CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 febbraio 2024
Cassazione n. 06265/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2100/2018 proposto da: Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatie difesi dall’Avvocatura generale dello Statoe domiciliat i per legge in Roma, via dei Portoghesi 12 ; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Roma, Corso d’Italia 102; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Roma, n. 3325/2017, pubblicata il 31 luglio 2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/02/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha esposto, con ricorso depositato il 4 dicembre 2008 presso il Tribunale di Civitavecchia, che: -aveva partecipato con esito positivo al concorso per 999 posti di dirigente nel ruolo amministrativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze (da ora MEF); -aveva comunicato la propria preferenza il 13 aprile 1999; -il Ministero gli aveva attribuito le funzioni dirigenziali solo a decorrere dal 7 dicembre 2001, dopo molti vincitori che occupavano posizioni successive e, addirittura, altri non vincitori. Egli ha chiesto al MEF e all’Agenzia delle Entrate il risarcimento dei danni subiti. Il Tribunale di Civitavecchia, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 983/12, ha rigettato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello. [OSCURATO:PERSONA] amministrazioni convenute si sono costituite, presentando appello incidentale in ordine al rigetto dell’eccezione di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3325/2017, ha accolto in parte l’appello principale, condannando le Pubbliche amministrazioni a corrispondere € 41.282,56, relativamente alle differenze retributive dal 60° giorno successivo all’indicazione delle60 preferenze effettuata nel giugno 2016, limitatamente alle voci fisse, con esclusione di quelle ricollegabili in vario modo all’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa e della retribuzione di posizione di parte variabile di terzo livello, e ha respinto l’appello incidentale.Il MEF e l’Agenzia delle Entrate hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso. Le parti ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo le parti ricorrenti lamentano la motivazione apparente della sentenza di appello, in quanto la corte territoriale non avrebbe indicato i documenti ai quali avrebbe fatto rinvio e non avrebbe esaminato gli argomenti dedotti dalle medesime ricorrenti a sostegno della loro posizione. Esse avrebbero rappresentato che: il controricorrente non avrebbe avuto un diritto soggettivo all’attribuzione di un posto di dirigente; non avrebbero violato l’obbligo di correttezza perché gli incarichi dirigenziali attribuiti con gli ordini di servizio n. 27 del 1999 e n. 34 del 2000 sarebbero stati conferiti in via provvisoria; l’incarico dato al controricorrente sarebbe stato corrispondente alle sue richieste e competenze; il ritardo sarebbe stato da imputare al vasto contenzioso che avrebbe investito il concorso in questione. Con il secondo motivo le parti ricorrenti lamentano la contraddittorietà della motivazione atteso che la corte territoriale avrebbe errato, al momento della quantificazione del risarcimento spettante al lavoratore, nel leggere le loro note e nel quantificare la retribuzione di parte variabile da negare al controricorrente. Le doglianze, che possono essere trattate congiuntamente, sono infondate. Infatti, la Corte d’appello di Roma ha affrontato tutte le questioni sottoposte alla sua attenzione dalle parti ricorrenti.In particolare, ha considerato non rilevante la natura di diritto soggettivo od interesse legittimo della pretesa del lavoratore poiché, comunque, la P.A. era tenuta ad assegnare a [OSCURATO:PERSONA] un incarico dirigenziale o, quantomeno, un incarico distudio equivalente, così verificandosi una violazione dell’art. 19, comma 10, d.lgs. n. 165 del 2001. Nulla hanno dedotto, peraltro, il MEF e l’Agenzia delle Entrate in ordine a quest’ultima infrazione. Ha ritenuto non dirimenti le giustificazioni concernenti la mancanza di sedi idonee che, in effetti, risultano poco consistenti, se si tiene conto le stesse parti ricorrenti hanno ammesso come, con gli ordini di servizio n. 27 del 1999 e n. 34 del 2000, dei posti di dirigente fossero stati conferiti in via provvisoria ad altri dipendenti, senza chiarire la ragione per la quale il controricorrente non avesse beneficiato di identico trattamento. Ha chiarito, altresì, che il menzionato contenzioso non escludeva la responsabilità della P.A., in quanto questo si era concluso il 31 agosto 2000 e alcuni posti di dirigente erano stati assegnati a cavallo di tale data. Infine, in ordine alla determinazione del risarcimento, diversamente da ciò che hanno opinato le parti ricorrenti, la Corte d’appello di Roma ha tenuto conto delle loro note, atteso che ha escluso il riconoscimento della voce ‹‹retribuzione di posizione di parte variabile di terzo livello, come segnalato dalla parte appellata nelle note autorizzate depositate in data 31.5.2017››, ma, poi, ha compiuto le conseguenti quantificazioni in base al ‹‹conteggio subordinato depositato dall’appellante a seguito dell’ordinanza di questo collegio in data 27.4.2017›› e, quindi, dei dati numerici in quest’ultimo conteggio presenti, così senza contraddirsi in alcun modo, atteso che proprio tali dati aveva ritenuto attendibili. 2)Con il terzo motivo le parti ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994 atteso che la corte territoriale avrebbe disposto illegittimamente il cumulo fra interessi e rivalutazione in favore del controricorrente. La doglianza merita accoglimento.Infatti, il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, si applica anche ai crediti risarcitori, trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell’art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell’utilizzare la più ampia locuzione crediti di lavoro, ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi (Cass., Sez. L, n. 13624 del 2 luglio 2020). Non vi sono ragioni per affermare, dalla lettura della sentenza, come fa, invece, il controricorrente, che la Corte d’appello di Roma abbia voluto limitare la rivalutazione “sulla parte eccedente il tasso degli interessi legali”. 3)Con il quarto motivo le parti ricorrenti lamentano la motivazione apparente della sentenza impugnata in ordine al rigetto dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate. La doglianza è infondata, avendo la corte territoriale spiegato la sua decisione facendo riferimento al periodo con riferimento al quale il danno era stato lamentato. 4)Il ricorso è accolto limitatamente al terzo motivo, rigettati gli altri. La sentenza impugnata è cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con la condanna delle Pubbliche amministrazioni ricorrenti a corrispondere al controricorrente l’importo liquidato dalla Corte d’appello di Roma, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Le spese di lite dei gradi di merito sono poste a carico delle Pubbliche amministrazioni ricorrenti ex art. 91 c.p.c., essendo esse sostanzialmente soccombenti, e sono liquidate come in dispositivo. Le spese di legittimità sono compensate, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., in ragione del parziale accoglimento del ricorso. Non sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), trattandosi di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo. P.Q.M. La Corte, -accoglie il terzo motivo del ricorso, rigettati gli altri; -cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna le Pubbliche amministrazioni ricorrenti a corrispondere al controricorrente l’importo liquidato dalla Corte d’appello di Roma, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; -condanna le Pubbliche amministrazioni ricorrenti a rifondere le spese di lite dei gradi di merito in favore del controricorrente, che liquida nella stessa misura già stabilita dalla sentenza della Corte d