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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 12026/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15629/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 1570/2023 depositata il04/07/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTI Dl CAUSA Sig. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], [OSCURATO:PERSONA] (Nigeria), il 30.12.1988 ricorre per cassazione avverso l’ordinanza di rigetto del ricorso in opposizione al decreto di espulsione, resa dall’Ill.mo Giudice di Pace di Como, Dott. [OSCURATO:PERSONA], a conclusione del giudizio RG 1570/2023, in data 03.07.2023 (Doc. 1), depositata in Cancelleria in data 04.07.2023 (Doc. 2), con la quale, l’lIl.mo Giudice di Pace di Como, ha rigettato l’opposizione dispiegata avverso il decreto di espulsione Prot.: CAT.

A. 11 23 312,emesso dal Prefetto della Provincia di Como in data 21.04.2023, notificato in pari data (21.04.2023) dal Questore della Provincia di Como. [OSCURATO:PERSONA] di Como ed il Ministero dell’Interno non hanno spiegato difese.

Imotivi di ricorso sono i seguenti: 1) Violazione e falsa applicazione, ex art. 360 comma 1 n. 3 cpc, della Direttiva 2008/115/CE, dell’art. 8 CEDU e dell’art. 13 TU Immigrazione, atteso il divieto di automatismo valutativo nella materia che ci occupa, con conseguente obbligo, in capo all’autorità giudiziaria adita, di valutare, caso per caso, e di motivare, l’esistenza o meno delle condizioni per adottare la misura espulsiva, e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art.comma 1 n. 5 cpc, avendo l’Ill.mo Giudice di Pace di Como, omesso totalmente di valutare la situazione personale del Ricorrente come ampiamente descritta e documentata nel Ricorso introduttivo del giudizio di opposizione avanti il Giudice di Pace di Como [segue svolgimento da pagina 7 a pagina 9]; 2) Violazione e falsa applicazione, ex art. 360 comma 1 n. 3 cpc, dell’art. 19 TU Immigrazione, come innovato ed integrato per effetto dell'entrata in vigore del Decreto legge 130/2020, e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 comma 1 n. 5 cpc, per non avere l'Ill.mo Giudice di Pace di Como, verificato la sussistenza delle condizioni, affinchè potesse essere rilasciato al Ricorrente, un permesso di soggiorno per protezione speciale, attesa la sussistenza in capo allo stesso di motivi previsti dalla normativavigente o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato, che ne vietano l'espulsione [segue svolgimento da pagina 9 a pagina 12]; 3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 360 comma 1 n. 5 cpc, essendo l’ordinanza di rigetto qui opposta, affetta da vizio di motivazione apparente, perché benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, essendo priva di argomentazioni obiettivamente idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento [segue svolgimento da pagina 13 a pagina 14]; 4) Nullità dell’ordinanza impugnata e del procedimento ex articolo 360 comma 1n. 4 cpc, in relazione all’articolo 132 c.p.c., all’articolo 118 disp. att. c.p.c., all’articolo 111 Cost., agli articoli 115 e 116 c.p.c., in quanto l’ordinanza di rigetto qui opposta, è affetta da error in procedendo, perché viziata da motivazione meramente apparente Il ricorso è inammissibile in quanto non è stata depositata la procura speciale sottoscritta dal ricorrente e dal difensore.

Nulla per le spese.

P.Q.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15629/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 1570/2023 depositata il04/07/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTI Dl CAUSA Sig. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], [OSCURATO:PERSONA] (Nigeria), il 30.12.1988 ricorre per cassazione avverso l’ordinanza di rigetto del ricorso in opposizione al decreto di espulsione, resa dall’Ill.mo Giudice di Pace di Como, Dott. [OSCURATO:PERSONA], a conclusione del giudizio RG 1570/2023, in data 03.07.2023 (Doc. 1), depositata in Cancelleria in data 04.07.2023 (Doc. 2), con la quale, l’lIl.mo Giudice di Pace di Como, ha rigettato l’opposizione dispiegata avverso il decreto di espulsione Prot.: CAT. A. 11 23 312,emesso dal Prefetto della Provincia di Como in data 21.04.2023, notificato in pari data (21.04.2023) dal Questore della Provincia di Como. [OSCURATO:PERSONA] di Como ed il Ministero dell’Interno non hanno spiegato difese. Imotivi di ricorso sono i seguenti: 1) Violazione e falsa applicazione, ex art. 360 comma 1 n. 3 cpc, della Direttiva 2008/115/CE, dell’art. 8 CEDU e dell’art. 13 TU Immigrazione, atteso il divieto di automatismo valutativo nella materia che ci occupa, con conseguente obbligo, in capo all’autorità giudiziaria adita, di valutare, caso per caso, e di motivare, l’esistenza o meno delle condizioni per adottare la misura espulsiva, e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art.comma 1 n. 5 cpc, avendo l’Ill.mo Giudice di Pace di Como, omesso totalmente di valutare la situazione personale del Ricorrente come ampiamente descritta e documentata nel Ricorso introduttivo del giudizio di opposizione avanti il Giudice di Pace di Como [segue svolgimento da pagina 7 a pagina 9]; 2) Violazione e falsa applicazione, ex art. 360 comma 1 n. 3 cpc, dell’art. 19 TU Immigrazione, come innovato ed integrato per effetto dell'entrata in vigore del Decreto legge 130/2020, e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 comma 1 n. 5 cpc, per non avere l'Ill.mo Giudice di Pace di Como, verificato la sussistenza delle condizioni, affinchè potesse essere rilasciato al Ricorrente, un permesso di soggiorno per protezione speciale, attesa la sussistenza in capo allo stesso di motivi previsti dalla normativavigente o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato, che ne vietano l'espulsione [segue svolgimento da pagina 9 a pagina 12]; 3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 360 comma 1 n. 5 cpc, essendo l’ordinanza di rigetto qui opposta, affetta da vizio di motivazione apparente, perché benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, essendo priva di argomentazioni obiettivamente idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento [segue svolgimento da pagina 13 a pagina 14]; 4) Nullità dell’ordinanza impugnata e del procedimento ex articolo 360 comma 1n. 4 cpc, in relazione all’articolo 132 c.p.c., all’articolo 118 disp. att. c.p.c., all’articolo 111 Cost., agli articoli 115 e 116 c.p.c., in quanto l’ordinanza di rigetto qui opposta, è affetta da error in procedendo, perché viziata da motivazione meramente apparente Il ricorso è inammissibile in quanto non è stata depositata la procura speciale sottoscritta dal ricorrente e dal difensore. Nulla per le spese. P.Q.