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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2024

Cassazione n. 06029/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi Proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché con il primo motivo ripropone profili di censura già prospettati con l'appello non idonei ad incidere, escludendoli, sugli estremi costituivi, anche di matrice soggettiva, del reato di cui all'ad 393 cp asc:ritto in concorso ai due ricorrenti perchè non influenti sulla situazione in fatto accertata (le minacce proferite in direzione della persona offesa al fine di neutralizzare la pretesa restituzione dell'immobile detenuto dagli imputati) che cristallizza inequivocabilmente, anche sul versante del dolo, la ritenuta responsabilità, riscontrata alla luce di una valutazione puntuale e coerente, oltre che giuridicamente corretta, delle emergenze acquisite mentre il secondo motivo introduce temi di giudizio ( il mancato riconoscimento delle generiche e della sospensione condizionale della pena nonché l'eccessività della pena irrogata) non prospettati con l'appello e comunque addotti in termini di assoluta genericità in mancanza della puntuale indicazione degli elementi in fatto pretermessi dai giudici di appello, di certo non unicamente riferibili alla incensuratezza dei due ricorrenti rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 8 gennaio 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi Proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché con il primo motivo ripropone profili di censura già prospettati con l'appello non idonei ad incidere, escludendoli, sugli estremi costituivi, anche di matrice soggettiva, del reato di cui all'ad 393 cp asc:ritto in concorso ai due ricorrenti perchè non influenti sulla situazione in fatto accertata (le minacce proferite in direzione della persona offesa al fine di neutralizzare la pretesa restituzione dell'immobile detenuto dagli imputati) che cristallizza inequivocabilmente, anche sul versante del dolo, la ritenuta responsabilità, riscontrata alla luce di una valutazione puntuale e coerente, oltre che giuridicamente corretta, delle emergenze acquisite mentre il secondo motivo introduce temi di giudizio ( il mancato riconoscimento delle generiche e della sospensione condizionale della pena nonché l'eccessività della pena irrogata) non prospettati con l'appello e comunque addotti in termini di assoluta genericità in mancanza della puntuale indicazione degli elementi in fatto pretermessi dai giudici di appello, di certo non unicamente riferibili alla incensuratezza dei due ricorrenti rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2024
Sentenza Cassazione n. 06029/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris