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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 maggio 2022

Cassazione n. 22140/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10908-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- Ric. 2021 n. 10908 sez.

ML -ud. 24-05-2022 -2- avverso la sentenza n. 2580/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE

1. con sentenza del 30 dicembre 2020, la Corte d’appello di Roma ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere tra l’[OSCURATO:PERSONA] (appellante avverso la sentenza di primo grado, che l’aveva condannato al pagamento delle rispettive somme di € 10.170,42 e di € 25.372,71, quale prestazione del Fondo di Garanzia per T.f.r., in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già dipendenti della Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dellaImmacolata Concezione, dichiarata insolvente ai sensi dell’art. 4 d.l. 347/2003 ed ammessi per tali crediti allo stato passivo della procedura, quindi transitati per accordo sindacale del 9 aprile 2015 alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA]), per l’avvenuta erogazione della prestazione richiesta, in esecuzione della sentenza di primo grado, con la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, per l’incertezza interpretativa nella materia alla luce dei recenti arresti della giurisprudenza di legittimità;

2. con atto notificato il 20 aprile 2021, i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con unico motivo, cui l’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. i ricorrenti deduconoviolazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 c.p.c., 111, Cost., per erronea compensazione delle spese, nella delibazione della soccombenza virtuale in conseguenza della Ric. 2021 n. 10908 sez.

ML -ud. 24-05-2022 -3- sopravvenuta cessazione della materia del contendere, in assenza di un’obiettiva incertezza interpretativa nella materia, alla luce degli scrutinati arresti giurisprudenziali di legittimità indicati dalla Corte territoriale (unico motivo);

2. esso è infondato; 3.in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giustimotivi (Cass. 19 giugno 2013, n. 15317; Cass. 31 febbraio 2017, n. 8421; Cass.17 ottobre 2017, n. 24502);

3.1. essi sono stati indicati dalla Corte territoriale (subp.to 4 di pg. 3 della sentenza), che ha così assolto all'obbligo del giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, in dipendenza della statuizione di cessazione della materia delcontendere, salva la sua facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (Cass. 2004, n. 11494; Cass. 17 febbraio 2016, n. 3148); e sono insindacabili da questa Corte, rientrando nella valutazione di esclusiva pertinenza di merito, salvo la loro contrarietà a norme di legge (Cass. 12 marzo 2019, n. 7060);

4. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con regolazione delle spese di giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

Ric. 2021 n. 10908 sez.

ML -ud. 24-05-2022 -4- La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10908-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- Ric. 2021 n. 10908 sez. ML -ud. 24-05-2022 -2- avverso la sentenza n. 2580/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza del 30 dicembre 2020, la Corte d’appello di Roma ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere tra l’[OSCURATO:PERSONA] (appellante avverso la sentenza di primo grado, che l’aveva condannato al pagamento delle rispettive somme di € 10.170,42 e di € 25.372,71, quale prestazione del Fondo di Garanzia per T.f.r., in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già dipendenti della Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dellaImmacolata Concezione, dichiarata insolvente ai sensi dell’art. 4 d.l. 347/2003 ed ammessi per tali crediti allo stato passivo della procedura, quindi transitati per accordo sindacale del 9 aprile 2015 alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA]), per l’avvenuta erogazione della prestazione richiesta, in esecuzione della sentenza di primo grado, con la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, per l’incertezza interpretativa nella materia alla luce dei recenti arresti della giurisprudenza di legittimità; 2. con atto notificato il 20 aprile 2021, i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con unico motivo, cui l’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. i ricorrenti deduconoviolazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 c.p.c., 111, Cost., per erronea compensazione delle spese, nella delibazione della soccombenza virtuale in conseguenza della Ric. 2021 n. 10908 sez. ML -ud. 24-05-2022 -3- sopravvenuta cessazione della materia del contendere, in assenza di un’obiettiva incertezza interpretativa nella materia, alla luce degli scrutinati arresti giurisprudenziali di legittimità indicati dalla Corte territoriale (unico motivo); 2. esso è infondato; 3.in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giustimotivi (Cass. 19 giugno 2013, n. 15317; Cass. 31 febbraio 2017, n. 8421; Cass.17 ottobre 2017, n. 24502); 3.1. essi sono stati indicati dalla Corte territoriale (subp.to 4 di pg. 3 della sentenza), che ha così assolto all'obbligo del giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, in dipendenza della statuizione di cessazione della materia delcontendere, salva la sua facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (Cass. 2004, n. 11494; Cass. 17 febbraio 2016, n. 3148); e sono insindacabili da questa Corte, rientrando nella valutazione di esclusiva pertinenza di merito, salvo la loro contrarietà a norme di legge (Cass. 12 marzo 2019, n. 7060); 4. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con regolazione delle spese di giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. Ric. 2021 n. 10908 sez. ML -ud. 24-05-2022 -4- La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1
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