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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 maggio 2026

Cassazione n. 14516/2026

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O [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli2026 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2160 - controricorrente –avverso la sentenza n. 396/2025 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI,depositata il 22/05/2025 R.G.N. 116/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del30/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHELa Corte d’appello di Napoli confermava la pronuncia diprimo grado che, dichiarando cessata la materia delcontendere sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 10927/2025Numero sezionale 2160/2026Numero di raccolta generale 14516/2026in quanto la prestazione era stata liquidata dall’InpsData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]pochi giorni dopo la notifica del ricorso giudiziale, avevacompensato per metà le spese di lite, ponendo la residuametà a carico dell’Inps.Avverso la sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] per unmotivo, cui l’Inps resiste con controricorso.All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di60 giorni per il deposito del presente provvedimento.CONSIDERATO CHECon l’unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduceviolazione ed errata applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c.,per avere la Corte d’appello ritenuto sussistere gravimotivi di compensazione parziale delle spese nonostanteella fosse vittoriosa e l’Inps avesse erogato laprestazione solo dopo la notifica del ricorso.Il motivo è fondato.In cause analoghe alla presente, dove era statadichiarata cessata la materia del contendere in quantol’Inps aveva liquidato la prestazione dopo la notifica delricorso, ed erano state compensate parzialmente lespese in ragione della cessazione della materia delcontendere, questa Corte (Cass.25638/25,Cass.14036/24) ha affermato che il riconoscimento dellapretesa solo in corso di causa con relativo pagamentonon può costituire una ragione valida per lacompensazione delle spese di lite, atteso che dettacompensazione (fondata esclusivamente sul mero fattodel riconoscimento della pretesa, senza considerazionedi ulteriori elementi, legati ad esempio al tempointercorso tra lo scadere dei termini del procedimentoamministrativo e il successivo esperimento dell'azionegiudiziale: v.

Cass. n. 27392 del 2025, in motivazione)Numero registro generale 10927/2025Numero sezionale 2160/2026Numero di raccolta generale 14516/2026Data pubblicazione 16/05/2026non tiene conto del c.d. principio di causalitànell'insorgere della lite giudiziaria e della necessità diricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento dellaprestazione da parte del convenuto, né della necessitàdell'attività defensionale svolta nel processo sino almomento del pagamento.Nel caso di specie, peraltro, risulta dalla sentenzad’appello che l’Inps aveva riconosciuto la prestazione(alla de cuius dell’odierna ricorrente) già nell’aprile 2020,senza mai pagarla; il ricorso giudiziale fu notificato nel2022 con pagamento pochi giorni dopo la notifica, ovveroa circa due anni dal riconoscimento della prestazione.

Sutale tempistica nulla ha argomentato, in chiavegiustificativa della compensazione pur parziale, lasentenza impugnata, la quale va dunque cassata; perl’effetto si rinvia la causa alla medesima Corte d’appellodi Napoli, in diversa composizione, che statuirà anchesulle spese di litre del presente giudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnatae rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversacomposizione, anche per le spese di lite del presentegiudizio di cassazione.Roma, deciso all’adunanza del 30.4.26La PresidenteGabriella Marchese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli2026 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2160 - controricorrente –avverso la sentenza n. 396/2025 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI,depositata il 22/05/2025 R.G.N. 116/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del30/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHELa Corte d’appello di Napoli confermava la pronuncia diprimo grado che, dichiarando cessata la materia delcontendere sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 10927/2025Numero sezionale 2160/2026Numero di raccolta generale 14516/2026in quanto la prestazione era stata liquidata dall’InpsData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]pochi giorni dopo la notifica del ricorso giudiziale, avevacompensato per metà le spese di lite, ponendo la residuametà a carico dell’Inps.Avverso la sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] per unmotivo, cui l’Inps resiste con controricorso.All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di60 giorni per il deposito del presente provvedimento.CONSIDERATO CHECon l’unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduceviolazione ed errata applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c.,per avere la Corte d’appello ritenuto sussistere gravimotivi di compensazione parziale delle spese nonostanteella fosse vittoriosa e l’Inps avesse erogato laprestazione solo dopo la notifica del ricorso.Il motivo è fondato.In cause analoghe alla presente, dove era statadichiarata cessata la materia del contendere in quantol’Inps aveva liquidato la prestazione dopo la notifica delricorso, ed erano state compensate parzialmente lespese in ragione della cessazione della materia delcontendere, questa Corte (Cass.25638/25,Cass.14036/24) ha affermato che il riconoscimento dellapretesa solo in corso di causa con relativo pagamentonon può costituire una ragione valida per lacompensazione delle spese di lite, atteso che dettacompensazione (fondata esclusivamente sul mero fattodel riconoscimento della pretesa, senza considerazionedi ulteriori elementi, legati ad esempio al tempointercorso tra lo scadere dei termini del procedimentoamministrativo e il successivo esperimento dell'azionegiudiziale: v. Cass. n. 27392 del 2025, in motivazione)Numero registro generale 10927/2025Numero sezionale 2160/2026Numero di raccolta generale 14516/2026Data pubblicazione 16/05/2026non tiene conto del c.d. principio di causalitànell'insorgere della lite giudiziaria e della necessità diricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento dellaprestazione da parte del convenuto, né della necessitàdell'attività defensionale svolta nel processo sino almomento del pagamento.Nel caso di specie, peraltro, risulta dalla sentenzad’appello che l’Inps aveva riconosciuto la prestazione(alla de cuius dell’odierna ricorrente) già nell’aprile 2020,senza mai pagarla; il ricorso giudiziale fu notificato nel2022 con pagamento pochi giorni dopo la notifica, ovveroa circa due anni dal riconoscimento della prestazione. Sutale tempistica nulla ha argomentato, in chiavegiustificativa della compensazione pur parziale, lasentenza impugnata, la quale va dunque cassata; perl’effetto si rinvia la causa alla medesima Corte d’appellodi Napoli, in diversa composizione, che statuirà anchesulle spese di litre del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnatae rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversacomposizione, anche per le spese di lite del presentegiudizio di cassazione.Roma, deciso all’adunanza del 30.4.26La PresidenteGabriella Marchese