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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 gennaio 2019

Cassazione n. 00078/2026

Testo disponibile della fonte

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rigettava la richiesta di rescissione del giudicato presentata ex art. 629-bis cod. proc. pen. nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla sentenza di condanna per il reato di rapina, emessa il 9 ottobre 2018 dal Tribunale di Milano, divenuta irrevocabile il 3 gennaio 2019.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza per violazione della legge processuale e vizio della motivazione.

Dagli atti del processo conclusosi con la suddetta sentenza risulta che vi fu incertezza sulla individuazione del difensore d’ufficio dell’imputato, difeso di fatto da un legale (l’avv. [OSCURATO:PERSONA]) il cui incarico cessò prima della pronuncia della sentenza in ragione della nomina di un nuovo difensore d’ufficio (l’avv. [OSCURATO:PERSONA]), il quale “nulla sapeva del procedimento” e non impugnò la sentenza.

3. Il P.G., con requisitoria scritta, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile perché proposto da un difensore privo della procura speciale per proporre ricorso per cassazione.

L’art. 629-bis cod. proc. pen. prevede che la richiesta di rescissione del giudicato sia presentata alla Corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall’interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3, del codice di rito.

Quanto all’impugnazione avverso il provvedimento della Corte di appello, l’art. 629-bis rinvia all’art. 640 cod. proc. pen. in tema di revisione, istituto che prevede, per la proposizione sia della richiesta dinanzi alla Corte territoriale sia del ricorso per cassazione, quale condizione di legittimazione, che il difensore sia munito di procura speciale (vds., ad es., Sez. 3, n. 18016 del 08/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276080 – 01).

Le Sezioni Unite, con riferimento a un altro mezzo straordinario di impugnazione, qual è quello previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen., hanno statuito che «è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, ossia di rappresentanza, il ricorso straordinario per la correzione di un errore di fatto proposto dal difensore del condannato che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. per la proposizione dell'impugnazione straordinaria» (Sez.

U, n. 32744 del 27/11/2014, dep. 2015, Zangari, Rv. 264048 – 01).

Va ribadito, pertanto, che, in tema di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per cassazione presentato, nell’interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale autenticata (cfr. Sez. 5, n. 6229 del 17/11/2020, dep. 2021, Preda, Rv. 280534 – 01 nonché Sez. 2, n. 23364 del 09/07/2020, Machmoum, Rv. 279480 – 01; da ultimo vds.

Sez. 2, n. 27182 del 06/06/2025, Terraglia, non mass.). 5.All’inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rigettava la richiesta di rescissione del giudicato presentata ex art. 629-bis cod. proc. pen. nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla sentenza di condanna per il reato di rapina, emessa il 9 ottobre 2018 dal Tribunale di Milano, divenuta irrevocabile il 3 gennaio 2019. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza per violazione della legge processuale e vizio della motivazione. Dagli atti del processo conclusosi con la suddetta sentenza risulta che vi fu incertezza sulla individuazione del difensore d’ufficio dell’imputato, difeso di fatto da un legale (l’avv. [OSCURATO:PERSONA]) il cui incarico cessò prima della pronuncia della sentenza in ragione della nomina di un nuovo difensore d’ufficio (l’avv. [OSCURATO:PERSONA]), il quale “nulla sapeva del procedimento” e non impugnò la sentenza. 3. Il P.G., con requisitoria scritta, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto da un difensore privo della procura speciale per proporre ricorso per cassazione. L’art. 629-bis cod. proc. pen. prevede che la richiesta di rescissione del giudicato sia presentata alla Corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall’interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3, del codice di rito. Quanto all’impugnazione avverso il provvedimento della Corte di appello, l’art. 629-bis rinvia all’art. 640 cod. proc. pen. in tema di revisione, istituto che prevede, per la proposizione sia della richiesta dinanzi alla Corte territoriale sia del ricorso per cassazione, quale condizione di legittimazione, che il difensore sia munito di procura speciale (vds., ad es., Sez. 3, n. 18016 del 08/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276080 – 01). Le Sezioni Unite, con riferimento a un altro mezzo straordinario di impugnazione, qual è quello previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen., hanno statuito che «è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, ossia di rappresentanza, il ricorso straordinario per la correzione di un errore di fatto proposto dal difensore del condannato che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. per la proposizione dell'impugnazione straordinaria» (Sez. U, n. 32744 del 27/11/2014, dep. 2015, Zangari, Rv. 264048 – 01). Va ribadito, pertanto, che, in tema di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per cassazione presentato, nell’interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale autenticata (cfr. Sez. 5, n. 6229 del 17/11/2020, dep. 2021, Preda, Rv. 280534 – 01 nonché Sez. 2, n. 23364 del 09/07/2020, Machmoum, Rv. 279480 – 01; da ultimo vds. Sez. 2, n. 27182 del 06/06/2025, Terraglia, non mass.). 5.All’inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del
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