CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 ottobre 2021
Cassazione n. 41378/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 32199-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro COMUNE di [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - contraricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso l'ordinanza n. 20960/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il Collegio condivide i rilievi di cui appresso, formulati dal relatore in seno alla proposta: "rilevato che: - questa Corte, con ordinan.za n. 2096012017, pubblicata il 301512017, rigettò il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, pubblicata il 2211212012, che, a sua volta, aveva rigettato l'appello del Gia quinto contro la sentenza di primo grado, che ne aveva disatteso la domanda di risoluzione, risarcimento danni e rilascio per viokkione del diritto di prelazione; - avverso la men.zionata decisione di legittimità il Giaquinto propone ricorso per revocazione, ai sensi dell'ad. 395, n. 1, cod. proc. civ., proipettando dolo revocatorio popetrato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], per aver fatto sovrastimare il valore del ceipite immobiliare; osserva il ricorso è palesemente inammissibile. In primo ed assorbente luogo non è previsto dall'ordinamento la revocnione, per effetto di dolo di una delle parti, delle statukioni di legittimità, le quali sono soggette a revocikione solo nell'ipotesi di cui al n. 4 dell'art. 395 cod. proc. civ., eipressamente e tassativamente richiamata dalla previsione Jpeciale di cui all'ari'. Ric. 2020 n. 32199 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -2- 391 bis cod. proc. civ. e non estensibile per analogia (cfr., ex multis, Cass. nn. 12742/ 2003,1466912004). Per mero debito di completea espositiva va peraltro rilevato che il ricorso è difforme dal paradigma vincolato di cui all'art. 398 cod. proc. civ., mancando l'indicazione delle prove dirette a dimostrare il dolo e la data della scoperta di esso (cfr., ex multis, Cass. nn. 103011971, 32611983,11451/ 2011"; considerato che il soccombente ricorrente va condannato a rimborsare le spese in favore del controricorrente Comune di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha anche fatto pervenire memoria illustrativa, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo; considerato che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto Ric. 2020 n. 32199 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -3- per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2021. DEPOSITATO I CANCELLERIA N [OSCURATO:PERSONA]