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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 14242/2023

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seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo — Sezione Riesame in data 07/07/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; letta la memoria redatta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento della richiesta di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. e ha confermato, nel resto, la misura della custodia cautelare in carcere disposta con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Palermo il 31 maggio 2022.

Secondo il provvisorio atto imputativo, Cardella deve rispondere, in concorso con altri, del delitto di rapina aggravata nei confronti di un rivenditore di orologi - le cui generalità non sono note - che ha avuto ad oggetto preziosi del valore di circa 8000,00 euro complessivi ed il ciclomotore su cui la persona offesa viaggiava.

2. Ricorre l'indagato, con atto del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha articolato due motivi, di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.Con il primo si deduce la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e la illogicità motivazionale del provvedimento impugnato.

Secondo il Tribunale, sarebbe confermativa del ruolo di co-esecutore della azione predatoria, da parte del Cardella, la videoripresa da cui si evince che, nei minuti immediatamente successivi alla rapina, egli faceva rientro presso la pescheria "[OSCURATO:PERSONA]", alla guida di un ciclomotore bianco privo di targa, verosimilmente identificabile nello scooter sottratto alla persona offesa; lì dove, in netto contrasto con quanto sopra - assume la difesa - l'ordinanza ha ricostruito che, dopo avere sottratto alla vittima il ciclomotore, i coindagati Rao e Guercio avevano trovato riparo presso un deposito ove avevano potuto procedere allo smontaggio del veicolo ed al recupero della refurtiva in esso occultata, così come comunicato dallo stesso Rao a Cardella nel dialogo intercettato il 23 settembre 2019.

2.2. Con il secondo motivo la difesa lamenta la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.

Il Tribunale, pur avendo escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari "rinforzati" dal braccialetto elettronico, richiamando l'insufficienza del "presidio elettronico nel segnalare la violazione del divieto di comunicazione con soggetti diversi dai conviventi".

Di contro, la cautela è stata disposta in relazione al pericolo di condotte reiterative di cui all'art. 274, lett. c), e non anche in relazione al rischio di inquinamento probatorio.

Peraltro, l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lettera a) cod. proc. pen. non sarebbe neppure astrattamente configurabile atteso che l'indagine si fonda per intero su intercettazioni ambientali e video-riprese giammai suscettibili di inquinamento.

Viene richiamato, in proposito, il principio affermato da questa Corte in virtù del quale il pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova deve essere connotato da concretezza e va identificato in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile desumere, secondo la regola dell' "id quod plerumque accidit" che l'indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinandone le relative fonti (Sez. 6, n. 29477 del 13/06/2017).

3. Il difensore ha depositato memoria in cui ha concluso insistendo per l'accoglimenti dei motivi di ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Il primo motivo è proposto per ragioni non consentite ed è comunque manifestamente infondato.

La difesa pone una questione versata in fatto, sollecitando una alternativa lettura delle risultanze investigative.

Va al riguardo osservato il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione secondo il quale, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della. motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).

Nello stesso senso, questa Corte ha più volte precisato che, in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione; sicché il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez.

U, n. 19 del 25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391).

Nel caso che occupa, con motivazione congrua, puntuale e logica - che richiama quella della corposissima ordinanza genetica, con la quale si salda a formare un unitario corpo argomentativo - il Tribunale ha argomentato in merito alla partecipazione del Cardella, in veste di co-esecutore materiale, alla rapina costituente oggetto degli addebiti, essenzialmente sulla base dell'attività di captazione ambientale, riscontrata dalla visione dei filmati dei sistemi di video- sorveglianza ritraenti il luogo di esecuzione del reato.

Dopo avere analiticamente ripercorso una sequenza di conversazioni ricostruttive del fatto (v. pag. 4 e seguenti della ordinanza impugnata), i Giudici del riesame pongono l'accento tonico su quella del 21 settembre 2019 - giorno successivo a quello della rapina - che risulta intercorsa tra il ricorrente, soprannominato "Iachino", ed il correo [OSCURATO:PERSONA], evidenziandone il portato, univocamente significativo del protagonismo del primo nella azione predatoria.

Commentando la dinamica del fatto e dolendosi dell'esito, inferiore alle loro aspettative, i due così si esprimono: -Rao: "17000,00 euro di orologio aveva addosso lachino!... l'orologio non glielo abbiamo tolto...l'orologio ... 17000,00 euro di orologio aveva addosso Iachino!" Cardella: "...io lo avevo nelle mani...io a quello lo avevo nelle mano...levaci...ed io gliel'ho tolto.. perché l'ho visto che se ne voleva andare...poi se ne è ...0 curcchiavu..." ) Essendo pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che l'interpretazione del contenuto dei colloqui captati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisca sempre questione di fatto, rimessa alla valutazione dei giudici di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza adoperate, si sottrae al .sindaco di legittimità (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715), nel caso di specie non emergono incoerenze di sorta nella ricostruzione del significato di tali asserzioni e nemmeno si ravvisano profili di evidente contraddittorietà tra l'avere Cardella condotto il ciclomotore sottratto alla persona offesa, dopo la rapina - come sembra dalle immagini acquisite - ed il trasporto del medesimo veicolo, da parte dei correi, nel deposito ove procedettero allo smontaggio (posto che tale attività potrebbe essere avvenuta in un momento successivo ed i soggetti in fuga essersi alternati nella conduzione).

