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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06907/2026

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23258 del r uolo g enerale dell’anno 2019, proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] d’Acunto e [OSCURATO:PERSONA] d’Acunto. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza numero 1210/19 della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, pubblicata in data 12 febbraio 2019.

Udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la [OSCURATO:PERSONA] della Campania rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza numero 2927/18 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso del contribuente avverso un avviso di rettifica IMU, anno 2014, relativo ad immobili di sua proprietà.

2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a tre motivi di impugnazione.

3. Il Comune di Napoli resisteva, depositando controricorso, resistendo alle avverse argomentazioni e richieste.

4. La causa, all’adunanza camerale del 13 gennaio 2026, udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], veniva decisa. [OSCURATO:PERSONA]

1. E’ opportuno evidenziare, in via preliminare, che l’istanza di rinvio, formulata dal ricorrente sul presupposto di una futura adesione alla “rottamazione delle cartelle pronunciata dal Governo attraverso i canali televisivi” ed in attesa del varo delle relative “disposizioni normative” (cfr. l’istanza depositata in data 21 novembre 2025, a pagina 1), non è suscettibile di accoglimento, a fronte di un giudizio pendente sin dal 2019, per l’insussistenza di qualsivoglia ulteriore chiarimento, richiesta o manifestazione di volontà - successivamente non fatti pervenire dal contribuente nonostante l’intervenuta legge n. 199/2025 -tali da dare concretezza alla ventilata intenzione di comporre le pendenze in atto.

2. Il ricorso - passando al merito della controversia - non è fondato.

3. Con il primo motivo il ricorrente, con riferimento ad un primo gruppo di immobili, ubicati in Napoli, alla via [OSCURATO:PERSONA], deducendo la violazione dell’articolo 360, primo comma, num.3 e 5, c.p.c., ha esposto che: a) aveva proposto un ricorso avverso un precedente avviso di accertamento IMU, anno 2012, evidenziando che i beni erano in stato di abbandono ed improduttivi di reddito; b) la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli aveva accolto il ricorso con sentenza n. 6215/18 passata in giudicato; c) “l’imposizione IMU 2014”, pertanto, doveva reputarsi “ugualmente inammissibile”, attenendo ai “medesimi immobili oggetto della sentenza cosa giudicata”; d) la [OSCURATO:PERSONA] della Campania, peraltro, si era limitata, omettendo di esaminare “il fatto decisivo dell’inammissibile imposizione tributaria in oggetto”, a richiamare la motivazione rinvenibile nella sentenza di primo grado, trascurando di scrutinare “le ragioni di gravame”, inerenti allo stato di ruderi dei beni, nonostante fosse stata depositata, nel corso del giudizio, anche una perizia giurata che dimostrava le condizioni di fatiscenza in cui si trovavano.

4. Il motivo è inammissibile, oltre che infondato.

4.1. Innanzitutto, il ricorrente, in ossequio ai principi di specificità ed autosufficienza, avrebbe dovuto rappresentare - contrariamente a quanto è avvenuto - se e quando avesse posto la questione del giudicato davanti alle corti di merito e quando esso si sarebbe formato.

E’ opportuno rammentare, a proposito del giudicato esterno, che il principio della sua rilevabilità in sede di legittimità -e sempre che risulti dagli atti comunque prodotti nei gradi di merito- deve essere coordinato con l’onere di specificità ed autosufficienza del ricorso, di talché colui il quale ne affermi la sussistenza deve indicare il momento e le circostanze processuali in cui abbia prospettato la questione, la documentazione addotta a corredo e l’epoca di deposito, non avendo la possibilità di versarla in atti per la prima volta in sede di legittimità, atteso che tale facoltà è consentita solo in caso di giudicato maturato successivamente alla sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 15846/23), ancor più tenendo a mente che l’eccezione di giudicato esterno non può essere sollevata per la prima volta in cassazione qualora il giudicato si sia formato nel corso dei gradi di merito, attesa la non deducibilità, in tale sede, di questioni nuove (cfr. Cass. n. 5370/24).

