CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 31250/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], in giudizio trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE di APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 18/12/2020- dep. 7/01/2021, riformava la sentenza con la quale in data 8/02/2018 il TRIBUNALE di FERMO in composizione monocratica, nella persona della d.ssa [OSCURATO:PERSONA], aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Giorgio ciascuno a pena di giustizia per il reato di concorso in truffa continuata e aggravata, e al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, con la sospensione della pena, condizionata al pagamento della provvisionale in favore delle stesse. La condotta contestata riguardava, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente quale presidente e vicepresidente, [OSCURATO:PERSONA] quale consigliere del c.d.a. della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], nell'avere adoperato artifici e raggiri consistiti nell'aver percepito i versamenti dei soci della cooperativa omettendone la contabilizzazione, per un totale di 2.482.268,30 euro, procurandosi, anche in virtù di altre anomalie contabili, il complessivo ingiusto profitto di 2.604.900,79 euro, in PORTO S. GIORGIO dal 2006 al 20/07/2010. La CORTE territoriale dichiarava non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione, precisava gli importi delle provvisionali e confermava la condanna per il risarcimento dei danni. 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono tutti e tre ricorso per cassazione, per il tramite dei rispettivi difensori. [OSCURATO:PERSONA] deduce come unico motivo l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge e il difetto di motivazione, perché egli aveva assunto la carica di componente del c.d.a. di [OSCURATO:PERSONA] nel breve periodo fra il 2/10/2008 e il 29/07/2010, quando le condotte significative ai fini del presente giudizio erano già state realizzate. Non a caso la CORTE anconetana aveva descritto una sua "adesione morale" al meccanismo della truffa, non anche una partecipazione materiale. 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla premessa che il ricorso riguarda i capi civili della sentenza di appello, deducono i seguenti motivi, per il tramite di un unico difensore: - come primo, la violazione dell'art. 606 cc. 1 lett. c) in relazione all'art. 178 lett. a), 179 e 33 cod. proc. pen. Rileva che con provvedimento del 21/07/2017 il Presidente del TRIBUNALE di FERMO aveva stabilito che, a partire dal 4/09/2017, nell'ambito della riassegnazione dei ruoli penali monocratici, la d.ssa [OSCURATO:PERSONA] avrebbe trattato solo i procedimenti provenienti da udienza preliminare, e non più quelli - pur se già assegnati - derivanti da citazione diretta, come è il presente, e dalla fine di settembre 2017 non era possibile derogare a tale disposizione. La trattazione del giudizio da parte della d.ssa [OSCURATO:PERSONA] sarebbe pertanto avvenuta in violazione della disposizione organizzativa di cui all'art. 7 ter dell'ordinamento giudiziario, e la relativa eccezione, oltre a essere stata sollevata con la memoria depositata in primo grado dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], allegando il decreto del Presidente del TRIBUNALE, era stata poi riversata nell'atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ciò avrebbe inciso sulla imparzialità e sulla terzietà del giudicante: andrebbe disal:tesa la valutazione della CORTE territoriale, che ha negato che la violazione denunciata costituisca nullità, poiché questa atterrebbe solo ai requisiti di cui al co. 1 dell'art. 33 del codice di rito, e non anche a quelli di cui al cc. 2, e ha a tal fine richiamato Cass. Sez. 1 n. 27055/2003 e Sez. 6 n. 27856/2005. Aggiunge che, quand'anche si intendesse far prevalere l'orientamento di legittimità contrario alla tesi sostenuta, sarebbe insuperabile la giurisprudenza formata in sede di Corte EDU, a proposito dei requisiti di capacità del giudice e della loro valutazione da operare in concreto: richiama in proposito la decisioni 27/01/2011 KRIVOSHAPKIN c. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:DATA_NASCITA], CIANIETTI c. ITALIA, per concludere che il primo Giudice aveva definito la presente vicenda processuale attraverso un atto abnorme, perché privo dell'autorità per adottarlo; come secondo, la violazione dell'art. 606 cc. 1 lett. b) e lett. c) in relazione all'art. 533 cod. proc. pen. Censura la CORTE di APPELLO poiché, avendo ritenuto raggiunta la prova dell'ammanco, avrebbe confermato le richieste provenienti dalle parti civili, senza tenere conto delle contestazioni della difesa degli imputati sulla ricostruzione contabile del consulente del P.M.: quest'ultima sarebbe inattendibile, e quindi in concreto si sarebbe realizzata una sorta di inversione dell'onere della prova, anche quanto ai profili civilistici; come terzo, la violazione dell'art. 606 co. lett. e) in relazione all'art. 539 co. 2 cod. proc. pen. quanto alla provvisionale, che sarebbe stata concessa in modo arbitrario, senza che sia stata raggiunta la prova dell'entità del danno, così violando il diritto di difesa degli imputati, e comunque in assenza di una quantificazione attendibile; - come quarto, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 111 Cost., per avere i Giudici del merito utilizzato la consulenza tecnica disposta dal P.M. senza il rispetto del contraddittorio durante le indagini preliminari. 4. Il PROCURATORE GENERALE invia conclusioni scritte per l'inammissibilità dei ricorsi. Le parti civili costituite, [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa, e le altre, suddivi5e per gruppi, precisamente un gruppo formato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], un altro formato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], un altro ancora formato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] inviano conclusioni scritte e note spese (la prima per euro 3.000, ciascuno dei gruppi seguenti euro 6.030). [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] inviano una memoria in replica alle conclusioni del PROCURATORE GENERALE, e riprendono, precisandolo, quanto già esposto nei ricorsi. Analogo invio avviene da parte di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono tutti inammissibili. 1. Partendo dai ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], è manifestante infondato il loro primo motivo, per le ragioni già illustrate nella sentenza di appello, che ha chiarito come l'invocata sanzione di nullità attenga alle violazioni dell'art. 33 co. 1 del codice di rito, non anche a quelle di cui al co. 2, nelle quali va inclusa l'anomalia denunciata. Sul punto non esiste incertezza nell'orientamento del Giudice di legittimità, per il quale (cf. Sez. 6 sentenza n. 51126 del 18/07/2019 dep. 18/12/2019 Rv. 278192-03) "non dà luogo a nullità ai sensi dell'art. 178, lett. a), cod. proc. pen. l'inosservanza delle norme in tema di applicazione dei magistrati ai collegi giudicanti, poiché le condizioni di capacità del giudice la cui inosservanza determina detta sanzione processuale sono individuabili esclusivamente nei requisiti di capacità "generica" di cui all'art. :33, comma 1, in tema di nomina ed ammissione alla funzione giurisdizionale, senza che assuma rilievo la capacità "specifica", presa in considerazione dal comma successivo,, che afferisce alla regolare costituzione del giudice nell'ambito del singolo processo, con esplicito richiamo alle disposizioni sulla sua destinazione agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sull'assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici". 2. In precedenza Sez. 1 (sentenza n. 13445 del 30/03/2005 dep. 12/04/2005 Rv. 231338) aveva più estesamente chiarito che "la generale operatività dell'art. 33 comma secondo cod. proc. pen., secondo cui le disposizioni sulla destinazione agli uffici, sulla formazione dei collegi e sull'assegnazione dei processi non si considerano attinenti alla capacità del giudice, trova un limite esclusivamente in quelle situazioni "extra ordinem", caratterizzate dall'arbitrio nella designazione del giudice e realizzate al di fuori di ogni previsione tabellare, proprio per costituire un giudice "ad hoc", situazioni dinanzi alle quali non può più affermarsi che la decisione della regiudicanda è stata emessa da un giudice precostituito per legge".La fattispecie presa in esame da tale pronuncia, analoga quanto a ratio alla censura sollevata nel presente giudizio, aveva visto l'imputato dedurre "la nullità dell'ordinanza impositiva della misura cautellare per violazione dell'art. 25 Cost. per essere stato il provvedimento emesso dal presidente della sezione dei g.i.p. in mancanza di un'espressa assegnazione del procedimento e senza che nelle tabelle fosse previsto che il presidente potesse subentrare in sostituzione del giudice assegnatario del fascicolo". La Corte ha ritenuto che non si fossero verificate condotte elusive del principio di precostituzione del giudice, dal momento che la sostituzione era avvenuta in periodo feriale e che il presidente aveva motivato l'autoassegnazione del fascicolo facendo riferimento alle reiterate sollecitazioni dell'ufficio del P.M. a provvedere sulle richieste di emissione di misure cautelari, al carico di lavoro gravante sugli altri giudici e alla turnazione durante il periodo estivo. Il principio costantemente seguito è che, come illustrato nella motivazione della sentenza da ultimo menzionata, "la generale operatività dell'art. 33, comma 2, cit., secondo cui le disposizioni sulla destinazione agli uffici, sulla formazione dei collegi e sull'assegnazione dei processi non si considerano attinenti alla capacità del giudice, trova un limite esclusivamente in quelle situazioni "extra ordinenn", caratterizzate dall'arbitrio nella designazione del giudice e realizzate al di fuori di ogni previsione tabellare, proprio per costituire un giudice "ad hoc", situazioni dinanzi alle quali non può più affermarsi che la decisione della regiudicanda è stata emessa da un giudice precostituito per legge (Sez. 6, n. 39239 del 04/07/2013, Rossoni, Rv. 257087; Sez. 1, n. 13445 del 30/03/2005, Perronace, Rv. 231338). Non è sufficiente, pertanto, la mera inosservanza delle disposizioni amministrative in tema di assegnazione degli affari giudiziari, ma deve determinarsi uno stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario per la violazione di norme quali quelle riguardanti la titolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici e l'obbligo di motivazione dei relativi provvedimenti (Sez. 6, n. 13833 del 12/03/2015, Valle, Rv. 263079)". Quanto accaduto nel presente giudizio non è pertanto qualificabile ai sensi del co. 1 dell'art. 33 cod. proc. pen., poiché la disposizione del Presidente del TRIBUNALE di FERMO faceva riferimento, con tutta evidenza, a esigenze organizzative, e la sua violazione non ha rappresentato una c:ondotta elusiva del principio di precostituzione del giudice.3. I precedenti di legittimità riportati nei ricorsi a sostegno della tesi contraria contengono riferimenti errati (come è il caso della sentenza n. 27055/2003), ovvero non pertinenti. La sentenza della Sez. 6 n. 27856 del 2005 imp. COLUBRIALE in realtà va nella direzione contraria a quella sostenuta dalla difesa, allorché rimarca che "l'inosservanza delle disposizioni amministrative richiamate dall'art. 7 ter dell'ordinamento giudiziario in tema di assegnazioni o di sostituzioni non può (...) esercitare effetti sulla costituzione del giudice giacché essa si colloca comunque sul piano delle irregolarità amministrative e non determina una fuoriuscita dal quadro ordinamentale tracciato dal legislatore; è questo il caso di una assegnazione o di una sostituzione, contrastanti con i criteri e le previsioni tabellari, ma comunque poste in essere dal soggetto titolare del potere di assegnazione attraverso un suo provvedimento". E ciò perché la disposizione da ultimo menzionata "detta i criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti. Tale norma: a) stabilisce che l'assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e giudici deve avvenire rispettivamente ad opera del dirigente dell'ufficio e del presidente di sezione o del magistrato che la dirige; b) vincola i titolari del potere di assegnazione al rispetto di criteri obiettivi e predeterminati, indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici con la medesima procedura; c) prevede l'onere del dirigente di motivare eventuali provvedimenti di revoca; d) richiama i criteri stabiliti dal Consiglio superiore per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito. In tale disciplina coesistono, dunque, norme di legge che dettano una disciplina compiuta di determinati atti (quelle sulla "assegnazione" da parte dei dirigenti e sull'onere di motivazione della revoca di precedenti assegnazioni) e norme che richiamano altre disposizioni di natura amministrativa (atti del Consiglio Superiore della Magistratura , tabelle degli uffici) destinate ad integrarle. L'inosservanza delle prime - se posta in essere in forme tali da stravolgere principi e canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario - può incidere sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del giudice; è questo, ad esempio, il caso dell'adozione da parte di un giudice di un provvedimento in mancanza di "qualsiasi" assegnazione da parte del dirigente o della materiale sottrazione, al titolare, di un procedimento già assegnato senza che vi sia stato "alcun" provvedimento di revoca". Nella specie il procedimento penale era già incardinato in capo alla d.ssa [OSCURATO:PERSONA], tant'è che costei - come riferito nei medesimi ricorsi - aveva adottato provvedimenti come il sequestro preventivo: non si era cioè limitata a meri In rinvii. Il procedimento penale poi era stato assegnato ad altro Giudice in virtù di una riorganizzazione delle assegnazioni, ma la sua definizione da parte del magistrato che l'aveva iniziato è avvenuta nel rispetto dei criteri di originaria attribuzione dei giudizi, posti a tutela del principio costituzionale del giudice naturale. 4. Altrettanto non pertinenti sono i richiami operati dai ricorsi alle decisioni della Corte EDU: il provvedimento del 22/04/2004 della Prima Sezione nel caso CIANETTI contro ITALIA (numero del ricorso: 55634/00) ha riguardato un "ricorso per violazione dell'art. 6 C.E.D.U. (diritto ad un equo processo) sotto il profilo dell'imparzialità del Giudice, con riferimento a un procedimento penale nel corso del quale il ricorrente ha ricusato i giudici intervenuti nelle fasi precedenti del processo (sul presupposto dell'incompatibilità tra la funzione di giudice e quella, precedentemente rivestita, di componente del Tribunale della libertà e del riesame)"; dunque, nulla che avesse attinenza a modifiche tabellari riguardanti giudizi già avviati. Il provvedimento del 27/01/2011 della Prima Sezione nel caso KRIVOSHAPKIN contro [OSCURATO:PERSONA] (numero del ricorso 42224/02) aveva invece per oggetto l'assenza in giudizio del P.M., nel quadro della generale affermazione del principio di imparzialità: pur esso è pertanto privo di attinenza al caso di specie. 5. Infondate sono le censure relative all'accertamento del danno, relativamente al quale non vi è stata alcuna inversione dell'onere della prova. Va intanto ricordato che la sentenza impugnata ha dichiarato la prescrizione, sì che può essere annullata solo in presenza della assoluta evidenza della prova di non colpevolezza, che sia stata trascurata dal Giudice del merito: rispetto all'articolata ricostruzione della vicenda, che può considerarsi alla stregua di una doppia conforme affermazione di responsabilità - tranne che per l'anzidetta declaratoria, derivante dallo scorrere del tempo - va richiamato il condivisibile orientamento di questa S.C. (cf. per tutte Sez. 2 sentenza n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017 Rv. 269217 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro), secondo cui "con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che (...) la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento". In coerenza con tali consolidati principi, l'infondatezza dei motivi proposti deriva dal loro sollecitare la rivisitazione del fatto, in presenza di una doppia conforme affermazione di colpevolezza. La CORTE territoriale ha in modo congruo e logico fondato l'affermazione della responsabilità, saldando le sue argomentazioni con quelle del TRIBUNALE, sulla identificazione degli artifici e dei raggiri delia truffa nella periodica richiesta di liquidità rivolta dagli imputati ai soci, incamerati dai primi senza che tali entrate fossero contabilizzate, in parte mascherati da fatture passive intestare alla Edilcoop per prestazioni estranee a essa, con danno per i soci medesimi a seguito di distrazioni annotate in un 'brogliaccio extracontabile', in quanto tale estraneo alle scrittura contabili della cooperativa. Se la responsabilità penale è stata accertata in questi termini, è evidente la sussistenza del conseguente danno per le persone offese costituite parti civili, che - senza che ciò abbia comportato una inversione dell'onere della prova - competeva in questa sede penale agli imputati contrastare, attraverso l'allegazione di importi differenti da quelli accertati. 6. Infondato è altresì l'ultimo motivo, riguardante l'avvenuta utilizzazione della relazione redatta dal consulente tecnico del P.M., poiché la CORTE territoriale ha precisato che nel corso del dibattimento sono state utilizzate le considerazioni svolte dal consulente in sede di esame, nel contraddittorio fra le parti, e lo stesso Collegio di appello ha chiarito perché non fossero necessari ulteriori approfondimenti tecnici, dal momento che quelli emersi in giudizio non avevano incontrato puntuale contestazione. Infondato è infine il motivo riguardante l'entità della provvisionale, poiché, secondo il consolidato e condiviso orientamento di questa S.C., "non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcinnento"(ex multis Sez. 2 sentenza n. 44859 del 17/10/2019 dep. 05/11/2019 Rv. 277773 - 02 imputato [OSCURATO:PERSONA]). 7. Manifestamente infondato è il solo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che punta pur esso a una ricostruzione alternativa del fatto, correlata al ruolo formale che l'imputato avrebbe assunto all'interno della Edilcoop, avendo la CORTE anconetana congruamente e logicamente illustrato le ragioni del suo concorso nella truffa: egli era stato individuato come il soggetto al quale i soci di frequente avevano versato il denaro, poi distratto, e comunque il punto di riferimento costante nella gestione della società, in quanl:o tale pienamente partecipe della condotta truffaldina. Alla inammissibilità del ricorsi consegue per tutti gli imputati la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende. I ricorrenti sono inoltre tenuti alla rifusione delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalle varie parti civili costituite, nella misura indicata in dispositivo relativamente a ciascun gruppo di esse. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa, che liquida in complessivo euro 3000,00, oltre accessori di legge; alle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili DELLISANTI [OSCURATO:PERSONA], PROPER2:I Roberto, NEPA Sabrina, CONTI Cristina, [OSCURATO:PERSONA] Paolo, CAVALLO Graziano, CARDINALI [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Massimiliano, che liquida in complessivo euro 6030,00, oltre accessori di legge; delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili CAPRIOTTI Fabiola, [OSCURATO:PERSONA] Andrea e MARCACCIO Gervasio, che liquida in complessivo euro 5500,00, oltre accessori di legge; de