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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 05030/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5998-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 106, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta n_ e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 10/2017 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 03/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; La Corte osserva Questa la vicenda che qui viene in rilievo. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano acquistato un immobile di nuova costruzione, convennero in giudizio i venditori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che i convenuti fossero condannati a risarcire il danno, quantificato dagli attori in C 35.581,62, derivante dai gravi difetti costruttivi che inficiavano l'utilizzabilità e la commerciabilità del bene acquistato.

L'adito Tribunale accolse solo in parte la domanda, determinando la misura del risarcimento in C 11.574,24.

Proposto appello principale dal Manzi e dalla Franzese, la Conte si dolse in via incidentale lamentando che il Tribunale aveva escluso, senza rendere sul punto motivazione, la garanzia decennale di cui all'art. 1669 cod. civ. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado aveva riconosciuto risarcibili solo i danni individuati in una scrittura privata redatta contestualmente all'atto di compravendita, reputando che, per il resto, gli acquirenti non avessero effettuato tempestiva denuncia ai sensi dell'art. 1495 cod. civ.

La Corte d'appello rigettava la doglianza incidentale affermando che nella specie non poteva trovare applicazione il principio enunciato da questa Corte con la sentenza n. 7634/2006, non vertendosi nel caso di compravendita stipulata con il costruttore-venditore «o comunque [nella] ipotesi in cui "il venditore risulti fornito della competenza tecnica per dare direttamente, o tramite il proprio direttore dei lavori, indicazioni specifiche all'appaltatore esecutore dell'opera"».

Con la medesima sentenza la Corte di Perugia l'appello principale relativamente al capo afferente al regolamento delle spese, che compensò per entrambi i gradi, individuando la sussistenza dei "giusti motivi", di cui all'art. 92 cod. proc. civ., nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dalla

I. n. 69/2009.Avverso la sentenza d'appello [OSCURATO:PERSONA] ricorre sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso.

All'approssimarsi della trattazione della causa in adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso, che in calce reca l'accettazione della controparte.

Pertanto, s'impone declaratoria d'estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese.

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma il giorno 12 gennaio 2022 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) o Giudaitzto a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5998-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 106, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta n_ e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 10/2017 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 03/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; La Corte osserva Questa la vicenda che qui viene in rilievo. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano acquistato un immobile di nuova costruzione, convennero in giudizio i venditori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che i convenuti fossero condannati a risarcire il danno, quantificato dagli attori in C 35.581,62, derivante dai gravi difetti costruttivi che inficiavano l'utilizzabilità e la commerciabilità del bene acquistato. L'adito Tribunale accolse solo in parte la domanda, determinando la misura del risarcimento in C 11.574,24. Proposto appello principale dal Manzi e dalla Franzese, la Conte si dolse in via incidentale lamentando che il Tribunale aveva escluso, senza rendere sul punto motivazione, la garanzia decennale di cui all'art. 1669 cod. civ. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado aveva riconosciuto risarcibili solo i danni individuati in una scrittura privata redatta contestualmente all'atto di compravendita, reputando che, per il resto, gli acquirenti non avessero effettuato tempestiva denuncia ai sensi dell'art. 1495 cod. civ. La Corte d'appello rigettava la doglianza incidentale affermando che nella specie non poteva trovare applicazione il principio enunciato da questa Corte con la sentenza n. 7634/2006, non vertendosi nel caso di compravendita stipulata con il costruttore-venditore «o comunque [nella] ipotesi in cui "il venditore risulti fornito della competenza tecnica per dare direttamente, o tramite il proprio direttore dei lavori, indicazioni specifiche all'appaltatore esecutore dell'opera"». Con la medesima sentenza la Corte di Perugia l'appello principale relativamente al capo afferente al regolamento delle spese, che compensò per entrambi i gradi, individuando la sussistenza dei "giusti motivi", di cui all'art. 92 cod. proc. civ., nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dalla I. n. 69/2009.Avverso la sentenza d'appello [OSCURATO:PERSONA] ricorre sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. All'approssimarsi della trattazione della causa in adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso, che in calce reca l'accettazione della controparte. Pertanto, s'impone declaratoria d'estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il giorno 12 gennaio 2022 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) o Giudaitzto a
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