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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 marzo 2023

Cassazione n. 19217/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34838/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PATANE' EMILIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N. 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che li rappresenta e difende ; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , V.[OSCURATO:PERSONA] , n. 114, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]’ STANCHI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1786/2018,depositata i l 24/05/2018 , R.G.N. 3344/2015 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 1786/2018 aveva confermato la decisione con cui il tribunale di Roma aveva rigettato il ricorso dei lavoratori in epigrafe indicati, diretto alla declaratoria di illegittimità del conferimento del ramo di azienda denominato “ Invoice management” intervenuto tra [OSCURATO:PERSONA] scpa (Ubis spca) e [OSCURATO:PERSONA] Services ([OSCURATO:SOCIETA]) il 1° aprile 2013, e di nullità della cessione del loro contratto di lavoro, con conseguente ripristino del rapporto in capo a [OSCURATO:SOCIETA].

La corte di merito, a fondamento del decisum,riteneva, al di là del requisito della preesistenza del ramo in questione, provata la conservazione della identità dell’attività ceduta.

Sulla base delle testimonianze rese e degli altri elementi istruttori acquisiti, il giudice di appello riteneva che non vi fossero elementi che avvalorassero la illegittimità della cessione, tale non potendo essere qualificato il pagamento di talune licenze, utilizzate da [OSCURATO:SOCIETA], da parte di Ubis.

Avverso tale decisione proponevano ricorso i lavoratori in epigrafe, affidandosi a due motivi cui resistevano, con separati controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] scpa( già [OSCURATO:SOCIETA]) e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente deve dichiararsi cessata la materia del contendere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , avendo, gli stessi, rinunciato al giudizio (come da documentazione allegata).

Le relative spese giudiziali sono da compensare.

Con riguardo agli altri ricorrenti si osserva quanto segue: 1)-Con il primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2112 e 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte romana ritenuto sussistenti tanto il requisito dell’autonomia organizzativa, gestionale e funzionale del ramo ceduto, quanto quello della sua identità strutturale. 2)-Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 2112e 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto sussistente il requisito dell’autonomia funzionale e organizzativa del ramo ceduto nonostante il mancato trasferimento dei software e delle strutture di [OSCURATO:PERSONA].

Entrambi i motivi, da trattare congiuntamente, pur richiamando il vizio di violazione di legge, in realtà sono diretti a sollecitare, inammissibilmente, una nuova valutazione di merito (a riguardo Cass. nn.8758/017- 18721/2018).

La Corte romana, con giudizio di merito insindacabile in questa sede, si è ampiamente soffermatasul requisito dell’autonomia delle attività cedute ( pg 14 e segg.) riscontrandone la sussistenza, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, anche confermando quanto già statuito dal Tribunale.

La corte ha analizzato le dichiarazioni testimoniali accertative della permanenza delle funzioni svolte dai lavoratori del ramo oggetto di cessione anche successivamente ad essa.

Altresì ha accertato il permanere dell’organizzazione aziendale, in cui si inseriva il controllo da parte di Unicredit al solo fine di valutare la congruità dei servizi resi.

Nel nuovo contesto aziendale i dipendenti ceduti ricevevano le direttive da una apposita struttura UBIS (c.d.IMOI) che si interfacciava con analoga struttura ABAS addetta a garantire la qualità del servizio.

La attenta valutazione svolta dal giudice d’appello è peraltro, sul punto, confermativa di quanto già statuito dal tribunale e, pertanto, integrativa di una ipotesi di "doppia conforme", come prevista dal quinto comma dell'art. 348 ter cod. proc. civ.; in tal caso, il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass.n.26774/2016; Cass. n. 5528/2014).

Tale dimostrazione non è stata fornita.

Quanto al requisito della preesistenza del ramo oggetto di cessione, meglio chiarendo quanto enunciato dal giudice d’appello deve sottolinearsi che “Ai fini deltrasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale delramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario -il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione.

L'elemento costitutivo dell'autonomia funzionale va quindi letto in reciproca integrazione con il requisito dellapreesistenza, e ciò anche in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo la quale l'impiego del termine "conservi" nell'art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva 2001/23/CE, "implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere altrasferimento" (Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C-458/12; Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017; Cass. n. 22249/21).

I motivi, per le esposte ragioni, devono, complessivamente essere rigettati.

Le spese seguono il criterio della soccombenza.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere con riguardo ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Fichera, Saltalamacchia, Baroni e Padula e compensa nei loro confronti le spese del giudizio.

Rigetta nel resto ilricorso.