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Il ricorrente deduce la pretesa violazione di legge in relazione al richiamo operato dal Tribunale ad esigenze - correlate al pericolo di inquinamento probatorio - diverse da quella individuata nell'ordinanza genetica e che, nella specie, sarebbero insussistenti.

La deduzione è puramente congetturale.

Il Tribunale del Riesame ha difatti, senza distonie, confermato la ricorrenza del pericolo di condotte reiterative, di cui all'art. 274 lett. c), cod. proc. pen., in ragione delle modalità dell'azione delittuosa e della condotta ascrivibile al ricorrente nell'esecuzione dell'azione predatoria, indicativa di un'indole violenta.

Ha poi considerato il collegamento di Cardella con esponenti di rango della famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] di Gesù, ma anche i numerosi precedenti, relativi a gravi delitti, che punteggiano la sua biografia criminale, la spiccata professionalità a delinquere (che gli viene attestata persino dal complice), l'essere il ricorrente soggetto che trae il proprio sostentamento economico in prevalenza da iniziative illecite.

La cautela non appare dunque preordinata a scongiurare il pericolo di inquinamento probatorio di cui all'art. 274 lett. a) cod. proc. pen., risultando la necessità di impedire la comunicazione con soggetti diversi dai conviventi funzionale - o funzionale anche - all'esigenza di recidere qualsiasi potenziale collegamento del Cardella con i circuiti criminogeni in cui orbitava.

A corroborare le argomentazioni relative alla inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con il dispositivo del braccialetto elettronico, l'ordinanza impugnata sottolinea, poi, coerentemente che il ricorrente si è sottratto già in passato all'osservanza di regimi restrittivi affidati al personale autocontrollo, essendo evaso dagli arresti domiciliari e non avendo ottemperato alle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione personale dell'obbligo di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

4. Segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare nella misura indicata in dispositivo, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

