CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26932/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 23/01/2014 dalla Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. t [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Firenze, all'esito della richiesta di concordato in appello, ha dichiarato l'estinzione del reato contestato al capo B) della rubrica per intervenuta prescrizione e, ritenuta la continuazione tra il delitto contestato al capo A) della rubrica con quello giudicato con precedente sentenza definitiva, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato. 2. La difesa, con un unico motivo di ricorso proposto per violazione di legge in relazione agli artt. 599-bis cod. proc. pen. e 133 cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta l'assenza di una motivazione logica e completa nella pronuncia in verifica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La censura formulata risulta preclusa a fronte dell'intervenuto concordato sui motivi di appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. che, da un lato, ha determinato la ratifica dell'accordo in ordine ai punti concordati e, dall'altra, ha comportato la rinuncia a dedurre e far valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza (Sez. 1, n. 43721 del 15/01/2007, 2 Grillo, Rv. 238688; Sez. 6, n. 1754 del 30/11/2005 dep. 2006, Moliterno, Rv. 233393; Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2000 dep. 2001, Izzo, Rv. 249269) relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere processuale o di merito, la cui inammissibilità è rilevabile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. 3. Invero, sul tema, la giurisprudenza di legittimità ha affermato c:he all'attuale previsione del concordato sono direttamente applicabili i principi affermati dall'art. 599 cod. proc. pen., inizialmente abrogato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92 e successivamente reintrodotto nel nuovo art. 599-bis cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in quanto l'attuale strumento deflattivo processuale costituisce la sostanziale riproposizione del precedente. 4. Ne deriva che, nel caso di specie, in cui il ricorrente lamenta l'assenza di una motivazione logica e completa nella pronuncia in verifica, è applicabile il principio affermato in relazione all'identica fattispecie di cui al previgente art. 599 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 10383 del 07/07/1992, Rossini, Rv. 192113), secondo cui quando il giudice di appello abbia raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità il difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati (Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628 - 02). 5. Alle suesposte considerazioni, consegue la declaratoria d'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende