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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1987

ECLI:EU:C:1987:157
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61986CC0134_IT

Conclusioni dell avvocato generale Conclusioni dell avvocato generale ++++ [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici, 1 .

Poiché all' udienza non è emerso alcun elemento di novità e la causa appare chiara, mi sia consentito di essere estremamente breve . 2 .

E' pacifico che il regno del Belgio non ha ancora adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l' attuazione delle due direttive di cui è causa, relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi non ionici e anionici, nonostante il termine prescritto per la loro esecuzione sia spirato l' 8 ottobre 1983 . 3 .

Per quanto possano essere comprensibili le ragioni di tale ritardo invocate dal governo belga, non posso che richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "non è consentito ad uno Stato membro eccepire disposizioni, prassi e situazioni proprie dell' ordinamento giuridico interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti dalle direttive" ( vedasi da ultimo la sentenza 12 marzo 1987, causa 9/86, Commissione / Belgio, punto 5 della motivazione ). 4 .

Propongo dunque di accogliere il ricorso della Commissione, dichiarando l' inadempimento da questa allegato e condannando alle spese il regno del Belgio . (*) Traduzione dal francese .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61986CC0134_IT Conclusioni dell avvocato generale Conclusioni dell avvocato generale ++++ [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici, 1 . Poiché all' udienza non è emerso alcun elemento di novità e la causa appare chiara, mi sia consentito di essere estremamente breve . 2 . E' pacifico che il regno del Belgio non ha ancora adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l' attuazione delle due direttive di cui è causa, relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi non ionici e anionici, nonostante il termine prescritto per la loro esecuzione sia spirato l' 8 ottobre 1983 . 3 . Per quanto possano essere comprensibili le ragioni di tale ritardo invocate dal governo belga, non posso che richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "non è consentito ad uno Stato membro eccepire disposizioni, prassi e situazioni proprie dell' ordinamento giuridico interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti dalle direttive" ( vedasi da ultimo la sentenza 12 marzo 1987, causa 9/86, Commissione / Belgio, punto 5 della motivazione ). 4 . Propongo dunque di accogliere il ricorso della Commissione, dichiarando l' inadempimento da questa allegato e condannando alle spese il regno del Belgio . (*) Traduzione dal francese .
Sentenza Corte di giustizia UE/1987 — Fons Iuris — Fons Iuris