CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2025
Cassazione n. 25220/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato considerato che per integrare il reato di oltraggio non è richiesto che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale siano contemporanee al compimento dell'atto di ufficio, essendo sufficiente che trovino causa nel suo compimento purchè avvenute in un medesimo contesto, e tale profilo temporale che investe la ricostruzione del fatto non era stato neppure dedotto in appello con uno specifico motivo; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente