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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06113/2026

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ttorio cartolare, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod.proc.pen.; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost.

Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Salerno confermava la decisione dellocale Tribunale che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all’art. 640 ter cod.pen. condannandolo, ritenuta la continuazione ed applicata la recidiva specifica e reiterata, alla pena di mesi sei di reclusione.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto i motivi di seguito enunciati nei termini strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173, comma1, disp.att. cod.proc.pen. 2.1 La mancanza di motivazione ovvero la mera apparenza della stessa in ordine alla questione proposta con il primo motivo d’appello concernente la legittimazione a sporgere querela.

Il difensore lamenta che la Corte di appello si è limitata a disattendere il gravame difensivo in ordine all’esistenza di valida istanza punitiva sostenendo la veste di persona offesa del reato di [OSCURATO:PERSONA], amministratrice della società proprietaria della slot machine della quale sarebbe stato alterato il funzionamento, senza confrontarsi con le doglianze formulate al riguardo.

In particolare i giudici d’appello non hanno affrontato il profilorelativo alla distinzione tra danneggiato e persona offesa e nonhanno for ni t o risposta ai rilievi relativi alla mancata disponibilità da parte della [OSCURATO:PERSONA] del danaro utilizzato per le giocate, di pertinenza del comodatario e titolare del bar,[OSCURATO:PERSONA]. 2.2 La mancanza e, comunque , manifesta illogicità della motivazione in ordine alla consumazione del reato contestato, alla quantificazione del danno e all’omessa applicazione della causa estintiva di cui all’art. 162 ter cod.pen.

Errata applicazione della legge penale con riguardo all’interpretazione del concetto di ingiusto profitto.

Il difensore deduce che la sentenza impugnata ha ignorato le censure formulate con il secondo e terzo motivo d’appello, di cui ha,inoltre, travisato i contenuti .

Evidenzia al riguardo che allorchél’imputato venne sorpreso mentre giocava fraudolentemente alla slot machine in suo possesso venne rinvenuta esclusivamente la somma di euro 43,00 e non la diversa e maggiore somma di euro 124,00 individuata quale profitto del reato contestato, con la conseguenza che il fatto doveva essere qualificato alla stregua del tentativodi frode informatica, non potendosi identificare il profitto del reato nella gratuita effettuazione di giocate, che costituivano lo strumento per tentare di appropriarsi del montepremi.

La Corte di merito ha, inoltre, omesso la motivazione in ordine all’accertamento del danno e alla congruità della somma offerta ai fini della declaratoria di estinzione del reato a norma dell’art. 162 ter cod.pen. nonostante le specifiche doglianzedifensive. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure proposte. 1.1 Con riguardo alla contestata ritualità della querela sporta da [OSCURATO:PERSONA], rappresentante legale della società proprietaria della slot machine oggetto della condotta fraudolenta, concessa in comodato a [OSCURATO:PERSONA] con previsione della paritetica ripartizione dei ricavi, correttamente la Corte di merito ha ritenuto la legittimazione ex art. 120 cod.pen. della stessa alla proposizione di istanza punitiva per le condotte addebitate al ricorrente.

Questa Corte hacostantemente affermato il principio che i n tema di titolarità del diritto di querela, e dunque di individuazione della persona offesa, cui tale diritto compete, deve intendersi tale il soggetto passivo del reato, ossia colui che subisce la lesione dell'interesse penalmente protetto.

Pertanto possono coesistere più soggetti passivi di un medesimo reato, che vanno individuati, appunto, con riferimento alla titolarità del bene giuridico protetto (Sez. 2, n. 2862 del 27/01/1999, Brogi, Rv. 212766 –01; Sez. 2, n. 55945 del 20/07/2018 Rv. 274255 – 01; Sez. 2, n. 15134 del 07/02/2024, Colonna, Rv. 286234 -01).

La giurisprudenza di legittimità ha,inoltre, chiarito che i l delitto di frode informatica di cui all'art. 640-ter cod. pen.ha la medesima struttura ed i medesimi elementi costitutivi della truffa, dalla quale si differenzia solamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza di quest'ultima attraverso la sua manipolazione, onde, come la truffa, si consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto con correlativo dannopatrimoniale altrui (Sez. 2, n. 10354 del 05/02/2020, Gerbino, Rv. 278518 –01; S ez. 6, n. 3065 del 04/10/1999 , Rv.214942 – 01 ).