5. La cancelleria curerà gli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo — Sezione Riesame in data 07/07/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; letta la memoria redatta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento della richiesta di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. e ha confermato, nel resto, la misura della custodia cautelare in carcere disposta con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Palermo il 31 maggio 2022. Secondo il provvisorio atto imputativo, Cardella deve rispondere, in concorso con altri, del delitto di rapina aggravata nei confronti di un rivenditore di orologi - le cui generalità non sono note - che ha avuto ad oggetto preziosi del valore di circa 8000,00 euro complessivi ed il ciclomotore su cui la persona offesa viaggiava. 2. Ricorre l'indagato, con atto del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha articolato due motivi, di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.Con il primo si deduce la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e la illogicità motivazionale del provvedimento impugnato. Secondo il Tribunale, sarebbe confermativa del ruolo di co-esecutore della azione predatoria, da parte del Cardella, la videoripresa da cui si evince che, nei minuti immediatamente successivi alla rapina, egli faceva rientro presso la pescheria "[OSCURATO:PERSONA]", alla guida di un ciclomotore bianco privo di targa, verosimilmente identificabile nello scooter sottratto alla persona offesa; lì dove, in netto contrasto con quanto sopra - assume la difesa - l'ordinanza ha ricostruito che, dopo avere sottratto alla vittima il ciclomotore, i coindagati Rao e Guercio avevano trovato riparo presso un deposito ove avevano potuto procedere allo smontaggio del veicolo ed al recupero della refurtiva in esso occultata, così come comunicato dallo stesso Rao a Cardella nel dialogo intercettato il 23 settembre 2019. 2.2. Con il secondo motivo la difesa lamenta la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Il Tribunale, pur avendo escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari "rinforzati" dal braccialetto elettronico, richiamando l'insufficienza del "presidio elettronico nel segnalare la violazione del divieto di comunicazione con soggetti diversi dai conviventi". Di contro, la cautela è stata disposta in relazione al pericolo di condotte reiterative di cui all'art. 274, lett. c), e non anche in relazione al rischio di inquinamento probatorio. Peraltro, l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lettera a) cod. proc. pen. non sarebbe neppure astrattamente configurabile atteso che l'indagine si fonda per intero su intercettazioni ambientali e video-riprese giammai suscettibili di inquinamento. Viene richiamato, in proposito, il principio affermato da questa Corte in virtù del quale il pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova deve essere connotato da concretezza e va identificato in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile desumere, secondo la regola dell' "id quod plerumque accidit" che l'indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinandone le relative fonti (Sez. 6, n. 29477 del 13/06/2017). 3. Il difensore ha depositato memoria in cui ha concluso insistendo per l'accoglimenti dei motivi di ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il primo motivo è proposto per ragioni non consentite ed è comunque manifestamente infondato. La difesa pone una questione versata in fatto, sollecitando una alternativa lettura delle risultanze investigative. Va al riguardo osservato il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione secondo il quale, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della. motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). Nello stesso senso, questa Corte ha più volte precisato che, in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione; sicché il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391). Nel caso che occupa, con motivazione congrua, puntuale e logica - che richiama quella della corposissima ordinanza genetica, con la quale si salda a formare un unitario corpo argomentativo - il Tribunale ha argomentato in merito alla partecipazione del Cardella, in veste di co-esecutore materiale, alla rapina costituente oggetto degli addebiti, essenzialmente sulla base dell'attività di captazione ambientale, riscontrata dalla visione dei filmati dei sistemi di video- sorveglianza ritraenti il luogo di esecuzione del reato. Dopo avere analiticamente ripercorso una sequenza di conversazioni ricostruttive del fatto (v. pag. 4 e seguenti della ordinanza impugnata), i Giudici del riesame pongono l'accento tonico su quella del 21 settembre 2019 - giorno successivo a quello della rapina - che risulta intercorsa tra il ricorrente, soprannominato "Iachino", ed il correo [OSCURATO:PERSONA], evidenziandone il portato, univocamente significativo del protagonismo del primo nella azione predatoria. Commentando la dinamica del fatto e dolendosi dell'esito, inferiore alle loro aspettative, i due così si esprimono: -Rao: "17000,00 euro di orologio aveva addosso lachino!... l'orologio non glielo abbiamo tolto...l'orologio ... 17000,00 euro di orologio aveva addosso Iachino!" Cardella: "...io lo avevo nelle mani...io a quello lo avevo nelle mano...levaci...ed io gliel'ho tolto.. perché l'ho visto che se ne voleva andare...poi se ne è ...0 curcchiavu..." ) Essendo pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che l'interpretazione del contenuto dei colloqui captati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisca sempre questione di fatto, rimessa alla valutazione dei giudici di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza adoperate, si sottrae al .sindaco di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715), nel caso di specie non emergono incoerenze di sorta nella ricostruzione del significato di tali asserzioni e nemmeno si ravvisano profili di evidente contraddittorietà tra l'avere Cardella condotto il ciclomotore sottratto alla persona offesa, dopo la rapina - come sembra dalle immagini acquisite - ed il trasporto del medesimo veicolo, da parte dei correi, nel deposito ove procedettero allo smontaggio (posto che tale attività potrebbe essere avvenuta in un momento successivo ed i soggetti in fuga essersi alternati nella conduzione). 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente deduce la pretesa violazione di legge in relazione al richiamo operato dal Tribunale ad esigenze - correlate al pericolo di inquinamento probatorio - diverse da quella individuata nell'ordinanza genetica e che, nella specie, sarebbero insussistenti. La deduzione è puramente congetturale. Il Tribunale del Riesame ha difatti, senza distonie, confermato la ricorrenza del pericolo di condotte reiterative, di cui all'art. 274 lett. c), cod. proc. pen., in ragione delle modalità dell'azione delittuosa e della condotta ascrivibile al ricorrente nell'esecuzione dell'azione predatoria, indicativa di un'indole violenta. Ha poi considerato il collegamento di Cardella con esponenti di rango della famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] di Gesù, ma anche i numerosi precedenti, relativi a gravi delitti, che punteggiano la sua biografia criminale, la spiccata professionalità a delinquere (che gli viene attestata persino dal complice), l'essere il ricorrente soggetto che trae il proprio sostentamento economico in prevalenza da iniziative illecite. La cautela non appare dunque preordinata a scongiurare il pericolo di inquinamento probatorio di cui all'art. 274 lett. a) cod. proc. pen., risultando la necessità di impedire la comunicazione con soggetti diversi dai conviventi funzionale - o funzionale anche - all'esigenza di recidere qualsiasi potenziale collegamento del Cardella con i circuiti criminogeni in cui orbitava. A corroborare le argomentazioni relative alla inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con il dispositivo del braccialetto elettronico, l'ordinanza impugnata sottolinea, poi, coerentemente che il ricorrente si è sottratto già in passato all'osservanza di regimi restrittivi affidati al personale autocontrollo, essendo evaso dagli arresti domiciliari e non avendo ottemperato alle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione personale dell'obbligo di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. 4. Segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare nella misura indicata in dispositivo, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). 5. La cancelleria curerà gli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
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