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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02006/2026

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con unico atto del loro comune difensore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza che ne confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337, cod. pen.), nei confronti di alcuni carabinieri.

Essi denunciano violazione di legge e vizi di motivazione in punto di: 1) sussistenza del reato, essendosi trattato di condotta semplicemente ingiuriosa, che non ha impedito l'esecuzione dell'atto d'ufficio ed è intervenuta successivamente a questo; 2) diniego dell'esimente di cui all'art. 393-bis, quanto meno nella forma putativa, avendo gli imputati percepito come arbitraria l'attività dei carabinieri; 3) eccessiva misura della pena e diniego delle attenuanti generiche.

2. L'impugnazione è inammissibile, trattandosi di doglianze generiche, poiché semplicemente reiterative dei motivi d'appello, senza alcun confronto con le puntuali motivazioni della stessa, dalle quali emerge nitidamente: che entrambi gli imputati hanno tenuto condotte di opposizione fisica ai militari; che tali condotte sono intervenute quando la complessiva attività d'ufficio non era stata ancora completata; che la percezione d'ingiustizia del controllo di p.g. atteneva alla legittimità dello stesso, perciò integrando, semmai effettiva, una personale valutazione giuridica, come tale irrilevante; che la sentenza ha correttamente giustificato il diniego delle attenuanti generiche con l'assenza di elementi positivamente valutabili, dato non smentito dal ricorso; che la pena stata contenuta in misura vicina al minimo edittale, mentre una specifica spiegazione del ragionamento seguito occorre soltanto quando essa sia di gran lunga superiore al medio.

3. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro per ciascuno dei ricorrenti, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (yds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con unico atto del loro comune difensore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza che ne confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337, cod. pen.), nei confronti di alcuni carabinieri. Essi denunciano violazione di legge e vizi di motivazione in punto di: 1) sussistenza del reato, essendosi trattato di condotta semplicemente ingiuriosa, che non ha impedito l'esecuzione dell'atto d'ufficio ed è intervenuta successivamente a questo; 2) diniego dell'esimente di cui all'art. 393-bis, quanto meno nella forma putativa, avendo gli imputati percepito come arbitraria l'attività dei carabinieri; 3) eccessiva misura della pena e diniego delle attenuanti generiche. 2. L'impugnazione è inammissibile, trattandosi di doglianze generiche, poiché semplicemente reiterative dei motivi d'appello, senza alcun confronto con le puntuali motivazioni della stessa, dalle quali emerge nitidamente: che entrambi gli imputati hanno tenuto condotte di opposizione fisica ai militari; che tali condotte sono intervenute quando la complessiva attività d'ufficio non era stata ancora completata; che la percezione d'ingiustizia del controllo di p.g. atteneva alla legittimità dello stesso, perciò integrando, semmai effettiva, una personale valutazione giuridica, come tale irrilevante; che la sentenza ha correttamente giustificato il diniego delle attenuanti generiche con l'assenza di elementi positivamente valutabili, dato non smentito dal ricorso; che la pena stata contenuta in misura vicina al minimo edittale, mentre una specifica spiegazione del ragionamento seguito occorre soltanto quando essa sia di gran lunga superiore al medio. 3. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro per ciascuno dei ricorrenti, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (yds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il
Sentenza Cassazione n. 02006/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris