CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45502/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato la es D‘et-r<6(2,zu> sentenza del Tribunale di Verona del 231M•7w73 , con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi nove di arresto ed euro duemilaottocento di ammenda, in ordine al reato di cui all' art. 186 bis, commi 1 e 3, cod. strad., in relazione all'art. 186 commi 2 lett. c) e 2 bis, cod. strada, per aver guidato in stato di ebbrezza il motoveicolo Honda SH 125 tg.to EL75294, provocando incidente stradale, fatto aggravato dall'essere stato commesso da soggetto inferiore agli anni ventuno e nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida categoria B (esito accertamento 2,09 g/l); condotta tenuta in Verona il 6 luglio 2019. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo i seguenti motivi: con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione della legge processuale (art. 192, comma 2, cod.proc.pen.) e l'illogicità, la contraddittorietà e la manifesta insufficienza della motivazione, per travisamento della prova, essendo stata desunta l'esistenza di un fatto decisivo oggetto del processo e presupposto del reato (guida del mezzo da parte dell'imputato) da indizi non gravi, precisi e concordanti; con il secondo motivo, deduce nuovamente vizio di motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata afferma la prevalenza del dispositivo rispetto alla motivazione sul punto della concessione delle attenuanti generiche e del computo della pena, nonché l'omessa motivazione in ordine alla invocata concessi) e della prevalenza delle medesime circostanze attenuanti sulla aggravante contestata. 3. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. Quanto, al primo, va rilevato che le due sentenze di merito costituiscono un doppio accertamento conforme, relativamente ai fatti posti a fondamento della responsabilità penale del ricorrente in ordine al reato contestato (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019; Rv. 277218 - 01); pertanto, è senz'altro inammissibile la censura di illogicità, contraddittorietà e insufficienza della motivazione incentrata esclusivamente sulla astratta illegittimità della motivazione per relationen e senza in alcun modo evidenziare un effettivo travisamento di prove o una irragionevole deduzione comune alle due motivazioni, lette congiuntamente; piuttosto, il motivo riproduce in modo inammissibile la stessa doglianza, relativa alla identificazione del conducente della moto nella persona dell'imputato, che la Corte di appello ha adeguatamente respinto, mediante la considerazione che a tale accertamento si è pervenuto considerando i due indizi costituiti dalla proprietà del mezzo e del tasso alcolemico riscontrato, corroborati dal fatto che l'imputato non aveva mai disconosciuto di essere stato alla guida. E' dunque evidente che il ragionamento probatorio non è articolato attraverso il riferimento ad una prova diretta, il cui contenuto potrebbe essere stato travisato, ma attraverso la prova logica indiziaria, che il motivo non scalfisce. Infatti, i due indizi sono precisi e gravi, conducono ad esito concordante e rispondono alla massima di esperienza secondo cui il conducente di un mezzo privato è colui il quale ha una relazione di possesso o di proprietà del medesimo. Le considerazioni del ricorrente non intaccano il ragionamento e si risolvono in mere congetture. Il secondo motivo è pure inammissibile, posto che inerisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; la Corte territoriale ha infatti confermato il giudizio sulla pena consolidato nel dispositivo, considerando adeguata la pena ivi determinata mediante il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la circostanza aggravante possibile oggetto di bilanciamento. Con ciò implicitamente ma inequivocabilmente rigettattivil relativo motivo d'impugnazione (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02). 5. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 n