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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36701/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che le imputate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso che ha dichiarato inammissibile, per genericità, l'impugnazione presentata dalle imputate avverso la sentenza di assoluzione ex art. 131-bis cod. pen. pronunciata in primo grado per il reato di tentato furto monoaggravato; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che rivendica la specificità del motivo di appello afferente alle modalità di acquisizione delle fotografie, è manifestamente infondato e, a sua volta, generico, poiché non coglie la ratio decidendi: l'unica doglianza proposta in sede di appello si appuntava su una prova che non era stata utilizzata ai fini della decisione; profilo che non viene toccato neppure dal ricorso per cassazione; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che le imputate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso che ha dichiarato inammissibile, per genericità, l'impugnazione presentata dalle imputate avverso la sentenza di assoluzione ex art. 131-bis cod. pen. pronunciata in primo grado per il reato di tentato furto monoaggravato; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che rivendica la specificità del motivo di appello afferente alle modalità di acquisizione delle fotografie, è manifestamente infondato e, a sua volta, generico, poiché non coglie la ratio decidendi: l'unica doglianza proposta in sede di appello si appuntava su una prova che non era stata utilizzata ai fini della decisione; profilo che non viene toccato neppure dal ricorso per cassazione; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
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