CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 02346/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Catania, il 21 gennaio 2021, ha parzialmente riformato assolvendo l'imputato dai reati di cui ai capi 3 e 4, e nel resto ha confermato, la pronunzia di condanna emessa a suo carico in data 14 gennaio 2020 dal G.i.p. del Tribunale di Catania, che lo aveva condannato alla pena di giustizia per i delitti di furto aggravato, evasione e violazione degli obblighi connessi a misura di prevenzione. Ne chiede l'annullamento lamentando, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in ordine ai residui reati. 2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che il ricorrente non si confronta con il percorso motivazionale debitamente sviluppato sul punto dalla Corte catanese, che appare corretto nell'esercizio della valutazione attribuita sul punto al giudice di merito. In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v. Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia). Nulla deve osservarsi, peraltro, a proposito della dedotta violazione dell'art. 62-bis cod. pen. nel caso di specie, visto che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (ex multis Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Tale principio è stato nella specie rispettato nel percorso argomentativo della Corte di merito, che sottolinea i precedenti penali dell'imputato ed enuncia le ragioni dell'inaffidabilità delle dichiarazioni eteroaccusatorie del Caponetto, non riscontrate dagli esiti della perquisizione eseguita presso i soggetti indicati come suoi complici; tanto appare sufficiente a fondare il percorso argomentativo che ha condotto la Corte distrettuale al diniego delle attenuanti generiche sulla base della valutazione negativa della personalità del soggetto, ai sensi dell'art. 133 cod.pen. z, 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]