4.2. Peraltro, non è possibile ritenere -e ciò denota anche l’infondatezza del motivo in esame- che sia stata fornita la prova dell’effettiva formazione del giudicato esterno, che riguarderebbe, secondo la prospettazione del contribuente, le condizioni dei beni, tali da renderli non assoggettabili all’imposizione fiscale, sia perché lo stralcio della sentenza inserita nel corpo del ricorso -della quale non è stata fornita una copia integrale, né, tanto meno, una copia con attestazione di conformità- non permette di stabilire, con certezza, se i beni presi in considerazione fossero realmente coincidenti, in tutto o in parte, con quelli oggetto del presente giudizio, sia perché non è stata resa alcuna dimostrazione dell’effettiva maturazione del giudicato, non desumibile da alcuna attestazione o documento rinvenibile agli atti.

Del resto, se la sentenza numero 6215/18 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli non fosse stata impugnata e, quindi, fosse passata in giudicato, essendo stata depositata in data 12 giugno 2018, il giudicato sarebbe maturato, tutt’al più, con lo spirare del termine lungo e, quindi, in data 12 gennaio 2019 e, cioè, quando il giudizio di secondo grado - quello definito con la sentenza in questa sede impugnata- non era stato ancora definito, con la conseguenza che l’eccezione di giudicato esterno sarebbe dovuta essere ivi prospettata, contrariamente a quanto è avvenuto, non essendo stata la circostanza allegata, né, tanto meno, comprovata.

4.3. Il motivo de quo, inoltre, tradisce ulteriori profili di inammissibilità -oltre che di infondatezza- nella parte in cui, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, num. 5, c.p.c., evoca un omesso esame - da parte della [OSCURATO:PERSONA] della Campania- delle “ragioni di gravame”, inerenti alle condizioni dei beni, che sarebbero state evincibili anche in virtù di una perizia giurata, prodotta in giudizio nei gradi di merito.

Sulla presunta fatiscenza degli immobili la Corte regionale campana -come è possibile evincere dalla sentenza impugnata e perfino da quanto di essa è riportato nel ricorso- si è pronunciata (ridondando eventuali vizi di motivazione su altre tipologie di ipotesi astrattamente denunciabili in sede di legittimità rispetto a quella prospettata dal ricorrente), reputando non fornita la prova che i beni fossero privi di valore o inagibili (in linea, peraltro, con quanto ritenuto in prime cure, sulla scorta di una “doppia conforme”, ostativa alla proponibilità del rimedio di cui all’articolo 360, primo comma, nu. 5, c.p.c. ), di talché non è possibile discettare - anche concettualmente, prima che giuridicamente- di omesso esame di un fatto, bensì di accertamento di un fatto.

4.4. Né le ragioni di doglianza prospettabili in cassazione possono attenere ad una (ri)valutazione del materiale probatorio, tale da incidere sull’accertamento fattuale posto in essere dal giudice di merito.

L’art. 360, primo comma, num . 5, c.p.c. , infatti, ha introdotto nell’ordinamento processuale un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo (cfr. Cass., sez. un., 8053/14).

Il ricorrente, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli articoli 366, primo comma, nu. 6, e 369, secondo comma, num.4, c.p.c., è tenuto ad indicare, allorché ritenga che ricorra un vizio del genere, il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come ed il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività(cfr. Cass. n. 19049/22), dovendosi pur sempre rimarcare che l’omessoesame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo qualora ilfatto storico sia stato comunque preso in considerazione dall’autorità giudiziaria adita, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. n. 17819/25).

