CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14943/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 40467/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato con particolare riguardo all'elemento soggettivo sono, oltre che generiche, aspecifiche, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argonnentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice ai fini dell'affermazione della responsabilità per il reato contestato, con riferimento, in particolare, alla volontà del ricorrente di ostacolare l'attività degli agenti e di sottrarsi all'inseguimento (v. pag. 3); Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, oltre che formulato in termini generici, è privo di specificità in quanto non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di merito (v. pag. 3). Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis