CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09779/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, emessa in data 10 maggio 2021, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, alla pena di giustizia, in relazione ai reati di cui agli artt. 81 comma 2 cod.pen. e 2 d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori per i periodi da ottobre 2012 a maggio 2013. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo la violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 161 cod.proc.pen. Tenuto conto dei giorni di sospensione del corso della prescrizione (140) il reato si era prescritto in data 20/04/2021 prima della pronuncia della sentenza in grado di appello. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato. A seguito di depenalizzazione del reato di cui all'art. 2, comma 1-bis d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 463, conv. in I. 11.11.1983 n. 638, per effetto dell'art. 3 comma 6 d.lgs 15 gennaio 2016, n. 8, il delitto di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, di cui all'art. 2, comma 1-bis d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 463, conv. in legge 11/11/1983 n. 638, è stato sostituito dalla seguente formulazione: <<L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto della violazione>>. Stabilendo che l'omesso versamento delle ritenute previdenziali integra reato ove l'importo sia superiore a quello di 10.000 euro annui, il legislatore non si è limitato semplicemente ad introdurre un limite di "non punibilità" delle condotte lasciando inalterato, per il resto, l'assetto della precedente figura normativa (che, come noto, nessun limite prevedeva), ma ha configurato tale superamento, strettamente collegato al periodo temporale dell'anno, quale vero e proprio elemento caratterizzante il disvalore di offensività che viene a segnare, tra l'altro, il momento consumativo dello stesso (Sez. 3, n. 37232 del 11/05/2016, Lanzoni, Rv 268308). In altri termini, il reato deve ritenersi già perfezionato, in prima battuta, nel momento e nel mese in cui l'importo non versato, calcolato a decorrere dalla mensilità di gennaio dell'anno considerato, superi l'importo di 10.000 euro senza che, peraltro, attesa, come si è detto, la necessaria connessione con il periodo temporale dell'anno, le ulteriori omissioni che seguano nei mesi successivi dello stesso anno sino al mese finale di dicembre possano "aprire" un nuovo periodo e, dunque, dare luogo, in caso di secondo superamento, ad un ulteriore reato. Tali omissioni, infatti, contribuiscono ad accentuare la lesione inferta al bene giuridico per effetto del già verificatosi superamento dell'importo di legge sicché, da un lato, non possono semplicemente atteggiarsi quale post factum penalmente irrilevante e, dall'altro, approfondendo il disvalore già emerso non possono segnare in corrispondenza di ogni ulteriore mensilità non versata, un ulteriore autonomo momento di disvalore (che sarebbe infatti assorbito da quello già in essere). Ricorre, in realtà dunque, a ben vedere, alla stessa stregua di altre figure criminose una fattispecie caratterizzata dalla progressione criminosa nel cui ambito, una volta superato il limite di legge, le ulteriori omissioni nel corso del medesimo anno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata la cui definitiva cessazione viene a coincidere con la scadenza prevista dalla legge per il versamento dell'ultima mensilità, ovvero, come noto, con il termine del 16 del mese di gennaio dell'anno (Sez. 3, n. 37232 del 11/05/2016, Lanzoni, cit.). 4. Quanto sopra comporta, dunque, che, rispetto alla precedente figura di reato, il momento consumativo sia evidentemente diverso: mentre nel precedente assetto normativo il reato si consumava in corrispondenza di ogni omesso versamento mensile (cfr., da ultimo, Sez.3, n. 26732 del 05/03/2015, P.G. in proc. Bongiorno, Rv. 264031), nell'attuale e nuovo la consumazione appare coincidere, secondo una triplice diversa alternativa, o con il superamento, a partire dal mese di gennaio, dell'importo di euro 10.000 ove allo stesso non faccia più seguito alcuna ulteriore omissione, o con l'ulteriore o le ulteriori omissioni successive sempre riferite al medesimo anno ovvero, definitivamente e comunque, laddove anche il versamento del mese di dicembre sia omesso, con la data del 16 gennaio dell'anno successivo. La struttura del "nuovo" reato come tratteggiata sopra, impone inoltre di tenere conto, al fine dell'individuazione o meno del superamento del limite di legge di 10.000 euro, di tutte le omissioni verificatesi nel medesimo anno e, dunque, nella specie, anche di quelle eventualmente estinte per prescrizione: la mera declaratoria di estinzione del reato per ragioni connesse al decorso del tempo non può significare elisione della materiale sussistenza del fatto di omesso versamento. 5. Ed ancora la diversa strutturazione del reato comporta, poi, che, con riferimento ai fatti pregressi, laddove l'omissione annuale non abbia superato l'importo di 10.000 euro, debba applicarsi, in quanto norma sicuramente più favorevole, la nuova previsione normativa alla stregua dell'art. 2, comma 4, c.p., mentre, laddove l'importo sia stato superato le due normative debbano essere messe a confronto per individuare, ai sensi dell'art. 2 comma 4 cod.pen., la norma più favorevole in particolare ai fini della prescrizione del reato tenuto conto del periodo di sospensione di mesi tre di cui all'art. 2, comma 1 quater del d.l. n. 463 del 1983, non modificato dalla legge in questione. Norma più favorevole che deve essere individuata in quella previgente secondo cui il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638), in quanto reato omissivo istantaneo, si consumava nel momento in cui scadeva il termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento, attualmente fissato, dall'art. 2, comma primo, lett. b) del D.Lgs. n. 422 del 1998, al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi, essendo irrilevante, ai fini dell'individuazione del momento consumativo, che la data per adempiere al pagamento sia fissata nei tre mesi successivi alla contestazione della violazione, poichè la pendenza di tale termine determina esclusivamente la sospensione del corso della prescrizione per il tempo necessario a consentire al datore di lavoro di avvalersi della causa di non punibilità di cui all'art. 2, comma primo bis, del citato D.L. (Sez. 3, n. 26732 del 05/03/2015, Rv. 264031). Dunque, in applicazione dell'art. 2 comma 4 cod.pen., il computo della prescrizione va verificato mese per mese, secondo la previgente disposizione norma ritenuta più favorevole, e calcolato tenuto conto del momento consumativo del reato fissato al 16 del mese successivo alla scadenza dell'omissione a partire da quale decorrono i tre mesi di sospensione della prescrizione per consentire di avvalersi della causa di non punibilità, da cui deve farsi decorrere il termine, ex art. 157-161 cod.pen., di sette anni e mesi sei. 6. Nel caso in esame, fermo il periodo di sospensione del corso della prescrizione dal 22/11/2018 al 10/04/2019 per giorni 140, la prescrizione del reato con riguardo fino alla mensilità di febbraio 2013, era maturata al 5 maggio 2021, sicchè le singole omissioni da ottobre 2012 a febbraio 2013 si erano già prescritte prima della pronuncia in grado di appello. In applicazione delle S.U. Ricci, deve essere rilevata la prescrizione dei reati maturata anteriormente alla pronuncia impugnata. La fondatezza del motivo di ricorso rileva altresì sulle omissioni successive che, in presenza di ricorso fondato, si sono prescritte ad oggi. Conclusivamente la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, perché i reati sono estinti per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per pres