CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2022
Cassazione n. 15036/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - A [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 27 settembre 2021 la Corte di Appello di Bari ha respinto l'istanza avanzata da SCAVO Filippo tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. In motivazione la Corte osserva che non emergono elementi dai quali si possa ravvisare, con sufficiente grado di certezza, l'unitarietà del momento deliberativo, dovendo invece ritenersi che lo iato temporale e la sussistenza di intermedie detenzioni da parte del condannato, allora non partecipe dell'associazione mafiosa, depongano piuttosto per deliberazioni autonome. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - SCAVO Filippo. deducendo violazione di leggendzio di motivazione in relazione al combinato i.-- disposto di cui agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]