Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 ottobre 2022

Cassazione n. 31742/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi alla requisitoria scritta già depositata, ha chiesto il rigetto del ricorso; udito per il ricorrente, in sostituzione del difensore nominato avv. [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTO, per delega, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; ck [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Assise d'Appello di Roma, in sede di rinvio, in riforma della decisione di primo grado che aveva dichiarato il ricorrente e i coimputati responsabili del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione per i fatti commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA], condannava gli stessi per il delitto di estorsione aggravata ex artt. 629 e 628, comma 3, cod. pen., riducendo di conseguenza il trattamento sanzionatorio.

2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Roma propone ricorso per cassazione il PONTONI, mediante il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie doglianze a un unico motivo di impugnazione.

Il ricorrente denuncia, in particolare, violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, 187, 192, 533, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e agli artt. 49, 46 e 629 cod. pen., tanto sul piano dell'inosservanza o erronea applicazione di tali norme quanto su quello del vizio della motivazione rispetto ad esse.

A fondamento dell'articolata doglianza il PONTONI ripropone il motivo, assorbito dalla sentenza di annullamento resa dalla Prima Sezione Penale di questa Corte nella medesima vicenda, per il quale nella fattispecie per cui è processo si sarebbe verificato un mero tentativo di estorsione.

Ciò in quanto, essenzialmente, non si sarebbe realizzato alcun danno patrimoniale in capo alla persona offesa in quanto la documentazione sottoscritta, a fronte delle condotte intimidatorie, era un contratto preliminare, e non definitivo, di compravendita (nello specifico avente ad oggetto una tabaccheria del LABIB).

La Corte territoriale avrebbe dunque errato nel ritenere integrato il danno patrimoniale assumendo che, a fronte della sottoscrizione, per effetto delle minacce del ricorrente del preliminare di vendita e della quietanza di pagamento di un acconto dell'importo di Euro 38.000,00, si fosse verificato quel decremento di utilità soggettiva che segue in capo alla vittima in ragione della condotta estorsiva per gli effetti civilistici che la stessa avrebbe dovuto conseguentemente subire.[OSCURATO:PERSONA]

1. Occorre premettere che, poiché il ricorso è stato proposto dal PONTONI contro la decisione emessa dalla Corte d'Assise d'Appello a seguito di annullamento della precedente sentenza di secondo grado da parte di questa stessa Corte, trova applicazione, ai fini della delimitazione del thema decidendum, la regola secondo la quale, nell'ipotesi di annullamento con rinvio, è precluso al giudice del rinvio l'esame delle questioni ritualmente devolute al giudice di secondo grado con i motivi di appello, ma non attinte dalle censure formulate con il ricorso per cassazione, perché non sottoposte al vaglio del giudice di legittimità o non rientranti tra i motivi da questo dichiarati assorbiti dalla questione sollevata e decisa (Sez. 5, n. 42329 del 20 ottobre 2022, Rv. 283877 - 01).

Di contro, la cognizione del giudice riguarda il nuovo esame non solo del profilo censurato, ma anche delle questioni discendenti dalla sua rivalutazione secondo un rapporto di interferenza progressiva e dichiarate assorbite nella pronuncia di annullamento (Sez. 6, n. 49750 del 4 luglio 2019, Rv. 277438 - 01).

In virtù dei superiori principi, il motivo proposto può pertanto essere esaminato atteso che esso ripropone questioni che erano state assorbite dalla decisione caducatoria della Prima Sezione Penale di questa Corte.

2. Il ricorso non è fondato.

Occorre ricordare, su un piano generale, il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per il quale nel delitto di estorsione c.d. contrattuale - delitto che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti - l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno (ex plurimis, Sez. 2, n. 12434 del 19/02/2020, Rv. 278998 - 01; Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Rv. 258168 - 01; Sez. 6, n. 46058 del 14/11/2008, Rv. 241924 - 01).

