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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09487/2026

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2025 della Corte d'appello di Trieste dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti, con un unico atto di impugnazione, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza del concorso anomalo per i due [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato e meramente reiterativo di doglianze già correttamente disattese, censurate in questa sede solo sollecitando un’impossibile rivalutazione del materiale probatorio; che, nello specifico, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, per la sussistenza del cosiddetto concorso anomalo è necessario che ricorrano tre requisiti: a) l’adesione psichica dell’agente a un reato concorsuale meno grave; b) la commissione da parte di altro concorrente di un reato diverso e più grave; c) un nesso psicologico in termini di prevedibilità tra la condotta dell’agente compartecipe e l’evento diverso e più grave in concreto verificatosi.

Quanto a tale ultimo requisito non è sufficiente un rapporto di causalità materiale tra la condotta dell’agente e l’evento più grave, ma è necessario che sussista un rapporto di causalità psichica nel senso che il reato diverso e più grave commesso dal compartecipe possa rappresentarsi alla psiche dell’agente come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto (Sez. 5, n. 14787 del 12/03/2025, N., non mass.; Sez. 6, n. 25390 del 31/01/2019, Gorbunova, non mass.; Sez. 5, n. 10995 del 25/10/2006, dep. 2007, Ciurlia, Rv. 236512-01; Sez. 1, n. 3381 del 23/02/1995, Parolisi, Rv. 200699-01); che la configurabilità del concorso di cui all’art. 116 cod. pen. è soggetta, quindi, a due limiti negativi: da un lato, per quanto riguarda la distinzione con il concorso “ordinario”, l’evento diverso non deve essere voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale); dal lato opposto, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen. può essere esclusa solo quando il reato diverso e più grave si presenti come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non collegato in alcun modo al fatto criminoso su cui si è innestato, oppure quando si verifichi un rapporto di mera occasionalità idoneo a escludere il nesso di causalità (Sez. 1, n. 44579 del 11/09/2018, B., Rv. 273977-01; Sez. 2, n. 3167 del 28/10/2013, dep. 2014, Sorrenti, Rv. 258604-01). che la Corte territoriale (pp. 6, 8-9), dopo un’ampia ricostruzione in fatto della vicenda, ha correttamente sottolineato la precisa pianificazione della truffa poi trasmodata in furto, con modalità tali che rendevano comunque prevedibile la reazione della persona offesa e l’intervento della polizia, secondo una valutazione ex ante (cfr., in termini, Sez. 2, n. 29641 del 30/05/2019, Rhimi, Rv. 276734-01; Sez. 2, n. 48330 del 26/11/2015, Lia, Rv. 265479-01; Sez. 2, n. 49486 del 14/11/2014 [OSCURATO:PERSONA]. 261003-01); che il secondo motivo non è consentito, per quel che attiene all’identificazione di [OSCURATO:PERSONA], in quanto meramente rivalutativo a fronte di un percorso giustificativo privo di vizi logico-giuridici (pp. 6-8), ed è manifestamente infondato per quel che attiene la qualificazione giuridica, poiché, una volta accertata la condotta sottrattiva (non necessariamente riconducibile al delitto di furto; cfr. Sez. 2, n. 52811 del 04/11/2016, Bennato, Rv. 268788-01; Sez. 2, n. 49443 del 03/10/2018, Jamarishvili, Rv. 274467-01), non è revocabile in dubbio per entrambi i giudici di merito la progressione in rapina impropria per l’uso di violenza e minaccia contro gli operanti da parte di [OSCURATO:PERSONA]; che, avuto riguardo all’impossibile derubricazione, sono manifestamente infondati anche il terzo e il quarto motivo, che invocano l’assorbimento della sostituzione di persona nella truffa (peraltro, i due delitti, per consolidato principio, concorrono; cfr. Sez. 2, n. 26589 del 11/09/2020, Ventimiglia, Rv. 279647-01) ovvero nella rapina (fattispecie legale che tutela beni giuridici affatto diversi e postula una struttura del fatto tipico completamente differente, cosicché non opera il principio di specialità); che il quinto motivo, in tema di recidiva per i due [OSCURATO:PERSONA], è insuperabilmente aspecifico, non confrontandosi con l’effettivo contenuto della motivazione, ove si legano congruamente i precedenti alle modalità esecutive del delitto per cui si procede traendone una logica conclusione di aumentata pericolosità sociale, e meramente confutativo, dove invoca una diversa ponderazione dei suddetti