Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2020
ECLI:EU:T:2020:328
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0659_INF
Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) dell’8 luglio 2020 – [OSCURATO:SOCIETA] / EUIPO – KiK Textilien und Non-Food (_kix)
(causa T‑659/19)
«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo _kix – Marchio nazionale denominativo anteriore kik – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Uso effettivo del marchio – Articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001»
1.
Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Mancata deduzione del motivo di ricorso vertente sull’insufficienza della prova dell’uso effettivo
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 47, § 2)
(v. punto 39)
2.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Determinazione del pubblico di riferimento – Livello di attenzione del pubblico
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(v. punto 49)
3.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 58, 59)
4.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio figurativo _kix e marchio denominativo kik
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 71, 85, 91, 94)
5.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(v. punto 72)
6.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Somiglianza visiva tra un marchio figurativo e un marchio denominativo
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(v. punto 73)
7.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 87, 88, 92)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 luglio 2019 (procedimento R 353/2019‑2), relativa a un procedimento di opposizione tra la KiK Textilien und Non-Food e l’[OSCURATO:SOCIETA].
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:SOCIETA] è condannato alle spese.