebbe demandato ad un decreto ministeriale non soltanto di
stabilire i requisiti minimi di personale ed attrezzature, i
collegamenti con attività affini e le caratterestiche di
professionalità del personale delle singole strutture, ma altresì di
definire, per ciascuna delle specialità, il tipo "funzionale" dei
relativi bacini d'utenza secondo un criterio costi-benefici.
1. - [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la illegittimità del decreto
del Ministro della sanità 29 gennaio 1992 (Elenco di alte
specialità e fissazione dei requisiti necessari alle strutture
sanitarie per l'esercizio delle attività di alta specialità)
poiché con esso si sarebbero determinati - in sostanza - i servizi
d'utenza effettivi, per ciascuna "alta specialità" considerata,
fuori dal territorio della Sardegna.
L'Avvocatura generale dello Stato, in via preliminare, ha eccepito
la inammissibilità del ricorso.
2. L'eccezione è fondata.
Nella fattispecie non vengono in considerazione lesioni o
menomazioni nelle attribuzioni e nelle competenze regionali.
Il decreto si è limitato, infatti, ad enunciare meri criteri di
requisito delle strutture, senza nulla disporre, con procedura
concreta, circa la effettiva dislocazione delle stesse.
Le censure della Regione si prospettano pertanto inammissibili,
così come sostenuto da parte resistente.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione
proposto, col ricorso in epigrafe, dalla Regione Sardegna in
relazione al decreto 29 gennaio 1992, emanato dal Ministro della
sanità (Elenco delle alte specialità e fissazione dei requisiti
necessari alle strutture sanitarie per l'esercizio delle attività di
alta specialità).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 1992.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA]
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1992
Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]