CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2026
Cassazione n. 10204/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, deduce il vizio della motivazione di mancanza o, comunque, di insufficienza della motivazione, in quanto la Corte di appello avrebbe «in poche righe» dato atto dell'impossibilità determinare la pena nel minimo edittale; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, denunciandone solo genericamente la carenza; Ritenuto, peraltro, che la sentenza di primo grado, con valutazione non illogica condivisa dalla Corte di appello, ha ritenuto di determinare la pena in misura superiore al minimo edittale in ragione dell'intensità del dolo e della carica aggressiva manifestata dall'imputato nei confronti dei famigliari e delle forze dell'ordine intervenute in loco; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dellA ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 febbraio 2026.