CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021
Cassazione n. 05336/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Catania confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Valerio MARINELLI alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina e porto di un coltello senza giustificato motivo. 2. Propone ricorso personale Valerio MARINELLI chiedendo l'annullamento della sentenza per inosservanza della legge penale in relazione al diniego dell'attenuante prevista dall'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. 3. Il ricorso presentato è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 613, comma 1, del codice di rito, come modificato dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, che ha escluso la facoltà per la parte di presentare ricorso personalmente. Le Sezioni unite della Suprema Corte hanno statuito che «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicembre 2021. Il Consigliere estensore P essini D'[OSCURATO:PERSONA] Gi9yanna Verga \ ->-7-7----à----- ,-_---.- .2e '.....'a in L---, CAW ;