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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09796/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che, la Corte di appello di Catanzaro ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza del 6 dicembre 2022 che (all'esito del rito abbreviato) lo aveva condannato alla pena di mesi dieci di reclusione perché riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011 in quanto, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, si era allontanato senza alcuna autorizzazione dal comune di Mendicino ove aveva obbligo di risiedere ed era stato trovato dai Carabinieri nel territorio del comune di Cosenza (fatto accertato il 12 agosto 2022); Ritenuto, in particolare, che la Corte territoriale con motivazione adeguata ed immune da vizi logici ha ritenuto dimostrato l'elemento soggettivo atteso che, alla vista dei militari dell'Arma, l'imputato aveva cercato di nascondersi abbassandosi nell'abitacolo dell'autovettura dove si trovava e che, quanto al trattamento sanzionatorio, ha escluso la concedibilità delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena a causa dei numerosi prec:edenti penali e per la pessima biografia criminale dell'imputato; Rilevato che a fronte di tale compiuta argomentazione il ricorrente, pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, suggerisce una inammissibile lettura alternativa degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente effettuata dalla Corte territoriale per respingere il gravame; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 22 febbra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che, la Corte di appello di Catanzaro ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza del 6 dicembre 2022 che (all'esito del rito abbreviato) lo aveva condannato alla pena di mesi dieci di reclusione perché riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011 in quanto, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, si era allontanato senza alcuna autorizzazione dal comune di Mendicino ove aveva obbligo di risiedere ed era stato trovato dai Carabinieri nel territorio del comune di Cosenza (fatto accertato il 12 agosto 2022); Ritenuto, in particolare, che la Corte territoriale con motivazione adeguata ed immune da vizi logici ha ritenuto dimostrato l'elemento soggettivo atteso che, alla vista dei militari dell'Arma, l'imputato aveva cercato di nascondersi abbassandosi nell'abitacolo dell'autovettura dove si trovava e che, quanto al trattamento sanzionatorio, ha escluso la concedibilità delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena a causa dei numerosi prec:edenti penali e per la pessima biografia criminale dell'imputato; Rilevato che a fronte di tale compiuta argomentazione il ricorrente, pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, suggerisce una inammissibile lettura alternativa degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente effettuata dalla Corte territoriale per respingere il gravame; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 febbra
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