La norma, d’altronde, si riferisce al mancatoesame di unfatto decisivo, che sia stato offerto al contraddittorio delle parti, da intendersi come un vero e proprioaccadimento naturalistico (da non confondere, tra l’altro, con una perizia, che non è un fatto, ma un’allegazione difensiva, come ricorda Cass. n. 2052/25), giacché costituisce unfatto, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, n. 5, c.p.c. , non una questione o un punto controverso, ma un vero e proprio evento, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante: può trattarsi, dunque, di unfatto principale, ai sensi dell’articolo 2697 c.c. (un fattocostitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche di unfatto secondario (un fatto dedotto in funzione di prova di unfatto principale), purché sia controverso e decisivo, nel senso che il mancatoesame, evincibile dal tenore della motivazione, sia idoneo a viziare la decisione perché influenza l’esito del giudizio, non integrando, dunque, un fatto il cui omesso esame possa cagionare il vizio de quo una mera argomentazione o deduzione difensiva, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, o le mere ipotesi alternative, e neppure le singole risultanze probatorie (cfr. Cass. n. 6979/25).

4.5. Né è possibile sollecitare questa Corte -diversamente da quanto invita a fare il ricorrente con il motivo in esame- a rivalutare i fatti storici già presi in considerazione in sede di merito e gli elementi probatori acquisiti nel corso dell’istruttoria: è inammissibile, infatti, il motivo di impugnazione che, dietro l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e diomesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, miri, in realtà, ad una rivisitazione dei fatti storici già valutati dall’autorità giudiziaria adita per il merito, giacché il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti (cfr. Cass. 2682/25).

Il ricorrente, agendo in cassazione, non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto del giudice di merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, perché esso è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dalle corti territoriali, restando ad esse riservata l’individuazione e la selezione delle fonti di convincimento e la valutazione delle prove, controllandone l’attendibilità e la concludenza e scegliendo, tra le diverse risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti di causa (cfr. Cass. n. 8315/13, Cass. n. 9097/17, Cass. n. 640/19, Cass. n. 3340/19, Cass. n. 23872/20 e Cass. n. 17744/22).

5. Con il secondo motivo il ricorrente, con riferimento ad un secondo gruppo di immobili, destinati a locazione abitativa (“prima casa a canone calmierato”), ha lamentato, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, num . 5., c.p.c. , l’omesso esame delle sue argomentazioni, a mente delle quali “gli effetti esonerativi dal pagamento dell’IMU previsti dalla legge n. 126 del 2008” erano destinati a perdurare anche dopo la sua abrogazione, disposta dal decreto legislativo n. 23 del 2011, perché il canone calmierato -e, quindi, il minor introito per il godimento dei beni-era bilanciato dall’esonero dal versamento dell’imposta, per cui, una volta venuto meno tale esonero, il rapporto sinallagmatico sarebbe stato inammissibilmente alterato (proprio perché quel minor introito non sarebbe stato bilanciato dal suddetto esonero).

Altrimenti opinando sarebbe stato ipotizzabile un contrasto con gli articoli 42 e 53 della Costituzione (già prospettato davanti alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, che l’aveva reputato insussistente), in quanto l’articolo 8 del decreto legislativo n. 23 del 2011 non aveva escluso dall’abrogazione della legge n. 126 del 2008 - come, invece, avrebbe dovuto fare - quei contratti a canone calmierato stipulati sì sotto la sua vigenza, ma nella prospettiva, per i locatori, di beneficiare dell’esenzione, almeno per la durata dei suddetti contratti e delle proroghe successive.

6. Il motivo è inammissibile, oltre che infondato.

6.1. Richiamato, infatti, quanto si è precedentemente detto riguardo al vizio contemplato dall’articolo 360, primo comma, n. 5 c.p.c., basti rilevare che il ricorrente non si è doluto, in buona sostanza, dell’omesso esame di un fatto, avente le caratteristiche prese in considerazione dal legislatore, quali definite dalla giurisprudenza di legittimità, ma dell’omesso esame delle sue “tesi” e, quindi, delle ragioni che, sul punto, aveva sottoposto all’attenzione dell’autorità giudiziaria adita in secondo grado.