La Corte d'assise d'appello ha inteso correttamente il riferito principio laddove ha ritenuto che la sottoscrizione del contratto preliminare di cessione della tabaccheria da parte della persona offesa avesse determinato in capo alla stessa quel decremento di utilità soggettiva che consegue al compimento del delitto di estorsione.

A riguardo, va infatti considerato, in primo luogo, che, a differenza di quanto assunto nel motivo di ricorso, il contratto preliminare di vendita non costituisce una mera promessa tra le parti di stipulare un futuro contratto definitivo di trasferimento del bene, poiché caratteristica di tale contratto è la possibilità, in 3 c_Q caso di inadempimento di uno dei contraenti rispetto alle rispettive obbligazioni entro il termine previsto, di adire, in conformità all'art. 2932 cod. civ., l'autorità giudiziaria per ottenere una sentenza costituiva dell'obbligo di contrarre.

In sostanza, mediante l'azione in questione la parte non inadempiente può ottenere una tutela in forma specifica nella quale la sentenza del giudice va a sostituire il contratto e, quindi, attraverso l'intervento del giudice si costituisce l'esatto rapporto negoziale che non è sorto attraverso la prestazione del consenso della controparte alla stipula del contratto definitivo.

In secondo luogo, non è certo privo di rilievo che, nella fattispecie in esame, oltre al contratto preliminare, per effetto della condotta intimidatoria, il LABIB sia stato costretto a sottoscrivere anche una quietanza con la quale attestava il versamento (in realtà mai avvenuto) di una somma di euro 38.000,00 da parte del PONTONI per l'acquisto della tabaccheria.

La sottoscrizione di tale quietanza rende infatti di immediata evidenza il danno patrimoniale così immediatamente subito dalla vittima della condotta delittuosa che, anche in sede di contratto definitivo, avrebbe dovuto "scomputare" quell'importo dal prezzo di cessione convenuto nel contratto preliminare, prezzo a propria volta determinato unilateralmente dall'autore della condotta estorsiva in detto contratto.

Il ricorso deve dunque essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi alla requisitoria scritta già depositata, ha chiesto il rigetto del ricorso; udito per il ricorrente, in sostituzione del difensore nominato avv. [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTO, per delega, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; ck [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Assise d'Appello di Roma, in sede di rinvio, in riforma della decisione di primo grado che aveva dichiarato il ricorrente e i coimputati responsabili del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione per i fatti commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA], condannava gli stessi per il delitto di estorsione aggravata ex artt. 629 e 628, comma 3, cod. pen., riducendo di conseguenza il trattamento sanzionatorio. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Roma propone ricorso per cassazione il PONTONI, mediante il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie doglianze a un unico motivo di impugnazione. Il ricorrente denuncia, in particolare, violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, 187, 192, 533, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e agli artt. 49, 46 e 629 cod. pen., tanto sul piano dell'inosservanza o erronea applicazione di tali norme quanto su quello del vizio della motivazione rispetto ad esse. A fondamento dell'articolata doglianza il PONTONI ripropone il motivo, assorbito dalla sentenza di annullamento resa dalla Prima Sezione Penale di questa Corte nella medesima vicenda, per il quale nella fattispecie per cui è processo si sarebbe verificato un mero tentativo di estorsione. Ciò in quanto, essenzialmente, non si sarebbe realizzato alcun danno patrimoniale in capo alla persona offesa in quanto la documentazione sottoscritta, a fronte delle condotte intimidatorie, era un contratto preliminare, e non definitivo, di compravendita (nello specifico avente ad oggetto una tabaccheria del LABIB). La Corte territoriale avrebbe dunque errato nel ritenere integrato il danno patrimoniale assumendo che, a fronte della sottoscrizione, per effetto delle minacce del ricorrente del preliminare di vendita e della quietanza di pagamento di un acconto dell'importo di Euro 38.000,00, si fosse verificato quel decremento di utilità soggettiva che segue in capo alla vittima in ragione della condotta estorsiva per gli effetti civilistici che la stessa avrebbe dovuto conseguentemente subire.[OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre premettere che, poiché il ricorso è stato proposto dal PONTONI contro la decisione emessa dalla Corte d'Assise d'Appello a seguito di annullamento della precedente sentenza di secondo grado da parte di questa stessa Corte, trova applicazione, ai fini della delimitazione del thema decidendum, la regola secondo la quale, nell'ipotesi di annullamento con rinvio, è precluso al giudice del rinvio l'esame delle questioni ritualmente devolute al giudice di secondo grado con i motivi di appello, ma non attinte dalle censure formulate con il ricorso per cassazione, perché non sottoposte al vaglio del giudice di legittimità o non rientranti tra i motivi da questo dichiarati assorbiti dalla questione sollevata e decisa (Sez. 5, n. 42329 del 20 ottobre 2022, Rv. 283877 - 01). Di contro, la cognizione del giudice riguarda il nuovo esame non solo del profilo censurato, ma anche delle questioni discendenti dalla sua rivalutazione secondo un rapporto di interferenza progressiva e dichiarate assorbite nella pronuncia di annullamento (Sez. 6, n. 49750 del 4 luglio 2019, Rv. 277438 - 01). In virtù dei superiori principi, il motivo proposto può pertanto essere esaminato atteso che esso ripropone questioni che erano state assorbite dalla decisione caducatoria della Prima Sezione Penale di questa Corte. 2. Il ricorso non è fondato. Occorre ricordare, su un piano generale, il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per il quale nel delitto di estorsione c.d. contrattuale - delitto che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti - l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno (ex plurimis, Sez. 2, n. 12434 del 19/02/2020, Rv. 278998 - 01; Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Rv. 258168 - 01; Sez. 6, n. 46058 del 14/11/2008, Rv. 241924 - 01). La Corte d'assise d'appello ha inteso correttamente il riferito principio laddove ha ritenuto che la sottoscrizione del contratto preliminare di cessione della tabaccheria da parte della persona offesa avesse determinato in capo alla stessa quel decremento di utilità soggettiva che consegue al compimento del delitto di estorsione. A riguardo, va infatti considerato, in primo luogo, che, a differenza di quanto assunto nel motivo di ricorso, il contratto preliminare di vendita non costituisce una mera promessa tra le parti di stipulare un futuro contratto definitivo di trasferimento del bene, poiché caratteristica di tale contratto è la possibilità, in 3 c_Q caso di inadempimento di uno dei contraenti rispetto alle rispettive obbligazioni entro il termine previsto, di adire, in conformità all'art. 2932 cod. civ., l'autorità giudiziaria per ottenere una sentenza costituiva dell'obbligo di contrarre. In sostanza, mediante l'azione in questione la parte non inadempiente può ottenere una tutela in forma specifica nella quale la sentenza del giudice va a sostituire il contratto e, quindi, attraverso l'intervento del giudice si costituisce l'esatto rapporto negoziale che non è sorto attraverso la prestazione del consenso della controparte alla stipula del contratto definitivo. In secondo luogo, non è certo privo di rilievo che, nella fattispecie in esame, oltre al contratto preliminare, per effetto della condotta intimidatoria, il LABIB sia stato costretto a sottoscrivere anche una quietanza con la quale attestava il versamento (in realtà mai avvenuto) di una somma di euro 38.000,00 da parte del PONTONI per l'acquisto della tabaccheria. La sottoscrizione di tale quietanza rende infatti di immediata evidenza il danno patrimoniale così immediatamente subito dalla vittima della condotta delittuosa che, anche in sede di contratto definitivo, avrebbe dovuto "scomputare" quell'importo dal prezzo di cessione convenuto nel contratto preliminare, prezzo a propria volta determinato unilateralmente dall'autore della condotta estorsiva in detto contratto. Il ricorso deve dunque essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Sentenza Cassazione n. 31742/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris