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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 33241/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 e 61 n. 7 cod. pen.; - che con il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato articolato un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che eccepisce l'omessa pronuncia da parte della Corte di appello sul motivo di grave con il quale si era eccepito il contrasto esistente, nella sentenza di primo grado, tra la motivazione e il dispositivo, perché la pena inflitta nella prima era determinata in mesi otto di reclusione ed Euro 600,00 di multa, mentre nel secondo era indicata in mesi nove di reclusione ed Euro 700,00 di multa, è manifestamente infondato, tenuto conto del pacifico principio di diritto secondo cui, la difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza ma, prevalendo il dispositivo di udienza, detta difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale (Sez. 3, n. 125 del 10/11/2008, dep. 2009, Rv. 242258; conf.

Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Rv. 269852); che ciò è quanto accaduto nel caso di specie, in cui nel dispositivo in originale, letto all'esito dell'udienza in data 15 settembre 2021, conclusiva del giudizio di primo grado, la pena inflitta al ricorrente è determinata in misura pari a mesi otto di reclusione ed Euro 600,00 di multa; che, pertanto, l'inammissibilità ab origine del motivo di gravame non obbligava il giudice di appello a disattenderlo con una esplicita e specifica motivazione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Rv. 28:3808; Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 16/02/1999, Rv. 213230); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 luglio 2023 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 e 61 n. 7 cod. pen.; - che con il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato articolato un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che eccepisce l'omessa pronuncia da parte della Corte di appello sul motivo di grave con il quale si era eccepito il contrasto esistente, nella sentenza di primo grado, tra la motivazione e il dispositivo, perché la pena inflitta nella prima era determinata in mesi otto di reclusione ed Euro 600,00 di multa, mentre nel secondo era indicata in mesi nove di reclusione ed Euro 700,00 di multa, è manifestamente infondato, tenuto conto del pacifico principio di diritto secondo cui, la difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza ma, prevalendo il dispositivo di udienza, detta difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale (Sez. 3, n. 125 del 10/11/2008, dep. 2009, Rv. 242258; conf. Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Rv. 269852); che ciò è quanto accaduto nel caso di specie, in cui nel dispositivo in originale, letto all'esito dell'udienza in data 15 settembre 2021, conclusiva del giudizio di primo grado, la pena inflitta al ricorrente è determinata in misura pari a mesi otto di reclusione ed Euro 600,00 di multa; che, pertanto, l'inammissibilità ab origine del motivo di gravame non obbligava il giudice di appello a disattenderlo con una esplicita e specifica motivazione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Rv. 28:3808; Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 16/02/1999, Rv. 213230); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2023 I
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