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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46347/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, afferenti al trattamento punitivo, quando il provvedimento impugnato è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

In particolare, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice di secondo grado, ritenendo l'appello infondato e condividendo le motivazioni della sentenza di primo grado, ha evidenziato che le modalità obiettive della condotta (l'imputato non aveva saputo fornire alcuna giustificazione dei fatto che era stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di 13 cm., con lama di 5 cm, all'esito di un controllo mentre circolava su di un'autovettura priva dì copertura assicurativa e con altro soggetto già noto agli operanti) non erano idonee a configurare né ipotesi di lieve entità di cui all'art. 4, terzo comma, legge n. 110 del 1975 né la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

In materia di reati concernenti le armi, infatti, ai fini della configurabilità del caso di lieve entità previsto dall'art. 4, terzo comma, legge n. 110 del 1975, deve tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche di tutte le modalità dei fatto e della personalità del reo, che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato (Sez. 1, n. 26636 del 19/03/2019, Fiandaca, Rv. 276195).

Inoltre, il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo di un'arma impropria impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242).

Per le stesse ragioni, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridì, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati da tale valutazione tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).

Infine, si evidenzia che anche la dogiianza relativa alla dosimetria della pena non può trovare accoglimento in sede di legittimità: su un piano generale, risulta consolidato il principio secondo il quale, nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale - come avvenuto nel caso di specie - il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l'adeguatezza della pena all'entità del fatto: l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv. 201537).

Pertanto, nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, afferenti al trattamento punitivo, quando il provvedimento impugnato è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. In particolare, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice di secondo grado, ritenendo l'appello infondato e condividendo le motivazioni della sentenza di primo grado, ha evidenziato che le modalità obiettive della condotta (l'imputato non aveva saputo fornire alcuna giustificazione dei fatto che era stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di 13 cm., con lama di 5 cm, all'esito di un controllo mentre circolava su di un'autovettura priva dì copertura assicurativa e con altro soggetto già noto agli operanti) non erano idonee a configurare né ipotesi di lieve entità di cui all'art. 4, terzo comma, legge n. 110 del 1975 né la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. In materia di reati concernenti le armi, infatti, ai fini della configurabilità del caso di lieve entità previsto dall'art. 4, terzo comma, legge n. 110 del 1975, deve tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche di tutte le modalità dei fatto e della personalità del reo, che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato (Sez. 1, n. 26636 del 19/03/2019, Fiandaca, Rv. 276195). Inoltre, il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo di un'arma impropria impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242). Per le stesse ragioni, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridì, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati da tale valutazione tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163). Infine, si evidenzia che anche la dogiianza relativa alla dosimetria della pena non può trovare accoglimento in sede di legittimità: su un piano generale, risulta consolidato il principio secondo il quale, nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale - come avvenuto nel caso di specie - il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l'adeguatezza della pena all'entità del fatto: l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv. 201537). Pertanto, nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C
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