CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2025
Cassazione n. 41087/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché non deduce alcuno dei vizi tassativamente previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., ma mere censure di merito in ordine ai giudizio di responsabilità, omettendo, peraltro, di confrontarsi criticamente con la sentenza impugnata che, con motivazione non manifestamente illogica, ancorata alle deposizioni rese dai due operanti e alle risultanze degli atti del fascicolo del Pubblico Ministero (utilizzabili in ragione del rito prescelto), ha ricostruito la condotta ascritta all'imputato (si vedano le pagine da 1 a 3 della motivazione), riconoscendo la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2025.