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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2024

Cassazione n. 42415/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui la Corte di appello di Perugia, in data 06 marzo 2024, ha respinto la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati giudicati con cinque sentenze, per delitti di ricettazione, rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, commessi tra il giugno 2005 e il novembre 2010, ritenendo insussistente l'unicità del disegno criminoso per la mancanza di omogeneità tra i reati stessi, le diverse modalità delle condotte, la loro notevole distanza spazio-temporale, e la mancanza di elementi da cui desumere che tutti i delitti fossero stati programmati e preordinati sin dalla commissione del primo di essi, e non siano una mera espressione di uno stile di vita improntato al crimine; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e l'insufficienza della motivazione, per non avere «la Corte di appello di Bari» «ritenuto di poter assolvere il Ventura dal reato a lui ascritto», e per avere negato le attenuanti generiche e ritenuto la recidiva contestata; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per totale mancanza di confronto con l'ordinanza impugnata, essendo stati prospettati, probabilmente per un errore di scrittura, motivi del tutto privi di collegamento con il provvedimento stesso, deducendo addirittura vizi attribuiti ad una sentenza di merito emessa da una diversa autorità giudiziaria; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 ottobre 2024 Il Consigliere estensore --II Pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui la Corte di appello di Perugia, in data 06 marzo 2024, ha respinto la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati giudicati con cinque sentenze, per delitti di ricettazione, rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, commessi tra il giugno 2005 e il novembre 2010, ritenendo insussistente l'unicità del disegno criminoso per la mancanza di omogeneità tra i reati stessi, le diverse modalità delle condotte, la loro notevole distanza spazio-temporale, e la mancanza di elementi da cui desumere che tutti i delitti fossero stati programmati e preordinati sin dalla commissione del primo di essi, e non siano una mera espressione di uno stile di vita improntato al crimine; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e l'insufficienza della motivazione, per non avere «la Corte di appello di Bari» «ritenuto di poter assolvere il Ventura dal reato a lui ascritto», e per avere negato le attenuanti generiche e ritenuto la recidiva contestata; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per totale mancanza di confronto con l'ordinanza impugnata, essendo stati prospettati, probabilmente per un errore di scrittura, motivi del tutto privi di collegamento con il provvedimento stesso, deducendo addirittura vizi attribuiti ad una sentenza di merito emessa da una diversa autorità giudiziaria; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2024 Il Consigliere estensore --II Pr
Sentenza Cassazione n. 42415/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris