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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 ottobre 2023

Cassazione n. 29636/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14357/2018 R.G. proposto da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.12; -parte ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], res. in Roma, rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], el.dom.ta, come da procura in atti, presso lo studio del primo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 1; -parte controricorrente e ricorrente avverso diniego di definizione agevolata - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] n. [OSCURATO:DATA_NASCITA] del 3/11/2017; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.10.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Osservato che: § 1.1 L’Agenzia delle Entrate ha proposto un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di liquidazione notificato a [OSCURATO:PERSONA] per imposta di registro e bollo sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 3573/13 (di condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione di euro 1.500.000 alla massa ereditaria del de cujus [OSCURATO:PERSONA]); sentenza riformata con sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1305 del 17 marzo 2015, dichiarativa della cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione tra le parti.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - come costantemente affermato dalla S .C., la pronuncia di cessazione della materia del contendere integrava una particolare ipotesi di estinzione del giudizio di creazione giurisprudenziale, del tutto inidonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa dedotta (salvo che sul venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio); - in conseguenza di ciò, doveva ritenersi che il presupposto dell'imposizione fosse qui venuto meno, anche considerato che la sentenza di appello era intervenuta prima della emissione dell'avviso di liquidazione opposto, e che esso doveva, a tutto concedere, essere motivato in base alle risultanze della intervenuta conciliazione qualora fosse stata in questa ravvisabile un trasferimento di ricchezza imponibile; - il carattere assorbente di questa rag ione decisoria superava ogni altra eccezione di merito o doglianza incidentale proposta dalla contribuente.

Ha resistito con controricorso la contribuente Caprara. § 1.2 Con l’unico motivo di ricorso Agenzia delle Entrate ha lamentato – ex art. 360 co. 1^ n. 3 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 37 Tur, dal momento che la pronuncia di cessazione della materia del contendere in appello non equivaleva ad un giudicato di annullamento della sentenza di primo grado, e che all'imposizione non ostava l'avvenuta conciliazione tra le parti, trattandosi pacificamente di conciliazione stragiudiziale alla quale l'amministrazione finanziaria non aveva partecipato (art.37 cit.). § 2.1Con dichiarazione 6 giugno 2019 la contribuente Caprara instava per la sospensione del processo stante l'avvenuta presentazione, in data 18.3.2019, di domanda di definizione agevolata ex articolo 6 dl 119/18 conv.in l. 136/18, con integrale versamento di quanto a tale titolo dovuto (come da quietanza allegata). § 2.2Con atto notificato il 24 luglio 2020 l'amministrazione finanziaria comunicava alla Caprara il diniego di definizione della controversia, posto che: “l’art.6 dl 119/18, come chiarito dalla Circolare n.6/2019, stabilisce che la definizione agevolata delle liti pendenti riguarda solo le controversie aventi ad oggetto atti di natura impositiva, ossia provvedimenti con i quali l'agenzia ridetermina la base imponibile auto- indicata dal contribuente liquidando le maggiori imposte dovute; le liti aventi ad oggetto avvisi di liquidazione relativi all'applicazione dell'imposta di registro agli atti giudiziari non sono definibili ai sensi dell'articolo 6 cit., avendo essenzialmente una funzione di riscossione dell'imposta dovuta in relazione alla registrazione dei predetti atti”. § 2.3 Con ricorso notificato il 15 ottobre 2020, la contribuente ha proposto ricorso incidentale avverso il diniego di definizione, sulla base dei seguenti motivi: (primo motivo) violazione e falsa applicazione dell'articolo 6 comma 1 decreto legge 119/18, dal momento che l'avviso di liquidazione oggetto della lite aveva natura sostanziale di (primo) atto impositivo e che la lite non riguardava il corretto conteggio del dovuto, ma proprio la sussistenza del presupposto impositivo, dall'agenzia delle entrate ravvisato all'esito di una errata interpretazione dell'articolo 37 Tur; (secondo motivo) violazione e falsa applicazione dell’art. 7 legge 212/00, non avendo l'Ufficio spiegato le ragioni per le quali l'avviso di liquidazione in questione avrebbe natura meramente riscossiva. § 2.4 Con istanza telematica 25.9.2023 la Caprara ha chiesto, ex art. 1 comma 198 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, pronuncia: 1) di estinzione del ricorso relativo all’avviso di liquidazione dell’imposta di registro n. 2013/001/SC/000003573/0/006; 2) di estinzione del ricorso incidentale relativo al diniego della precedente istanza di definizione agevolata della lite pendente ex art. 6, comma 10 del D.L. n. 119 del 2018.

Ciò per cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese ed ai compensi di giudizio in favore dei difensori antistatari, o in subordine con compensazione delle spese e dei compensi di giudizio stante la tardività del controricorso dell’Agenzia delle Entrate e la conseguente inammissibilità dello stesso.

A tal fine ha allegato: 1) domanda di definizione della lite fiscale pendente presentata in data 13.09.2023; 2) ricevuta di ricezione in data 13.09.2023 della domanda di definizione della lite fiscale pendente attestante anche l’avvenuto pagamento; 3) Modello F 24 con quietanza 12.9.2023 di pagamento degli importi dovuti per la definizione, pari al 5 % del valore della causa (si verte, nella specie, di doppia soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nei gradi di merito).

Nulla è stato sul punto dedotto dall’ Agenzia delle Entrate. §

3. La lite, attribuita alla giurisdizione tributaria e pendente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (art. 1 co. 186 legge 197/2022), deve ritenersi così definita ai sensi del co. 194 art. cit., secondo cui: “La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023”.

La pronuncia estintiva deve in effetti riguardare – come richiesto – tanto il ricorso principale concernente la legittimità dell'avviso di liquidazione, quanto il ricorso di natura accessoria ed incidentale avente ad oggetto l'impugnazione del diniego di condono ai sensi del d.l. 119/18 conv. in l. 136/18.

Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 1 co. 198 cit.).

P.Q.M.

La Corte - dichiara estinto il processo; - spese a carico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14357/2018 R.G. proposto da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.12; -parte ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], res. in Roma, rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], el.dom.ta, come da procura in atti, presso lo studio del primo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 1; -parte controricorrente e ricorrente avverso diniego di definizione agevolata - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] n. [OSCURATO:DATA_NASCITA] del 3/11/2017; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.10.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Osservato che: § 1.1 L’Agenzia delle Entrate ha proposto un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di liquidazione notificato a [OSCURATO:PERSONA] per imposta di registro e bollo sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 3573/13 (di condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione di euro 1.500.000 alla massa ereditaria del de cujus [OSCURATO:PERSONA]); sentenza riformata con sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1305 del 17 marzo 2015, dichiarativa della cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione tra le parti. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - come costantemente affermato dalla S .C., la pronuncia di cessazione della materia del contendere integrava una particolare ipotesi di estinzione del giudizio di creazione giurisprudenziale, del tutto inidonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa dedotta (salvo che sul venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio); - in conseguenza di ciò, doveva ritenersi che il presupposto dell'imposizione fosse qui venuto meno, anche considerato che la sentenza di appello era intervenuta prima della emissione dell'avviso di liquidazione opposto, e che esso doveva, a tutto concedere, essere motivato in base alle risultanze della intervenuta conciliazione qualora fosse stata in questa ravvisabile un trasferimento di ricchezza imponibile; - il carattere assorbente di questa rag ione decisoria superava ogni altra eccezione di merito o doglianza incidentale proposta dalla contribuente. Ha resistito con controricorso la contribuente Caprara. § 1.2 Con l’unico motivo di ricorso Agenzia delle Entrate ha lamentato – ex art. 360 co. 1^ n. 3 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 37 Tur, dal momento che la pronuncia di cessazione della materia del contendere in appello non equivaleva ad un giudicato di annullamento della sentenza di primo grado, e che all'imposizione non ostava l'avvenuta conciliazione tra le parti, trattandosi pacificamente di conciliazione stragiudiziale alla quale l'amministrazione finanziaria non aveva partecipato (art.37 cit.). § 2.1Con dichiarazione 6 giugno 2019 la contribuente Caprara instava per la sospensione del processo stante l'avvenuta presentazione, in data 18.3.2019, di domanda di definizione agevolata ex articolo 6 dl 119/18 conv.in l. 136/18, con integrale versamento di quanto a tale titolo dovuto (come da quietanza allegata). § 2.2Con atto notificato il 24 luglio 2020 l'amministrazione finanziaria comunicava alla Caprara il diniego di definizione della controversia, posto che: “l’art.6 dl 119/18, come chiarito dalla Circolare n.6/2019, stabilisce che la definizione agevolata delle liti pendenti riguarda solo le controversie aventi ad oggetto atti di natura impositiva, ossia provvedimenti con i quali l'agenzia ridetermina la base imponibile auto- indicata dal contribuente liquidando le maggiori imposte dovute; le liti aventi ad oggetto avvisi di liquidazione relativi all'applicazione dell'imposta di registro agli atti giudiziari non sono definibili ai sensi dell'articolo 6 cit., avendo essenzialmente una funzione di riscossione dell'imposta dovuta in relazione alla registrazione dei predetti atti”. § 2.3 Con ricorso notificato il 15 ottobre 2020, la contribuente ha proposto ricorso incidentale avverso il diniego di definizione, sulla base dei seguenti motivi: (primo motivo) violazione e falsa applicazione dell'articolo 6 comma 1 decreto legge 119/18, dal momento che l'avviso di liquidazione oggetto della lite aveva natura sostanziale di (primo) atto impositivo e che la lite non riguardava il corretto conteggio del dovuto, ma proprio la sussistenza del presupposto impositivo, dall'agenzia delle entrate ravvisato all'esito di una errata interpretazione dell'articolo 37 Tur; (secondo motivo) violazione e falsa applicazione dell’art. 7 legge 212/00, non avendo l'Ufficio spiegato le ragioni per le quali l'avviso di liquidazione in questione avrebbe natura meramente riscossiva. § 2.4 Con istanza telematica 25.9.2023 la Caprara ha chiesto, ex art. 1 comma 198 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, pronuncia: 1) di estinzione del ricorso relativo all’avviso di liquidazione dell’imposta di registro n. 2013/001/SC/000003573/0/006; 2) di estinzione del ricorso incidentale relativo al diniego della precedente istanza di definizione agevolata della lite pendente ex art. 6, comma 10 del D.L. n. 119 del 2018. Ciò per cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese ed ai compensi di giudizio in favore dei difensori antistatari, o in subordine con compensazione delle spese e dei compensi di giudizio stante la tardività del controricorso dell’Agenzia delle Entrate e la conseguente inammissibilità dello stesso. A tal fine ha allegato: 1) domanda di definizione della lite fiscale pendente presentata in data 13.09.2023; 2) ricevuta di ricezione in data 13.09.2023 della domanda di definizione della lite fiscale pendente attestante anche l’avvenuto pagamento; 3) Modello F 24 con quietanza 12.9.2023 di pagamento degli importi dovuti per la definizione, pari al 5 % del valore della causa (si verte, nella specie, di doppia soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nei gradi di merito). Nulla è stato sul punto dedotto dall’ Agenzia delle Entrate. § 3. La lite, attribuita alla giurisdizione tributaria e pendente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (art. 1 co. 186 legge 197/2022), deve ritenersi così definita ai sensi del co. 194 art. cit., secondo cui: “La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023”. La pronuncia estintiva deve in effetti riguardare – come richiesto – tanto il ricorso principale concernente la legittimità dell'avviso di liquidazione, quanto il ricorso di natura accessoria ed incidentale avente ad oggetto l'impugnazione del diniego di condono ai sensi del d.l. 119/18 conv. in l. 136/18. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 1 co. 198 cit.). P.Q.M. La Corte - dichiara estinto il processo; - spese a carico
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