elementi; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2025 della Corte d'appello di Trieste dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti, con un unico atto di impugnazione, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza del concorso anomalo per i due [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato e meramente reiterativo di doglianze già correttamente disattese, censurate in questa sede solo sollecitando un’impossibile rivalutazione del materiale probatorio; che, nello specifico, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, per la sussistenza del cosiddetto concorso anomalo è necessario che ricorrano tre requisiti: a) l’adesione psichica dell’agente a un reato concorsuale meno grave; b) la commissione da parte di altro concorrente di un reato diverso e più grave; c) un nesso psicologico in termini di prevedibilità tra la condotta dell’agente compartecipe e l’evento diverso e più grave in concreto verificatosi. Quanto a tale ultimo requisito non è sufficiente un rapporto di causalità materiale tra la condotta dell’agente e l’evento più grave, ma è necessario che sussista un rapporto di causalità psichica nel senso che il reato diverso e più grave commesso dal compartecipe possa rappresentarsi alla psiche dell’agente come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto (Sez. 5, n. 14787 del 12/03/2025, N., non mass.; Sez. 6, n. 25390 del 31/01/2019, Gorbunova, non mass.; Sez. 5, n. 10995 del 25/10/2006, dep. 2007, Ciurlia, Rv. 236512-01; Sez. 1, n. 3381 del 23/02/1995, Parolisi, Rv. 200699-01); che la configurabilità del concorso di cui all’art. 116 cod. pen. è soggetta, quindi, a due limiti negativi: da un lato, per quanto riguarda la distinzione con il concorso “ordinario”, l’evento diverso non deve essere voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale); dal lato opposto, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen. può essere esclusa solo quando il reato diverso e più grave si presenti come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non collegato in alcun modo al fatto criminoso su cui si è innestato, oppure quando si verifichi un rapporto di mera occasionalità idoneo a escludere il nesso di causalità (Sez. 1, n. 44579 del 11/09/2018, B., Rv. 273977-01; Sez. 2, n. 3167 del 28/10/2013, dep. 2014, Sorrenti, Rv. 258604-01). che la Corte territoriale (pp. 6, 8-9), dopo un’ampia ricostruzione in fatto della vicenda, ha correttamente sottolineato la precisa pianificazione della truffa poi trasmodata in furto, con modalità tali che rendevano comunque prevedibile la reazione della persona offesa e l’intervento della polizia, secondo una valutazione ex ante (cfr., in termini, Sez. 2, n. 29641 del 30/05/2019, Rhimi, Rv. 276734-01; Sez. 2, n. 48330 del 26/11/2015, Lia, Rv. 265479-01; Sez. 2, n. 49486 del 14/11/2014 [OSCURATO:PERSONA]. 261003-01); che il secondo motivo non è consentito, per quel che attiene all’identificazione di [OSCURATO:PERSONA], in quanto meramente rivalutativo a fronte di un percorso giustificativo privo di vizi logico-giuridici (pp. 6-8), ed è manifestamente infondato per quel che attiene la qualificazione giuridica, poiché, una volta accertata la condotta sottrattiva (non necessariamente riconducibile al delitto di furto; cfr. Sez. 2, n. 52811 del 04/11/2016, Bennato, Rv. 268788-01; Sez. 2, n. 49443 del 03/10/2018, Jamarishvili, Rv. 274467-01), non è revocabile in dubbio per entrambi i giudici di merito la progressione in rapina impropria per l’uso di violenza e minaccia contro gli operanti da parte di [OSCURATO:PERSONA]; che, avuto riguardo all’impossibile derubricazione, sono manifestamente infondati anche il terzo e il quarto motivo, che invocano l’assorbimento della sostituzione di persona nella truffa (peraltro, i due delitti, per consolidato principio, concorrono; cfr. Sez. 2, n. 26589 del 11/09/2020, Ventimiglia, Rv. 279647-01) ovvero nella rapina (fattispecie legale che tutela beni giuridici affatto diversi e postula una struttura del fatto tipico completamente differente, cosicché non opera il principio di specialità); che il quinto motivo, in tema di recidiva per i due [OSCURATO:PERSONA], è insuperabilmente aspecifico, non confrontandosi con l’effettivo contenuto della motivazione, ove si legano congruamente i precedenti alle modalità esecutive del delitto per cui si procede traendone una logica conclusione di aumentata pericolosità sociale, e meramente confutativo, dove invoca una diversa ponderazione dei suddetti elementi; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t
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