E’ proprio la centralità della manipolazione del sistema informatico quale modalità specializzante della condotta che consente di individuarenella proprietaria del bene la p.o. del reato,la cui legittimazione concorre con quella del comodatario che aveva in uso l’apparecchio.

Infatti, come già ricordato,persona offesa dal reato, a cui spetta il diritto di querela secondo il disposto dell'art. 120 cod. pen., è il titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale e la cui lesione o esposizionea pericolo costituisce l'essenza del reato non anche il titolare di interessi che solo eventualmente sono pregiudicati dall'azione delittuosa (Sez. 5, n. 4116 del 28/01/1983, Bortolotti, Rv. 158853 –01;Sez. 6, n. 21090 del 24/02/2004 , Rv. 228810 -01).

Nella specie l’alterazione del funzionamento del sistema informatico della slot machine è elemento costitutivo del reato, strumentale all’attingimento dell’ingiusto profitto, sicch é la commissione dell’illecito si configura come direttamente lesiva dell’interesse della società proprietaria al corretto utilizzo dell’apparecchioe all’integrale esazione dei corrispettivi delle giocate, anche al fine dell’esatto assolvimento dei connessi obblighifiscali, interesse non eliso dal concorrente e solo in parte sovrapponibile interesse del comodatario dell’apparecchio.

2. Le residue censure sono generiche e, comunque, manifestamente infondate.

Con riguardo al dedotto mancato conseguimento di un ingiusto profitto da parte del ricorrente,che non risulta aver percepito vincite in esito alle giocate effettuate mediante l’artificio dell’inserimento nell’apparecchio di monete prontamente recuperate per effetto dell’utilizzo di un deviatore che ne impediva il convogliamento nella cassa senza,tuttavia, interdire l’attivazione della giocata, i giudici di merito hanno correttamente ravvisato il profitto nella acquisita possibilità per il ricorrente di giocare senza corrispondere il dovuto, con correlativo danno per la società proprietaria e per il gestore dell’apparecchio, quantificato attraverso il raffronto tra le giocate registrate dal sistema informatico e il danaro presente all’interno della slot machine .

Questa Corte ha condivisibilmente affermato in tema di truffa che il profitto, costituente uno degli eventi consumativi del reato, deve ravvisarsi tanto nel caso di effettivo accrescimento di ricchezza economica afavore dell'agente quanto nel caso di mancata diminuzione del suo patrimonio per effetto del godimento di beni, quindi anche senza un aumento esteriore di ricchezza, analogamente al possibile atteggiarsi della "deminutio patrimoni" in senso economico, subita dal soggetto passivo, come danno emergente o come lucro cessante.

Il carattere dell'ingiustizia è attribuito al profitto dal fatto di essere stato conseguito "sinejure", sì che l'arricchimento in cui esso si risolve risulta realizzato "sine causa", per l'assenza di un titolo giuridico che lo giustifichi (Sez. 6, n. 470 del 07/11/1991, dep. 1992, Cerciello, Rv. 188933 -01). 2.1 Destituita di pregio appare,dunque, la connessa censura in ordine all ’asserita necessità di riqualificare il reato come delitto tentato al pari di quella che concerne la mancata applicazione della causa estintiva di cui all’art. 162 ter cod.pen., avendo la Corte territoriale,a pag. 5, condiviso e fatto proprio il giudizio di inadeguatezza della somma offerta dall’imputato a ristoro del danno,già formulato in primo grado in aderenza ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la causa estintiva del reato per condotte riparatorie di cui all'art. 162-ter cod. pen. presuppone condotte restitutorie o risarcitorie spontanee destinate definitivamente ad incrementare la sfera economica e giuridica della persona offesa, non essendo configurabile nel caso di sola restituzione del bene sottratto (Sez. 5, n. 2490 del 13/11/2020, dep. 2021, Meloni, Rv. 280253 – 01 ) richiede ndosi , ove possibile, anche l'eliminazione del c . d. danno criminale (Sez.5, n. 14030 del 25/02/2020 , Rv. 279082 – 03 ).

3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d’esonero.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 4 febbraio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Agostini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ttorio cartolare, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod.proc.pen.; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Salerno confermava la decisione dellocale Tribunale che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all’art. 640 ter cod.pen. condannandolo, ritenuta la continuazione ed applicata la recidiva specifica e reiterata, alla pena di mesi sei di reclusione. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto i motivi di seguito enunciati nei termini strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173, comma1, disp.att. cod.proc.pen. 2.1 La mancanza di motivazione ovvero la mera apparenza della stessa in ordine alla questione proposta con il primo motivo d’appello concernente la legittimazione a sporgere querela. Il difensore lamenta che la Corte di appello si è limitata a disattendere il gravame difensivo in ordine all’esistenza di valida istanza punitiva sostenendo la veste di persona offesa del reato di [OSCURATO:PERSONA], amministratrice della società proprietaria della slot machine della quale sarebbe stato alterato il funzionamento, senza confrontarsi con le doglianze formulate al riguardo. In particolare i giudici d’appello non hanno affrontato il profilorelativo alla distinzione tra danneggiato e persona offesa e nonhanno for ni t o risposta ai rilievi relativi alla mancata disponibilità da parte della [OSCURATO:PERSONA] del danaro utilizzato per le giocate, di pertinenza del comodatario e titolare del bar,[OSCURATO:PERSONA]. 2.2 La mancanza e, comunque , manifesta illogicità della motivazione in ordine alla consumazione del reato contestato, alla quantificazione del danno e all’omessa applicazione della causa estintiva di cui all’art. 162 ter cod.pen. Errata applicazione della legge penale con riguardo all’interpretazione del concetto di ingiusto profitto. Il difensore deduce che la sentenza impugnata ha ignorato le censure formulate con il secondo e terzo motivo d’appello, di cui ha,inoltre, travisato i contenuti . Evidenzia al riguardo che allorchél’imputato venne sorpreso mentre giocava fraudolentemente alla slot machine in suo possesso venne rinvenuta esclusivamente la somma di euro 43,00 e non la diversa e maggiore somma di euro 124,00 individuata quale profitto del reato contestato, con la conseguenza che il fatto doveva essere qualificato alla stregua del tentativodi frode informatica, non potendosi identificare il profitto del reato nella gratuita effettuazione di giocate, che costituivano lo strumento per tentare di appropriarsi del montepremi. La Corte di merito ha, inoltre, omesso la motivazione in ordine all’accertamento del danno e alla congruità della somma offerta ai fini della declaratoria di estinzione del reato a norma dell’art. 162 ter cod.pen. nonostante le specifiche doglianzedifensive. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure proposte. 1.1 Con riguardo alla contestata ritualità della querela sporta da [OSCURATO:PERSONA], rappresentante legale della società proprietaria della slot machine oggetto della condotta fraudolenta, concessa in comodato a [OSCURATO:PERSONA] con previsione della paritetica ripartizione dei ricavi, correttamente la Corte di merito ha ritenuto la legittimazione ex art. 120 cod.pen. della stessa alla proposizione di istanza punitiva per le condotte addebitate al ricorrente. Questa Corte hacostantemente affermato il principio che i n tema di titolarità del diritto di querela, e dunque di individuazione della persona offesa, cui tale diritto compete, deve intendersi tale il soggetto passivo del reato, ossia colui che subisce la lesione dell'interesse penalmente protetto. Pertanto possono coesistere più soggetti passivi di un medesimo reato, che vanno individuati, appunto, con riferimento alla titolarità del bene giuridico protetto (Sez. 2, n. 2862 del 27/01/1999, Brogi, Rv. 212766 –01; Sez. 2, n. 55945 del 20/07/2018 Rv. 274255 – 01; Sez. 2, n. 15134 del 07/02/2024, Colonna, Rv. 286234 -01). La giurisprudenza di legittimità ha,inoltre, chiarito che i l delitto di frode informatica di cui all'art. 640-ter cod. pen.ha la medesima struttura ed i medesimi elementi costitutivi della truffa, dalla quale si differenzia solamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza di quest'ultima attraverso la sua manipolazione, onde, come la truffa, si consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto con correlativo dannopatrimoniale altrui (Sez. 2, n. 10354 del 05/02/2020, Gerbino, Rv. 278518 –01; S ez. 6, n. 3065 del 04/10/1999 , Rv.214942 – 01 ). E’ proprio la centralità della manipolazione del sistema informatico quale modalità specializzante della condotta che consente di individuarenella proprietaria del bene la p.o. del reato,la cui legittimazione concorre con quella del comodatario che aveva in uso l’apparecchio. Infatti, come già ricordato,persona offesa dal reato, a cui spetta il diritto di querela secondo il disposto dell'art. 120 cod. pen., è il titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale e la cui lesione o esposizionea pericolo costituisce l'essenza del reato non anche il titolare di interessi che solo eventualmente sono pregiudicati dall'azione delittuosa (Sez. 5, n. 4116 del 28/01/1983, Bortolotti, Rv. 158853 –01;Sez. 6, n. 21090 del 24/02/2004 , Rv. 228810 -01). Nella specie l’alterazione del funzionamento del sistema informatico della slot machine è elemento costitutivo del reato, strumentale all’attingimento dell’ingiusto profitto, sicch é la commissione dell’illecito si configura come direttamente lesiva dell’interesse della società proprietaria al corretto utilizzo dell’apparecchioe all’integrale esazione dei corrispettivi delle giocate, anche al fine dell’esatto assolvimento dei connessi obblighifiscali, interesse non eliso dal concorrente e solo in parte sovrapponibile interesse del comodatario dell’apparecchio. 2. Le residue censure sono generiche e, comunque, manifestamente infondate. Con riguardo al dedotto mancato conseguimento di un ingiusto profitto da parte del ricorrente,che non risulta aver percepito vincite in esito alle giocate effettuate mediante l’artificio dell’inserimento nell’apparecchio di monete prontamente recuperate per effetto dell’utilizzo di un deviatore che ne impediva il convogliamento nella cassa senza,tuttavia, interdire l’attivazione della giocata, i giudici di merito hanno correttamente ravvisato il profitto nella acquisita possibilità per il ricorrente di giocare senza corrispondere il dovuto, con correlativo danno per la società proprietaria e per il gestore dell’apparecchio, quantificato attraverso il raffronto tra le giocate registrate dal sistema informatico e il danaro presente all’interno della slot machine . Questa Corte ha condivisibilmente affermato in tema di truffa che il profitto, costituente uno degli eventi consumativi del reato, deve ravvisarsi tanto nel caso di effettivo accrescimento di ricchezza economica afavore dell'agente quanto nel caso di mancata diminuzione del suo patrimonio per effetto del godimento di beni, quindi anche senza un aumento esteriore di ricchezza, analogamente al possibile atteggiarsi della "deminutio patrimoni" in senso economico, subita dal soggetto passivo, come danno emergente o come lucro cessante. Il carattere dell'ingiustizia è attribuito al profitto dal fatto di essere stato conseguito "sinejure", sì che l'arricchimento in cui esso si risolve risulta realizzato "sine causa", per l'assenza di un titolo giuridico che lo giustifichi (Sez. 6, n. 470 del 07/11/1991, dep. 1992, Cerciello, Rv. 188933 -01). 2.1 Destituita di pregio appare,dunque, la connessa censura in ordine all ’asserita necessità di riqualificare il reato come delitto tentato al pari di quella che concerne la mancata applicazione della causa estintiva di cui all’art. 162 ter cod.pen., avendo la Corte territoriale,a pag. 5, condiviso e fatto proprio il giudizio di inadeguatezza della somma offerta dall’imputato a ristoro del danno,già formulato in primo grado in aderenza ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la causa estintiva del reato per condotte riparatorie di cui all'art. 162-ter cod. pen. presuppone condotte restitutorie o risarcitorie spontanee destinate definitivamente ad incrementare la sfera economica e giuridica della persona offesa, non essendo configurabile nel caso di sola restituzione del bene sottratto (Sez. 5, n. 2490 del 13/11/2020, dep. 2021, Meloni, Rv. 280253 – 01 ) richiede ndosi , ove possibile, anche l'eliminazione del c . d. danno criminale (Sez.5, n. 14030 del 25/02/2020 , Rv. 279082 – 03 ). 3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d’esonero. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 4 febbraio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Agostini
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