6.2. All’inammissibilità del motivo (circostanza che pone inevitabilmente sullo sfondo, privandola di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale adombrata dal ricorrente con riferimento all’articolo 8 del decreto legislativo n. 23 del 2011, in relazione agli articoli 42 e 53 della Costituzione), si accompagna -come si è detto- la sua infondatezza: la corte di merito, infatti, ha preso in considerazione il tema, sia sul versante della rispondenza ai precetti costituzionali (evidenziando, in termini del tutto condivisibili, che non è configurabile alcun contrasto tra l’abrogazione della legge n. 126 del 2008 ed il portato degli articoli 42 e 53 della Costituzione, non incidendo sulla proprietà privata e sulla tutela che ad essa è garantita in seno all’ordinamento giuridico, né, tanto meno, sul principio di progressività dell’imposizione, da raccordare -è d’uopo aggiungere - a quello di capacità contributiva, non certo violato in virtù di una legittima scelta legislativa di abrogare una normativa che aveva previsto dei benefici, dovendosi affrontare sul piano interpretativo le questioni attinenti alla formazione o meno di diritti quesiti sotto la vigenza della disciplina abrogata), sia sul versante dell’insussistenza di qualsivoglia “ultrattività” della disciplina oggetto di abrogazione.

Quindi, oltre a non potersi configurare un omesso esame di un fatto avente le caratteristiche richieste dall’articolo 360, primo comma, num. 5 c.p.c. , non è nemmeno sostenibile che la [OSCURATO:PERSONA] della Campania abbia omesso di affrontare la questione, avendolo, invece, espressamente fatto (e dovendosi rimarcare, non di meno, che eventuali vizi di motivazione avrebbero richiesto una denuncia ancorata ad una diversa ipotesi tipica tra quelle disciplinate dall’articolo 360, comma 1, del codice di procedura civile).

7. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, num . 3, c.p.c. , la violazione della delibera consiliare n. 26 del 2014 del Comune di Napoli, con la quale era stata disposta la riduzione dell’imposta all’8 per mille per le abitazioni locate a canone calmierato, “come da accordi territoriali”, né era stato applicato -da parte dei giudici di secondo grado-l’articolo 13, comma 6- bis , del decreto legge numero 201 del 2011, a norma del quale per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998 l’IMU doveva essere ridotta al 75%.

8. Il motivo è inammissibile.

8.1. Esso, infatti, in violazione ancora una volta dei principi di specificità ed autosufficienza, non riporta, nemmeno in termini riassuntivi, il contenuto dei contratti di locazione che sarebbero stati stipulati a canone concordato, né, tanto meno, la delibera comunale menzionata nel ricorso.

8.2. Parimenti, non è specificato, in esso, se e quando i suddetti documenti siano stati depositati nel corso del giudizio di merito, né, ancora prima, se e come i suddetti temi siano stati sottoposti all’attenzione dell’autorità giudiziaria adita per il merito, vieppiù considerando che, nella sentenza impugnata, con la cui riproduzione nel corpo del ricorso il contribuente ha ritenuto - lungi da qualsivoglia ulteriore delucidazione o chiarimento- di dare conto dello svolgimento dell’intero processo celebrato davanti alle corti territoriali, non è rinvenibile alcun riferimento, puntuale e dettagliato, alla questione de qua.

9. In conclusione, il ricorso proposto dal contribuente, tenuto conto delle osservazioni fin qui esposte, deve essere rigettato.

10. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con la precisazione che ai difensori dell’amministrazione locale devono essere riconosciuti gli oneri riflessi in sostituzione dell’Iva e della [OSCURATO:PERSONA], essendo stato patrocinato - il controricorrente - dalla sua avvocatura interna (cfr. Cass., sez. un., n. 3592/23).

11. Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2012, come integrato dall’articolo 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all’ammontare già dovuto.

Ed infatti, la parte che abbia proposto un’impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l’autorità giudiziaria adita è tenuta a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla refusione, in favore del Comune di Napoli, delle spese di lite, che liquida in euro 6.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali ed oneri riflessi sulle voci e nella misura previste per legge;

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23258 del r uolo g enerale dell’anno 2019, proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] d’Acunto e [OSCURATO:PERSONA] d’Acunto. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza numero 1210/19 della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, pubblicata in data 12 febbraio 2019. Udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la [OSCURATO:PERSONA] della Campania rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza numero 2927/18 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso del contribuente avverso un avviso di rettifica IMU, anno 2014, relativo ad immobili di sua proprietà. 2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a tre motivi di impugnazione. 3. Il Comune di Napoli resisteva, depositando controricorso, resistendo alle avverse argomentazioni e richieste. 4. La causa, all’adunanza camerale del 13 gennaio 2026, udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], veniva decisa. [OSCURATO:PERSONA] 1. E’ opportuno evidenziare, in via preliminare, che l’istanza di rinvio, formulata dal ricorrente sul presupposto di una futura adesione alla “rottamazione delle cartelle pronunciata dal Governo attraverso i canali televisivi” ed in attesa del varo delle relative “disposizioni normative” (cfr. l’istanza depositata in data 21 novembre 2025, a pagina 1), non è suscettibile di accoglimento, a fronte di un giudizio pendente sin dal 2019, per l’insussistenza di qualsivoglia ulteriore chiarimento, richiesta o manifestazione di volontà - successivamente non fatti pervenire dal contribuente nonostante l’intervenuta legge n. 199/2025 -tali da dare concretezza alla ventilata intenzione di comporre le pendenze in atto. 2. Il ricorso - passando al merito della controversia - non è fondato. 3. Con il primo motivo il ricorrente, con riferimento ad un primo gruppo di immobili, ubicati in Napoli, alla via [OSCURATO:PERSONA], deducendo la violazione dell’articolo 360, primo comma, num.3 e 5, c.p.c., ha esposto che: a) aveva proposto un ricorso avverso un precedente avviso di accertamento IMU, anno 2012, evidenziando che i beni erano in stato di abbandono ed improduttivi di reddito; b) la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli aveva accolto il ricorso con sentenza n. 6215/18 passata in giudicato; c) “l’imposizione IMU 2014”, pertanto, doveva reputarsi “ugualmente inammissibile”, attenendo ai “medesimi immobili oggetto della sentenza cosa giudicata”; d) la [OSCURATO:PERSONA] della Campania, peraltro, si era limitata, omettendo di esaminare “il fatto decisivo dell’inammissibile imposizione tributaria in oggetto”, a richiamare la motivazione rinvenibile nella sentenza di primo grado, trascurando di scrutinare “le ragioni di gravame”, inerenti allo stato di ruderi dei beni, nonostante fosse stata depositata, nel corso del giudizio, anche una perizia giurata che dimostrava le condizioni di fatiscenza in cui si trovavano. 4. Il motivo è inammissibile, oltre che infondato. 4.1. Innanzitutto, il ricorrente, in ossequio ai principi di specificità ed autosufficienza, avrebbe dovuto rappresentare - contrariamente a quanto è avvenuto - se e quando avesse posto la questione del giudicato davanti alle corti di merito e quando esso si sarebbe formato. E’ opportuno rammentare, a proposito del giudicato esterno, che il principio della sua rilevabilità in sede di legittimità -e sempre che risulti dagli atti comunque prodotti nei gradi di merito- deve essere coordinato con l’onere di specificità ed autosufficienza del ricorso, di talché colui il quale ne affermi la sussistenza deve indicare il momento e le circostanze processuali in cui abbia prospettato la questione, la documentazione addotta a corredo e l’epoca di deposito, non avendo la possibilità di versarla in atti per la prima volta in sede di legittimità, atteso che tale facoltà è consentita solo in caso di giudicato maturato successivamente alla sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 15846/23), ancor più tenendo a mente che l’eccezione di giudicato esterno non può essere sollevata per la prima volta in cassazione qualora il giudicato si sia formato nel corso dei gradi di merito, attesa la non deducibilità, in tale sede, di questioni nuove (cfr. Cass. n. 5370/24). 4.2. Peraltro, non è possibile ritenere -e ciò denota anche l’infondatezza del motivo in esame- che sia stata fornita la prova dell’effettiva formazione del giudicato esterno, che riguarderebbe, secondo la prospettazione del contribuente, le condizioni dei beni, tali da renderli non assoggettabili all’imposizione fiscale, sia perché lo stralcio della sentenza inserita nel corpo del ricorso -della quale non è stata fornita una copia integrale, né, tanto meno, una copia con attestazione di conformità- non permette di stabilire, con certezza, se i beni presi in considerazione fossero realmente coincidenti, in tutto o in parte, con quelli oggetto del presente giudizio, sia perché non è stata resa alcuna dimostrazione dell’effettiva maturazione del giudicato, non desumibile da alcuna attestazione o documento rinvenibile agli atti. Del resto, se la sentenza numero 6215/18 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli non fosse stata impugnata e, quindi, fosse passata in giudicato, essendo stata depositata in data 12 giugno 2018, il giudicato sarebbe maturato, tutt’al più, con lo spirare del termine lungo e, quindi, in data 12 gennaio 2019 e, cioè, quando il giudizio di secondo grado - quello definito con la sentenza in questa sede impugnata- non era stato ancora definito, con la conseguenza che l’eccezione di giudicato esterno sarebbe dovuta essere ivi prospettata, contrariamente a quanto è avvenuto, non essendo stata la circostanza allegata, né, tanto meno, comprovata. 4.3. Il motivo de quo, inoltre, tradisce ulteriori profili di inammissibilità -oltre che di infondatezza- nella parte in cui, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, num. 5, c.p.c., evoca un omesso esame - da parte della [OSCURATO:PERSONA] della Campania- delle “ragioni di gravame”, inerenti alle condizioni dei beni, che sarebbero state evincibili anche in virtù di una perizia giurata, prodotta in giudizio nei gradi di merito. Sulla presunta fatiscenza degli immobili la Corte regionale campana -come è possibile evincere dalla sentenza impugnata e perfino da quanto di essa è riportato nel ricorso- si è pronunciata (ridondando eventuali vizi di motivazione su altre tipologie di ipotesi astrattamente denunciabili in sede di legittimità rispetto a quella prospettata dal ricorrente), reputando non fornita la prova che i beni fossero privi di valore o inagibili (in linea, peraltro, con quanto ritenuto in prime cure, sulla scorta di una “doppia conforme”, ostativa alla proponibilità del rimedio di cui all’articolo 360, primo comma, nu. 5, c.p.c. ), di talché non è possibile discettare - anche concettualmente, prima che giuridicamente- di omesso esame di un fatto, bensì di accertamento di un fatto. 4.4. Né le ragioni di doglianza prospettabili in cassazione possono attenere ad una (ri)valutazione del materiale probatorio, tale da incidere sull’accertamento fattuale posto in essere dal giudice di merito. L’art. 360, primo comma, num . 5, c.p.c. , infatti, ha introdotto nell’ordinamento processuale un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo (cfr. Cass., sez. un., 8053/14). Il ricorrente, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli articoli 366, primo comma, nu. 6, e 369, secondo comma, num.4, c.p.c., è tenuto ad indicare, allorché ritenga che ricorra un vizio del genere, il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come ed il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività(cfr. Cass. n. 19049/22), dovendosi pur sempre rimarcare che l’omessoesame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo qualora ilfatto storico sia stato comunque preso in considerazione dall’autorità giudiziaria adita, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. n. 17819/25). La norma, d’altronde, si riferisce al mancatoesame di unfatto decisivo, che sia stato offerto al contraddittorio delle parti, da intendersi come un vero e proprioaccadimento naturalistico (da non confondere, tra l’altro, con una perizia, che non è un fatto, ma un’allegazione