Condanna i ricorrenti in solido (con esclusione di quelli per i quali è stata dichiarata cessata la materia del contendere) al pagamento delle spese processuali liquidate in E 8.000,00 per ciascun controricorrente, per compensi, ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo, atitolo di contributo uni

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34838/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PATANE' EMILIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N. 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che li rappresenta e difende ; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , V.[OSCURATO:PERSONA] , n. 114, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]’ STANCHI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1786/2018,depositata i l 24/05/2018 , R.G.N. 3344/2015 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 1786/2018 aveva confermato la decisione con cui il tribunale di Roma aveva rigettato il ricorso dei lavoratori in epigrafe indicati, diretto alla declaratoria di illegittimità del conferimento del ramo di azienda denominato “ Invoice management” intervenuto tra [OSCURATO:PERSONA] scpa (Ubis spca) e [OSCURATO:PERSONA] Services ([OSCURATO:SOCIETA]) il 1° aprile 2013, e di nullità della cessione del loro contratto di lavoro, con conseguente ripristino del rapporto in capo a [OSCURATO:SOCIETA]. La corte di merito, a fondamento del decisum,riteneva, al di là del requisito della preesistenza del ramo in questione, provata la conservazione della identità dell’attività ceduta. Sulla base delle testimonianze rese e degli altri elementi istruttori acquisiti, il giudice di appello riteneva che non vi fossero elementi che avvalorassero la illegittimità della cessione, tale non potendo essere qualificato il pagamento di talune licenze, utilizzate da [OSCURATO:SOCIETA], da parte di Ubis. Avverso tale decisione proponevano ricorso i lavoratori in epigrafe, affidandosi a due motivi cui resistevano, con separati controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] scpa( già [OSCURATO:SOCIETA]) e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente deve dichiararsi cessata la materia del contendere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , avendo, gli stessi, rinunciato al giudizio (come da documentazione allegata). Le relative spese giudiziali sono da compensare. Con riguardo agli altri ricorrenti si osserva quanto segue: 1)-Con il primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2112 e 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte romana ritenuto sussistenti tanto il requisito dell’autonomia organizzativa, gestionale e funzionale del ramo ceduto, quanto quello della sua identità strutturale. 2)-Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 2112e 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto sussistente il requisito dell’autonomia funzionale e organizzativa del ramo ceduto nonostante il mancato trasferimento dei software e delle strutture di [OSCURATO:PERSONA]. Entrambi i motivi, da trattare congiuntamente, pur richiamando il vizio di violazione di legge, in realtà sono diretti a sollecitare, inammissibilmente, una nuova valutazione di merito (a riguardo Cass. nn.8758/017- 18721/2018). La Corte romana, con giudizio di merito insindacabile in questa sede, si è ampiamente soffermatasul requisito dell’autonomia delle attività cedute ( pg 14 e segg.) riscontrandone la sussistenza, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, anche confermando quanto già statuito dal Tribunale. La corte ha analizzato le dichiarazioni testimoniali accertative della permanenza delle funzioni svolte dai lavoratori del ramo oggetto di cessione anche successivamente ad essa. Altresì ha accertato il permanere dell’organizzazione aziendale, in cui si inseriva il controllo da parte di Unicredit al solo fine di valutare la congruità dei servizi resi. Nel nuovo contesto aziendale i dipendenti ceduti ricevevano le direttive da una apposita struttura UBIS (c.d.IMOI) che si interfacciava con analoga struttura ABAS addetta a garantire la qualità del servizio. La attenta valutazione svolta dal giudice d’appello è peraltro, sul punto, confermativa di quanto già statuito dal tribunale e, pertanto, integrativa di una ipotesi di "doppia conforme", come prevista dal quinto comma dell'art. 348 ter cod. proc. civ.; in tal caso, il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass.n.26774/2016; Cass. n. 5528/2014). Tale dimostrazione non è stata fornita. Quanto al requisito della preesistenza del ramo oggetto di cessione, meglio chiarendo quanto enunciato dal giudice d’appello deve sottolinearsi che “Ai fini deltrasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale delramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario -il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione. L'elemento costitutivo dell'autonomia funzionale va quindi letto in reciproca integrazione con il requisito dellapreesistenza, e ciò anche in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo la quale l'impiego del termine "conservi" nell'art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva 2001/23/CE, "implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere altrasferimento" (Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C-458/12; Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017; Cass. n. 22249/21). I motivi, per le esposte ragioni, devono, complessivamente essere rigettati. Le spese seguono il criterio della soccombenza. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere con riguardo ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Fichera, Saltalamacchia, Baroni e Padula e compensa nei loro confronti le spese del giudizio. Rigetta nel resto ilricorso. Condanna i ricorrenti in solido (con esclusione di quelli per i quali è stata dichiarata cessata la materia del contendere) al pagamento delle spese processuali liquidate in E 8.000,00 per ciascun controricorrente, per compensi, ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo, atitolo di contributo uni