CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2025
Cassazione n. 41299/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 12/RG 21425 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per i delitti di cui all'art. 73, comma4, d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato dalla ingente quantità e dalla recidiva. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo e il secondo motivo ricorso, con cui si contesta rispettivamente l'an della responsabilità per difetto del dolo e il riconoscimento della circostanza aggravante della ingente quantità, sono inammissibili, in quanto interamente reiterativi delle stesse doglianze già esaminate dalla Corte di appello, con ampie e congrue argomentazioni, con le quali non vi è alcuno specifico e puntuale confronto. La sentenza impugnata (cfr pag. 6 e 7), infatti, ha reso adeguata e logica motivazione circa la responsabilità del ricorrente per il reato contestatogli: gli elementi, tutti puntualmente indicati e congruamente valutati dai Giudici di merito, hanno consentito di affermare la sicura consapevolezza in capo al ricorrente della vera natura del carico, oggetto di trasporto, e del quantitativo ingente di stupefacente trasportato. Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, non sindacabile in questa sede. 3.11 terzo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla recidiva, è aspecifico e versato in fatto. Anche in relazione allo specifico tema la sentenza impugnata ha reso, succinta, ma adeguata e logica motivazione( alle pag.7) : il precedente penale, peraltro specifico, da cui il ricorrente è gravato, il quantitativo di sostanza detenuto, per nulla irrisorio, le modalità della condotta , non avendo il ricorrente esitato a trasportare lo stupefacente alla presenza del figlioletto di soli undici anni , la pervicacia criminale dimostrata sono state valutate ai fini della esclusione delle invocate generiche - che, si rammenta, non costituiscono un diritto dell'imputato - e ai fini della verifica dell'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato. Il precedente penale specifico e il fatto che il ricorrente si fosse reso nuovamente responsabile di gravi condotte di detenzione, finalizzate allo spaccio, congruamente e correttamente hanno consentito ai giudici di affermare che il reato in questa sede contestato è dimostrativo di accresciuta e perdurante pericolosità sociale (pag.7). 3. All'inamnnissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025 I