difensiva, come ricorda Cass. n. 2052/25), giacché costituisce unfatto, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, n. 5, c.p.c. , non una questione o un punto controverso, ma un vero e proprio evento, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante: può trattarsi, dunque, di unfatto principale, ai sensi dell’articolo 2697 c.c. (un fattocostitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche di unfatto secondario (un fatto dedotto in funzione di prova di unfatto principale), purché sia controverso e decisivo, nel senso che il mancatoesame, evincibile dal tenore della motivazione, sia idoneo a viziare la decisione perché influenza l’esito del giudizio, non integrando, dunque, un fatto il cui omesso esame possa cagionare il vizio de quo una mera argomentazione o deduzione difensiva, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, o le mere ipotesi alternative, e neppure le singole risultanze probatorie (cfr. Cass. n. 6979/25). 4.5. Né è possibile sollecitare questa Corte -diversamente da quanto invita a fare il ricorrente con il motivo in esame- a rivalutare i fatti storici già presi in considerazione in sede di merito e gli elementi probatori acquisiti nel corso dell’istruttoria: è inammissibile, infatti, il motivo di impugnazione che, dietro l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e diomesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, miri, in realtà, ad una rivisitazione dei fatti storici già valutati dall’autorità giudiziaria adita per il merito, giacché il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti (cfr. Cass. 2682/25). Il ricorrente, agendo in cassazione, non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto del giudice di merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, perché esso è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dalle corti territoriali, restando ad esse riservata l’individuazione e la selezione delle fonti di convincimento e la valutazione delle prove, controllandone l’attendibilità e la concludenza e scegliendo, tra le diverse risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti di causa (cfr. Cass. n. 8315/13, Cass. n. 9097/17, Cass. n. 640/19, Cass. n. 3340/19, Cass. n. 23872/20 e Cass. n. 17744/22). 5. Con il secondo motivo il ricorrente, con riferimento ad un secondo gruppo di immobili, destinati a locazione abitativa (“prima casa a canone calmierato”), ha lamentato, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, num . 5., c.p.c. , l’omesso esame delle sue argomentazioni, a mente delle quali “gli effetti esonerativi dal pagamento dell’IMU previsti dalla legge n. 126 del 2008” erano destinati a perdurare anche dopo la sua abrogazione, disposta dal decreto legislativo n. 23 del 2011, perché il canone calmierato -e, quindi, il minor introito per il godimento dei beni-era bilanciato dall’esonero dal versamento dell’imposta, per cui, una volta venuto meno tale esonero, il rapporto sinallagmatico sarebbe stato inammissibilmente alterato (proprio perché quel minor introito non sarebbe stato bilanciato dal suddetto esonero). Altrimenti opinando sarebbe stato ipotizzabile un contrasto con gli articoli 42 e 53 della Costituzione (già prospettato davanti alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, che l’aveva reputato insussistente), in quanto l’articolo 8 del decreto legislativo n. 23 del 2011 non aveva escluso dall’abrogazione della legge n. 126 del 2008 - come, invece, avrebbe dovuto fare - quei contratti a canone calmierato stipulati sì sotto la sua vigenza, ma nella prospettiva, per i locatori, di beneficiare dell’esenzione, almeno per la durata dei suddetti contratti e delle proroghe successive. 6. Il motivo è inammissibile, oltre che infondato. 6.1. Richiamato, infatti, quanto si è precedentemente detto riguardo al vizio contemplato dall’articolo 360, primo comma, n. 5 c.p.c., basti rilevare che il ricorrente non si è doluto, in buona sostanza, dell’omesso esame di un fatto, avente le caratteristiche prese in considerazione dal legislatore, quali definite dalla giurisprudenza di legittimità, ma dell’omesso esame delle sue “tesi” e, quindi, delle ragioni che, sul punto, aveva sottoposto all’attenzione dell’autorità giudiziaria adita in secondo grado. 6.2. All’inammissibilità del motivo (circostanza che pone inevitabilmente sullo sfondo, privandola di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale adombrata dal ricorrente con riferimento all’articolo 8 del decreto legislativo n. 23 del 2011, in relazione agli articoli 42 e 53 della Costituzione), si accompagna -come si è detto- la sua infondatezza: la corte di merito, infatti, ha preso in considerazione il tema, sia sul versante della rispondenza ai precetti costituzionali (evidenziando, in termini del tutto condivisibili, che non è configurabile alcun contrasto tra l’abrogazione della legge n. 126 del 2008 ed il portato degli articoli 42 e 53 della Costituzione, non incidendo sulla proprietà privata e sulla tutela che ad essa è garantita in seno all’ordinamento giuridico, né, tanto meno, sul principio di progressività dell’imposizione, da raccordare -è d’uopo aggiungere - a quello di capacità contributiva, non certo violato in virtù di una legittima scelta legislativa di abrogare una normativa che aveva previsto dei benefici, dovendosi affrontare sul piano interpretativo le questioni attinenti alla formazione o meno di diritti quesiti sotto la vigenza della disciplina abrogata), sia sul versante dell’insussistenza di qualsivoglia “ultrattività” della disciplina oggetto di abrogazione. Quindi, oltre a non potersi configurare un omesso esame di un fatto avente le caratteristiche richieste dall’articolo 360, primo comma, num. 5 c.p.c. , non è nemmeno sostenibile che la [OSCURATO:PERSONA] della Campania abbia omesso di affrontare la questione, avendolo, invece, espressamente fatto (e dovendosi rimarcare, non di meno, che eventuali vizi di motivazione avrebbero richiesto una denuncia ancorata ad una diversa ipotesi tipica tra quelle disciplinate dall’articolo 360, comma 1, del codice di procedura civile). 7. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, num . 3, c.p.c. , la violazione della delibera consiliare n. 26 del 2014 del Comune di Napoli, con la quale era stata disposta la riduzione dell’imposta all’8 per mille per le abitazioni locate a canone calmierato, “come da accordi territoriali”, né era stato applicato -da parte dei giudici di secondo grado-l’articolo 13, comma 6- bis , del decreto legge numero 201 del 2011, a norma del quale per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998 l’IMU doveva essere ridotta al 75%. 8. Il motivo è inammissibile. 8.1. Esso, infatti, in violazione ancora una volta dei principi di specificità ed autosufficienza, non riporta, nemmeno in termini riassuntivi, il contenuto dei contratti di locazione che sarebbero stati stipulati a canone concordato, né, tanto meno, la delibera comunale menzionata nel ricorso. 8.2. Parimenti, non è specificato, in esso, se e quando i suddetti documenti siano stati depositati nel corso del giudizio di merito, né, ancora prima, se e come i suddetti temi siano stati sottoposti all’attenzione dell’autorità giudiziaria adita per il merito, vieppiù considerando che, nella sentenza impugnata, con la cui riproduzione nel corpo del ricorso il contribuente ha ritenuto - lungi da qualsivoglia ulteriore delucidazione o chiarimento- di dare conto dello svolgimento dell’intero processo celebrato davanti alle corti territoriali, non è rinvenibile alcun riferimento, puntuale e dettagliato, alla questione de qua. 9. In conclusione, il ricorso proposto dal contribuente, tenuto conto delle osservazioni fin qui esposte, deve essere rigettato. 10. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con la precisazione che ai difensori dell’amministrazione locale devono essere riconosciuti gli oneri riflessi in sostituzione dell’Iva e della [OSCURATO:PERSONA], essendo stato patrocinato - il controricorrente - dalla sua avvocatura interna (cfr. Cass., sez. un., n. 3592/23). 11. Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2012, come integrato dall’articolo 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all’ammontare già dovuto. Ed infatti, la parte che abbia proposto un’impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l’autorità giudiziaria adita è tenuta a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla refusione, in favore del Comune di Napoli, delle spese di lite, che liquida in euro 6.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali ed oneri riflessi sulle voci e nella misura previste per legge;
Sentenza Cassazione n. 06907/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris