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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03516/2023

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to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2021 del Corte di appello di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udite le conclusioni dei difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Alviano e Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del G.i.p. presso il Tribunale della stessa città del 19/03/2019 con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena di giustizia per i delitti agli stessi ascritti (capo 1), artt. 110, 605 cod. pen.; capo 2), artt. 110, 56 e 629, comma primo e secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo, n.1, cod. pen.; capo 3), artt. 110, 582, 585 in relazione all'art. 576 n.1, 61 n. 2 cod. pen).

2. [OSCURATO:PERSONA] e Alviano hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, deducendo quattro e due motivi di ricorso.

3. [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in relazione agli art. 192 cod. proc. pen. e 605 cod. pen.; l'affermazione di responsabilità è il frutto evidente di un errore valutativo della Corte, che avrebbe dovuto effettuare una considerazione più penetrante delle dichiarazioni della persona offesa in presenza di evidenti contraddizioni quanto alla dinamica dei fatti oggetto di contestazione; il dato relativo al possesso da parte della persona offesa del proprio telefono dimostra l'errata valutazione dei giudici di merito, in mancanza tra l'altro di qualsiasi violenza commessa dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Terlizzi; la certificazione medica acquisita non ha alcun valore indicativo in tal senso.

3.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante contraddittoria e manifestamente illogica in relazione all'art. 629 cod. pen.; erra la Corte di appello nel non ritenere integrato all'evidenza l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni piuttosto che quello di estorsione; la mera considerazione dell'elemento soggettivo evidenzia come [OSCURATO:PERSONA] avesse agito all'esclusivo fine di recuperare ciò che è di sua proprietà.

3.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in relazione agli art. 582, 585, 576 cod. pen; le lesioni personali vengono ritenute in modo difforme dall'esito della certificazione medica acquisita agli atti, dalla quale non emerge alcuna ferita ricollegabile all'uso di un arma da taglio.

3.4. Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica nella motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 62 n.6 cod. pen.; la Corte di appello nel condividere il giudizio sul punto del G.i.p. usa formule stereotipate ed ha omesso di considerare il comportamento del ricorrente quale elemento dirimente; dovevano in tal senso anche essere riconosciute le attenuanti generiche in prevalenza; nel giungere poi ad una determinazione della pena che si discosta dal minimo edittale, manca del tutto una motivazione per giustificare la pena prescelta; anche la circostanza attenuante concessa doveva essere riconosciuta in regime di prevalenza attesa la dichiarata estinzione da parte del giudice di primo grado dei precedenti reati riferibili al [OSCURATO:PERSONA].

4. Ricorso Alviano.

4.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché illogica per travisamento del fatto sulla valutazione della condotta posta in essere dall'imputato; le dichiarazioni della persona offesa Terlizzi non sono chiare e contrastano con il contenuto degli atti e con gli accertamenti 2 ut, della polizia giudiziaria sulle celle telefoniche; manca del tutto la credibilità soggettiva della persona offesa che cambia versione; la motivazione erra nel considerare che anche se l'Alviano non fosse entrato nel magazzino con [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comunque con la sua presenza all'esterno contribuito ad accrescere la pressione psicologica esercitata sulla persona offesa; il Terlizzi ha chiaramente affermato che è stato il [OSCURATO:PERSONA] a porre in essere nei suoi confronti la condotta aggressiva, minacciandolo con il coltello e conducendolo nell'adiacente magazzino dal quale gli impediva di uscire; non è dunque neanche configurabile un concorso nel delitto di lesioni, poiché Alviano non è mai stato all'interno del magazzino e comunque non è possibile ipotizzare a carico del ricorrente il delitto di sequestro di persona essendo del tutto assente l'elemento della costrizione nei confronti della persona offesa, attesa l'accertata realizzazione da parte della stessa di diverse telefonate, oltre che l'invio di messaggi; quanto all'Alviano poteva al massimo essere riscontrata una connivenza non punibile.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in ordine all'errata qualificazione giuridica della condotta contestata che doveva essere ritenuta un esercizio arbitrario delle proprie ragioni; inoltre doveva essere ritenuta la ricorrenza di violazione di legge quanto alla motivazione resa in tema di circostanze attenuanti generiche e sospensione condizionale della pena, in considerazione della condotta riparatoria e del pentimento del ricorrente che è soggetto incensurato e in assenza di precedenti; è mancato un giudizio in concreto al momento della decisione e non può essere ritenuto sufficiente sul punto il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. in ordine alla determinazione della pena, con omessa considerazione della condotta riparatoria; i benefici sono stati negati sulla base del mero timore relativo alla futura condotta che potrebbe essere posta in essere dall'Alviano in considerazione della violenza della condotta oggetto di contestazione, senza alcun ulteriore riscontro nel corso del processo; nello stesso senso si deve rilevare l'erroneità del giudizio della Corte di appello quanto all'omessa concessione dePTion menzione. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi manifestamente infondati, non consentiti e generici.

1. [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e 605 cod. pen. per avere in sostanza il giudice di merito condannato in presenza di incertezza probatoria, tenuto conto delle dichiarazioni della persona offesa Terlizzi.

Tale motivo non è consentito.

In tal senso si deve richiamare e ribadire l'orientamento di questa Corte secondo il quale le doglianze relative alla violazione del suddetto articolo, riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159-01).

Di recente anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito detto principio, affermando che non è «consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen., ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza» (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione).

La deduzione, dunque, può essere esaminata sotto il profilo del vizio motivazionale, ma il vizio dedotto è quello della mancanza, carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, chiaramente insussistente, alla luce delle argomentazioni dei giudici di merito, in larga parte obliterate dalla difesa, che in sostanza ha reiterato una doglianza di puro merito, sollecitando un sindacato sulle valutazioni effettuate ed invocando di fatto una inammissibile rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata.

La Corte di appello ha, difatti, ricostruito in modo analitico e persuasivo la condotta posta in essere in concorso tra loro dai ricorrenti in danno del Terlizzi, la limitazione evidente della libertà di movimento, l'intimidazione e la violenza e minaccia esercitata nei confronti dello stesso, l'insieme di condotte gravemente offensive della propria libertà personale, incisive anche sulla propria incolumità fisica e con tale motivazione il ricorrente non si confronta limitandosi a proporre una lettura alternativa e parcellizzata degli elementi acquisiti in giudizio non consentita in questa sede.

Il motivo si caratterizza, dunque, per un'evidente genericità e mancanza di specificità.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità (cfr. Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01).

La difesa si è dunque limitata a proporre una lettura alternativa dell'insieme degli elementi acquisiti in giudizio, sebbene questa Corte abbia ripetutamente affermato che è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01).

Sono, dunque, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo.

Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).

1.2. Anche il secondo motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica o contraddittoria nel non aver ritenuto integrato un esercizio arbitrario piuttosto che il delitto contestato ai sensi dell'art. 629 cod. pen., è manifestamente infondato.

Anche in questo caso il ricorrente non si confronta con la motivazione del tutto logica e persuasiva della Corte di appello, che in modo assai specifico e puntuale, in senso del tutto conforme al giudice di primo grado, ha ricostruito i caratteri della condotta e la specifica intenzionalità dell'agire dei ricorrenti, anche tenuto conto dei principi enucleati da questa Corte nella sua massima espressione in questa materia (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-01), facendo corretta applicazione del principio, che qui si intende ribadire, secondo il quale risponde di tentata estorsione e non di esercizio arbitrario delle proprie ragioni colui che, anziché denunziare all'autorità il presunto autore di un furto, richieda a quest'ultimo, con violenza o minacce, la restituzione delle cose rubate.

In tal senso si è precisato che per aversi esercizio arbitrario delle proprie ragioni è necessario che il soggetto agisca per esercitare un preteso diritto soggettivo e non una potestà pubblica. (Sez. 2, n. 23084 del 09705/2018, Foti, Rv. 273433-01; Sez. 5, n. 29755 del 20/05/2010, P., Rv. 248260-01; Sez. 5, n. 9731 del 03/02/2009, Rovere, Rv. 243021-01).

Anche in questo caso dunque, nonostante l'ampia e puntuale motivazione della Corte di appello, il ricorrente propone una lettura alternativa del merito non consentita, in presenza di una valutazione approfondita, logica e del tutto conforme da parte dei giudici di primo e di secondo grado (tenuto conto tra l'altro anche delle dichiarazioni dei testi Bat e Intoccia, dell'evolversi della condotta e della spiccatissima intenzionalità volta a realizzare come chiarito puntualmente dalla Corte di appello una sorta di giustizia privata, azionata in via preventiva e secondo modalità che violano le regole di un paese democratico, così sottolineando anche la particolare gravità della condotta posta in essere).

In tal senso va ricordato che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musunneci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v.

Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).

Il giudice di appello ha nel caso in esame dettagliatamente considerato ogni risultanza processuale, attraverso una valutazione globale, spiegando in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento.

1.3. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato risolvendosi ancora una volta in una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede.

Devono essere in tal senso richiamati i principi sopra enunciati, attesa la puntuale motivazione della Corte di appello sul punto che in modo analitico e persuasivo ha ritenuto provate le lesioni considerando una serie di elementi significativi, tra i quali, ma non solo, la certificazione medica, tenuto conto delle dichiarazioni della persona offesa, degli agenti operanti che riscontravano le lesioni nell'immediatezza, e delle caratteristiche delle stesse (escoriazioni superficiali, ematomi e una piccola ferita superficiale), puntualmente e persuasivamente valutate.

1.4. Anche il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato, attesa la sua evidente aspecificità.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità (cfr. Cass., sez.

IV, 18.9.1997 - 13.1.1998, n. 256, rv. 210157; Cass., Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, rv. 236945; Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, rv. 255568; Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv. 277710).

Contrariamente a quanto affermato in ricorso, in mancanza di qualsiasi violazione di legge, la Corte di appello ha reso in tema di pena una motivazione ampia e logicamente articolata, molto specifica, con la quale è stata ampiamente considerata la portata dei comportamenti posti in essere, la loro evidente gravità, la violenza adoperata, le modalità decisamente lesive della libertà personale e dell'incolumità fisica e della libera determinazione del singolo al fine di evidenziare la particolare offensività della condotta tenuta, con conseguente impossibilità di concedere le circostanze attenuanti generiche, soprattutto in regime di prevalenza e completa considerazione del regime prescelto per la circostanza attenuante concessa.

Deve, in conclusione, essere ribadito il principio secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01, in motivazione).

Il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena "non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento". (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n'intervenuta prescrizi. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01).

2. Ricorso Alviano.

2.1. Anche il primo motivo di ricorso dedotto dall'Alviano è inammissibile perché proposto in modo non consentito, deducendo un vizio della motivazione perché illogica e non manifestamente illogica, nonché violazione di legge per travisamento del fatto sulla valutazione della condotta posta in essere dall'imputato.

In tal senso occorre considerare che è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino, come nel caso in esame, a lamentare genericamente l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza impugnata, senza indicare specificamente illogicità manifeste idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441-01).

Nel caso concreto la difesa si è limitata a riproporre le medesime argomentazioni che avevano caratterizzato i motivi di appello, senza confrontarsi con la motivazione della Corte di appello, che, proprio quanto alla posizione dell'Alviano, ha preso in considerazione espressamente le versioni alternative proposte, chiarendo con motivazione ampia ed approfondita, che non si presta a censure, la portata del contributo dei complici del [OSCURATO:PERSONA], il loro concorso nella condotta posta in essere dallo stesso (pag. 10 della sentenza, dove tra l'altro si richiama la particolare incisività della condotta dell'Alviano che nel supportare [OSCURATO:PERSONA] quanto alla limitazione della libertà personale del Terlizzi si faceva da questi consegnare le chiavi della casa e della macchina per perquisirle e cercare di rinvenire il portafogli del [OSCURATO:PERSONA] che asseritamente ritenevano sottratto dal Terlizzi).

I motivi così proposti si appalesano inammissibili, dunque, non solo per la loro evidente aspecificità, ma anche perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di appello, connotandosi così per la loro evidente apparenza, omettendo di assolvere alla tipica funzione di critica argomentata della sentenza oggetto di ricorso (ex multis Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01).

Né ricorre il dedotto travisamento del fatto quanto alla condotta tenuta dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Anche in questo caso già l'articolazione della deduzione evidenzia la sua manifesta infondatezza.

In tal senso occorre osservare che il dedotto travisamento del fatto è stato proposto per la prima volta in sede di legittimità e già per la sua articolazione si presenta del tutto generico.

Difatti "travisamento del fatto", è concetto del tutto diverso, però, da quello del travisamento della prova, introdotto quale ulteriore criterio di giudizio della contraddittorietà estrinseca della motivazione dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha esteso l'ambito della deducibilità del vizio di motivazione anche ad «altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame».

Detto criterio, infatti, non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento.

Ai fini della configurabilità del vizio del travisamento della prova, è altresì necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto chiaro e definito, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione e ixe quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto; va escluso, pertanto, che integri il suddetto difetto un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez.

U, n. 33583 del 26/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264481-01; Sez.

I, n. 51171 del 11/06/2018, Piccirillo, Rv. 274478-01; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406-01; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702-01; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087-01).

Detto vizio, inoltre, può avere rilievo solo quando l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa del dato processuale (Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457-01; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758-01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774-01).

Infine quando come nel caso in esame ricorra una c.d.

"doppia conforme", il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo quando il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritannente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado ovvero qualora entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite, in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili (ossia in assenza di alcun discrezionale apprezzamento di merito), il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018; Sez. 2, n. 7896 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837).

Ciò posto, appare evidente come la deduzione del ricorrente sia sul punto del tutto generica, aspecifica e non puntuale, con evidente inammissibilità della stessa per come articolata, di fatto ancora una volta tendente ad introdurre una inammissibile rilettura nel merito dell'insieme degli elementi probatori acquisiti in giudizio (secondo i principi di diritto già richiamati sub 1).

2.2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Nell'articolare con evidente genericità diverse censure, il ricorrente ha sostenuto la ricorrenza di violazione di legge in ordine alla errata qualificazione giuridica del fatto che doveva essere ritenuto un esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Devono essere su tale tema richiamate le considerazioni sopra esposte al punto

1.2. quanto alla medesima censura articolata dal [OSCURATO:PERSONA].

Né ricorre la lamentata violazione di legge quanto alla dosimetria della pena e concessione dei benefici.

Come evidenziato anche per il [OSCURATO:PERSONA] la Corte di appello, richiamando puntualmente la decisione di primo grado, precisando ed evidenziando gli elementi significativi posti a base della scelta sanzionatoria, ha ampiamente motivato sul punto in assenza di illogicità o aporie, non ricorrendo alcuna violazione di legge.

Difatti, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01, in motivazione).

Il giudice, dunque, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena "non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento". (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n'intervenuta prescrizi. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01).

La Corte di appello ha motivato in modo persuasivo su ogni punto nuovamente dedotto in questa sede, in modo del tutto identico al motivo di appello, connotando in modo estremamente negativo le condotte accertate, considerandone la particolare gravità e conseguentemente escludendo anche la concessione di benefici.

3. I ricorsi devono in conclusione essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2021 del Corte di appello di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udite le conclusioni dei difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Alviano e Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del G.i.p. presso il Tribunale della stessa città del 19/03/2019 con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena di giustizia per i delitti agli stessi ascritti (capo 1), artt. 110, 605 cod. pen.; capo 2), artt. 110, 56 e 629, comma primo e secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo, n.1, cod. pen.; capo 3), artt. 110, 582, 585 in relazione all'art. 576 n.1, 61 n. 2 cod. pen). 2. [OSCURATO:PERSONA] e Alviano hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, deducendo quattro e due motivi di ricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in relazione agli art. 192 cod. proc. pen. e 605 cod. pen.; l'affermazione di responsabilità è il frutto evidente di un errore valutativo della Corte, che avrebbe dovuto effettuare una considerazione più penetrante delle dichiarazioni della persona offesa in presenza di evidenti contraddizioni quanto alla dinamica dei fatti oggetto di contestazione; il dato relativo al possesso da parte della persona offesa del proprio telefono dimostra l'errata valutazione dei giudici di merito, in mancanza tra l'altro di qualsiasi violenza commessa dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Terlizzi; la certificazione medica acquisita non ha alcun valore indicativo in tal senso. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante contraddittoria e manifestamente illogica in relazione all'art. 629 cod. pen.; erra la Corte di appello nel non ritenere integrato all'evidenza l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni piuttosto che quello di estorsione; la mera considerazione dell'elemento soggettivo evidenzia come [OSCURATO:PERSONA] avesse agito all'esclusivo fine di recuperare ciò che è di sua proprietà. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in relazione agli art. 582, 585, 576 cod. pen; le lesioni personali vengono ritenute in modo difforme dall'esito della certificazione medica acquisita agli atti, dalla quale non emerge alcuna ferita ricollegabile all'uso di un arma da taglio. 3.4. Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica nella motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 62 n.6 cod. pen.; la Corte di appello nel condividere il giudizio sul punto del G.i.p. usa formule stereotipate ed ha omesso di considerare il comportamento del ricorrente quale elemento dirimente; dovevano in tal senso anche essere riconosciute le attenuanti generiche in prevalenza; nel giungere poi ad una determinazione della pena che si discosta dal minimo edittale, manca del tutto una motivazione per giustificare la pena prescelta; anche la circostanza attenuante concessa doveva essere riconosciuta in regime di prevalenza attesa la dichiarata estinzione da parte del giudice di primo grado dei precedenti reati riferibili al [OSCURATO:PERSONA]. 4. Ricorso Alviano. 4.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché illogica per travisamento del fatto sulla valutazione della condotta posta in essere dall'imputato; le dichiarazioni della persona offesa Terlizzi non sono chiare e contrastano con il contenuto degli atti e con gli accertamenti 2 ut, della polizia giudiziaria sulle celle telefoniche; manca del tutto la credibilità soggettiva della persona offesa che cambia versione; la motivazione erra nel considerare che anche se l'Alviano non fosse entrato nel magazzino con [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comunque con la sua presenza all'esterno contribuito ad accrescere la pressione psicologica esercitata sulla persona offesa; il Terlizzi ha chiaramente affermato che è stato il [OSCURATO:PERSONA] a porre in essere nei suoi confronti la condotta aggressiva, minacciandolo con il coltello e conducendolo nell'adiacente magazzino dal quale gli impediva di uscire; non è dunque neanche configurabile un concorso nel delitto di lesioni, poiché Alviano non è mai stato all'interno del magazzino e comunque non è possibile ipotizzare a carico del ricorrente il delitto di sequestro di persona essendo del tutto assente l'elemento della costrizione nei confronti della persona offesa, attesa l'accertata realizzazione da parte della stessa di diverse telefonate, oltre che l'invio di messaggi; quanto all'Alviano poteva al massimo essere riscontrata una connivenza non punibile. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in ordine all'errata qualificazione giuridica della condotta contestata che doveva essere ritenuta un esercizio arbitrario delle proprie ragioni; inoltre doveva essere ritenuta la ricorrenza di violazione di legge quanto alla motivazione resa in tema di circostanze attenuanti generiche e sospensione condizionale della pena, in considerazione della condotta riparatoria e del pentimento del ricorrente che è soggetto incensurato e in assenza di precedenti; è mancato un giudizio in concreto al momento della decisione e non può essere ritenuto sufficiente sul punto il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. in ordine alla determinazione della pena, con omessa considerazione della condotta riparatoria; i benefici sono stati negati sulla base del mero timore relativo alla futura condotta che potrebbe essere posta in essere dall'Alviano in considerazione della violenza della condotta oggetto di contestazione, senza alcun ulteriore riscontro nel corso del processo; nello stesso senso si deve rilevare l'erroneità del giudizio della Corte di appello quanto all'omessa concessione dePTion menzione. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi manifestamente infondati, non consentiti e generici. 1. [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e 605 cod. pen. per avere in sostanza il giudice di merito condannato in presenza di incertezza probatoria, tenuto conto delle dichiarazioni della persona offesa Terlizzi. Tale motivo non è consentito. In tal senso si deve richiamare e ribadire l'orientamento di questa Corte secondo il quale le doglianze relative alla violazione del suddetto articolo, riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159-01). Di recente anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito detto principio, affermando che non è «consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen., ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione). La deduzione, dunque, può essere esaminata sotto il profilo del vizio motivazionale, ma il vizio dedotto è quello della mancanza, carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, chiaramente insussistente, alla luce delle argomentazioni dei giudici di merito, in larga parte obliterate dalla difesa, che in sostanza ha reiterato una doglianza di puro merito, sollecitando un sindacato sulle valutazioni effettuate ed invocando di fatto una inammissibile rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata. La Corte di appello ha, difatti, ricostruito in modo analitico e persuasivo la condotta posta in essere in concorso tra loro dai ricorrenti in danno del Terlizzi, la limitazione evidente della libertà di movimento, l'intimidazione e la violenza e minaccia esercitata nei confronti dello stesso, l'insieme di condotte gravemente offensive della propria libertà personale, incisive anche sulla propria incolumità fisica e con tale motivazione il ricorrente non si confronta limitandosi a proporre una lettura alternativa e parcellizzata degli elementi acquisiti in giudizio non consentita in questa sede. Il motivo si caratterizza, dunque, per un'evidente genericità e mancanza di specificità. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità (cfr. Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01). La difesa si è dunque limitata a proporre una lettura alternativa dell'insieme degli elementi acquisiti in giudizio, sebbene questa Corte abbia ripetutamente affermato che è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Sono, dunque, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo. Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica o contraddittoria nel non aver ritenuto integrato un esercizio arbitrario piuttosto che il delitto contestato ai sensi dell'art. 629 cod. pen., è manifestamente infondato. Anche in questo caso il ricorrente non si confronta con la motivazione del tutto logica e persuasiva della Corte di appello, che in modo assai specifico e puntuale, in senso del tutto conforme al giudice di primo grado, ha ricostruito i caratteri della condotta e la specifica intenzionalità dell'agire dei ricorrenti, anche tenuto conto dei principi enucleati da questa Corte nella sua massima espressione in questa materia (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-01), facendo corretta applicazione del principio, che qui si intende ribadire, secondo il quale risponde di tentata estorsione e non di esercizio arbitrario delle proprie ragioni colui che, anziché denunziare all'autorità il presunto autore di un furto, richieda a quest'ultimo, con violenza o minacce, la restituzione delle cose rubate. In tal senso si è precisato che per aversi esercizio arbitrario delle proprie ragioni è necessario che il soggetto agisca per esercitare un preteso diritto soggettivo e non una potestà pubblica. (Sez. 2, n. 23084 del 09705/2018, Foti, Rv. 273433-01; Sez. 5, n. 29755 del 20/05/2010, P., Rv. 248260-01; Sez. 5, n. 9731 del 03/02/2009, Rovere, Rv. 243021-01). Anche in questo caso dunque, nonostante l'ampia e puntuale motivazione della Corte di appello, il ricorrente propone una lettura alternativa del merito non consentita, in presenza di una valutazione approfondita, logica e del tutto conforme da parte dei giudici di primo e di secondo grado (tenuto conto tra l'altro anche delle dichiarazioni dei testi Bat e Intoccia, dell'evolversi della condotta e della spiccatissima intenzionalità volta a realizzare come chiarito puntualmente dalla Corte di appello una sorta di giustizia privata, azionata in via preventiva e secondo modalità che violano le regole di un paese democratico, così sottolineando anche la particolare gravità della condotta posta in essere). In tal senso va ricordato che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musunneci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). Il giudice di appello ha nel caso in esame dettagliatamente considerato ogni risultanza processuale, attraverso una valutazione globale, spiegando in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento. 1.3. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato risolvendosi ancora una volta in una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede. Devono essere in tal senso richiamati i principi sopra enunciati, attesa la puntuale motivazione della Corte di appello sul punto che in modo analitico e persuasivo ha ritenuto provate le lesioni considerando una serie di elementi significativi, tra i quali, ma non solo, la certificazione medica, tenuto conto delle dichiarazioni della persona offesa, degli agenti operanti che riscontravano le lesioni nell'immediatezza, e delle caratteristiche delle stesse (escoriazioni superficiali, ematomi e una piccola ferita superficiale), puntualmente e persuasivamente valutate. 1.4. Anche il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato, attesa la sua evidente aspecificità. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità (cfr. Cass., sez. IV, 18.9.1997 - 13.1.1998, n. 256, rv. 210157; Cass., Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, rv. 236945; Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, rv. 255568; Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv. 277710). Contrariamente a quanto affermato in ricorso, in mancanza di qualsiasi violazione di legge, la Corte di appello ha reso in tema di pena una motivazione ampia e logicamente articolata, molto specifica, con la quale è stata ampiamente considerata la portata dei comportamenti posti in essere, la loro evidente gravità, la violenza adoperata, le modalità decisamente lesive della libertà personale e dell'incolumità fisica e della libera determinazione del singolo al fine di evidenziare la particolare offensività della condotta tenuta, con conseguente impossibilità di concedere le circostanze attenuanti generiche, soprattutto in regime di prevalenza e completa considerazione del regime prescelto per la circostanza attenuante concessa. Deve, in conclusione, essere ribadito il principio secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01, in motivazione). Il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena "non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento". (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n'intervenuta prescrizi. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01). 2. Ricorso Alviano. 2.1. Anche il primo motivo di ricorso dedotto dall'Alviano è inammissibile perché proposto in modo non consentito, deducendo un vizio della motivazione perché illogica e non manifestamente illogica, nonché violazione di legge per travisamento del fatto sulla valutazione della condotta posta in essere dall'imputato. In tal senso occorre considerare che è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino, come nel caso in esame, a lamentare genericamente l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza impugnata, senza indicare specificamente illogicità manifeste idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441-01). Nel caso concreto la difesa si è limitata a riproporre le medesime argomentazioni che avevano caratterizzato i motivi di appello, senza confrontarsi con la motivazione della Corte di appello, che, proprio quanto alla posizione dell'Alviano, ha preso in considerazione espressamente le versioni alternative proposte, chiarendo con motivazione ampia ed approfondita, che non si presta a censure, la portata del contributo dei complici del [OSCURATO:PERSONA], il loro concorso nella condotta posta in essere dallo stesso (pag. 10 della sentenza, dove tra l'altro si richiama la particolare incisività della condotta dell'Alviano che nel supportare [OSCURATO:PERSONA] quanto alla limitazione della libertà personale del Terlizzi si faceva da questi consegnare le chiavi della casa e della macchina per perquisirle e cercare di rinvenire il portafogli del [OSCURATO:PERSONA] che asseritamente ritenevano sottratto dal Terlizzi). I motivi così proposti si appalesano inammissibili, dunque, non solo per la loro evidente aspecificità, ma anche perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di appello, connotandosi così per la loro evidente apparenza, omettendo di assolvere alla tipica funzione di critica argomentata della sentenza oggetto di ricorso (ex multis Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01). Né ricorre il dedotto travisamento del fatto quanto alla condotta tenuta dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Anche in questo caso già l'articolazione della deduzione evidenzia la sua manifesta infondatezza. In tal senso occorre osservare che il dedotto travisamento del fatto è stato proposto per la prima volta in sede di legittimità e già per la sua articolazione si presenta del tutto generico. Difatti "travisamento del fatto", è concetto del tutto diverso, però, da quello del travisamento della prova, introdotto quale ulteriore criterio di giudizio della contraddittorietà estrinseca della motivazione dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha esteso l'ambito della deducibilità del vizio di motivazione anche ad «altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame». Detto criterio, infatti, non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento. Ai fini della configurabilità del vizio del travisamento della prova, è altresì necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto chiaro e definito, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione e ixe quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto; va escluso, pertanto, che integri il suddetto difetto un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264481-01; Sez. I, n. 51171 del 11/06/2018, Piccirillo, Rv. 274478-01; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406-01; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702-01; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087-01). Detto vizio, inoltre, può avere rilievo solo quando l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa del dato processuale (Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457-01; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758-01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774-01). Infine quando come nel caso in esame ricorra una c.d. "doppia conforme", il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo quando il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritannente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado ovvero qualora entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite, in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili (ossia in assenza di alcun discrezionale apprezzamento di merito), il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018; Sez. 2, n. 7896 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837). Ciò posto, appare evidente come la deduzione del ricorrente sia sul punto del tutto generica, aspecifica e non puntuale, con evidente inammissibilità della stessa per come articolata, di fatto ancora una volta tendente ad introdurre una inammissibile rilettura nel merito dell'insieme degli elementi probatori acquisiti in giudizio (secondo i principi di diritto già richiamati sub 1). 2.2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Nell'articolare con evidente genericità diverse censure, il ricorrente ha sostenuto la ricorrenza di violazione di legge in ordine alla errata qualificazione giuridica del fatto che doveva essere ritenuto un esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Devono essere su tale tema richiamate le considerazioni sopra esposte al punto 1.2. quanto alla medesima censura articolata dal [OSCURATO:PERSONA]. Né ricorre la lamentata violazione di legge quanto alla dosimetria della pena e concessione dei benefici. Come evidenziato anche per il [OSCURATO:PERSONA] la Corte di appello, richiamando puntualmente la decisione di primo grado, precisando ed evidenziando gli elementi significativi posti a base della scelta sanzionatoria, ha ampiamente motivato sul punto in assenza di illogicità o aporie, non ricorrendo alcuna violazione di legge. Difatti, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01, in motivazione). Il giudice, dunque, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena "non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento". (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n'intervenuta prescrizi. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01). La Corte di appello ha motivato in modo persuasivo su ogni punto nuovamente dedotto in questa sede, in modo del tutto identico al motivo di appello, connotando in modo estremamente negativo le condotte accertate, considerandone la particolare gravità e conseguentemente escludendo anche la concessione di benefici. 3. I ricorsi devono in conclusione essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al
Sentenza Cassazione n. 03516/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris