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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 27680/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 22744-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] individuale R.G.N. 22744/2020 Cron.

Rep.

Ud. 11/05/2022 CC CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 545/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 03/07/2020 R.G.N. 48/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La Corte d’appello di Palermo ha accolto il reclamo di [OSCURATO:SOCIETA]. e, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], di illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato il 22.1.2018.

2. La Corte territoriale ha premesso che il Tribunale aveva dichiarato illegittimo il licenziamento per tardività della contestazione disciplinare e per insussistenza dei fatti contestati; che, in particolare, aveva ritenuto insussistenti i fatti contestati a causa della inutilizzabilità degli atti delle indagini preliminari di cui al procedimento penale aperto nei confronti del Novara; che, comunque, aveva giudicato inattendibili le dichiarazioni testimoniali volte a dimostrare l’illecito disciplinare.

3. La Corte d’appello ha giudicato infondata l'eccezione di tardività della contestazione disciplinare rilevando che, sebbene i fatti contestati risalissero agli anni 2008 – 2012, non era emerso in giudizio che il datore di lavoro ne avesse avuto conoscenza prima del 20.1.2017, quando era stata comunicata alla società la richiesta di rinvio a giudizio contenente la dettagliata descrizione dei fatti di rilevanza penale contestati al Novara; ha ritenuto che la società avesse legittimamente comunicato lavoratore, con nota del 20.3.2017, di riservarsi, in relazione al procedimento penale in corso, “di adottare ogni necessario opportuno provvedimento al momento in cui avrà acquisito gli elementi occorrenti” e quindi, a seguito del rinvio a giudizio disposto dall'autorità giudiziaria, aveva provveduto in data 8.1.2018 alla contestazione disciplinare, seguita dal licenziamento intimato il 22.1.2018.

4. La sentenza impugnata dà atto che al lavoratore era stato contestato di avere eseguito, durante l'orario di lavoro, un allaccio abusivo alla rete idrica pubblica installando in data 3.3.2011 un contatore privato presso il locale denominato [OSCURATO:PERSONA] e ricevendo denaro per il servizio reso; inoltre, di avere ricevuto varie somme di denaro da [OSCURATO:PERSONA] per risolvere il problema del pagamento delle bollette arretrate e di interruzione nell’erogazione dell'acqua.

5. I giudici di appello hanno ritenuto che la contestazione disciplinare fosse specifica e che parte datoriale avesse assolto all'onere di dimostrare la sussistenza dei fatti contestati; che dalla documentazione prodotta, tratta dagli atti del procedimento penale in corso nei confronti del Novara, emergesse in modo inconfutabile la responsabilità del reclamato per le condotte contestate; che tale documentazione fosse utilizzabile quale prova atipica nel giudizio civile; che la condotta addebitata al lavoratore fosse idonea, per la sua gravità, a recidere il vincolo fiduciario.

6. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

La [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

Considerato che:

7. Con il primo motivo di ricorso è dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto storico, risultante dal testo della sentenza e dagli atti processuali, che ha costituito oggetto di discussione tra le parti ed ha carattere decisivo.

8. Si censura la sentenza di reclamo nella parte in cui ha ritenuto che il datore di lavoro avesse avuto conoscenza della condotta disciplinarmente rilevante solo il 20 gennaio 2017, quando fu comunicata alla società la richiesta di rinvio a giudizio del dipendente.

9. Si sostiene che il fatto storico non esaminato dai giudici d'appello sia costituito dalla deposizione testimoniale resa nel processo penale dal direttore generale della società, avv. [OSCURATO:PERSONA] (e trascritta nel ricorso per cassazione), il quale ha dichiarato che la contestazione disciplinare era il frutto di un'indagine interna svolta dalla società.

10. Il motivo è inammissibile.

11. La censura mossa si colloca all’esterno del perimetro segnato dall’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., come definito dalle S.U. di questa Corte con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014, in quanto concerne non l’omesso esame di un fatto, inteso in senso storico fenomenico, avente valoro decisivo ai fini della controversia, bensì la mancata valutazione di una deposizione testimoniale, di per sé non automaticamente idonea a dimostrare circostanze atte a invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle risultanze istruttorie su cui si è basato il convincimento del giudice di merito.

Ciò a maggior ragione nel caso in esame, in cui la deposizione trascritta non reca una descrizione completa e puntuale della “indagine interna” che l’attuale ricorrente assume effettuata dalla società, né specifica la collocazione temporale della stessa.

12. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la nullità della sentenza per travisamento della prova.

13. Si sostiene che l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, sulla avvenuta conoscenza dei fatti da parte della società solo con la comunicazione della richiesta di rinvio a giudizio del Novara, sia contraddetta dalle emergenze processuali e in particolare dalla diversa informazione probatoria ricavabile dalla deposizione del direttore generale della società (di cui al primo motivo di ricorso), nonché dal verbale di sommarie informazioni testimoniali rese nel procedimento penale da [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dichiarato di aver svolto accertamenti su incarico dell'azienda.

14. Il motivo è inammissibile, oltre che per le ragioni già esposte sul primo motivo, in quanto censura nella sostanza la selezione e la valutazione delle prove raccolte, che spetta indiscutibilmente al giudice di merito.

15. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 7, l. n. 300 del 1970 e degli artt. 1175 e 1375 cod. civ.

16. Si osserva che, ove anche si facesse coincidere la conoscenza dei fatti di rilievo disciplinare con la comunicazione alla società della richiesta di rinvio a giudizio (20.1.2017), il principio di immediatezza della contestazione disciplinare sarebbe ugualmente violato in quanto la Corte di appello ha dato maggior peso alle esigenze di certezza del datore di lavoro sui fatti da contestare, anziché al diritto di difesa del lavoratore e alla tutela dell'affidamento di questi sulla rinuncia del datore all'esercizio del potere disciplinare.

Si rileva che tra il momento di commissione dei fatti e la loro contestazione sono trascorsi circa dieci anni, che già nei primi mesi del 2017 la società era a conoscenza del procedimento penale e, per quanto esposto nei precedenti motivi di ricorso, aveva compiuto una propria indagine interna e che il lasso di tempo intercorso fino alla contestazione disciplinare (8.1.2018) ha precluso al dipendente un effettivo esercizio del diritto di difesa.

16. Il motivo non può trovare accoglimento.

17. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, in materia di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro, in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo l’addebito non grave o comunque non meritevole della massima sanzione (Cass. n. 19115 del 2013; Cass. n. 15649 del 2010; Cass. n. 19424 del 2005; Cass. n. 11100 del 2006 ) .

Si è inoltre sottolineato come il criterio dell'immediatezza, esplicazione del generale precetto di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto di lavoro, vada inteso in senso relativo, potendo, nei casi concreti, esser compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, necessario per l'accertamento e la valutazione dei fatti, specie quando il comportamento del lavoratore consista in una serie di atti convergenti in un'unica condotta, ed implichi pertanto una valutazione globale ed unitaria, ovvero quando la complessità dell'organizzazione aziendale e della relativa scala gerarchica comportino la mancanza di un diretto contatto del dipendente con la persona titolare dell'organo abilitato ad esprimere la volontà imprenditoriale di recedere, sicché risultano ritardati i tempi di percezione e di accertamento dei fatti e, quindi, di adozione dei relativi provvedimenti (Cass. n. 15649 del 2010; Cass. n. 22066 del 2007; Cass. n. 19159 del 2006; Cass. n. 6228 del 2004; n. 1562 del 2003; Cass. n. 12141 del 2003).

Va segnalato che, sempre secondo consolidato orientamento di questa Corte, la valutazione relativa alla tempestività della contestazione costituisce giudizio di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivato (Cass. n. 19115 del 2013 ed altre sopra citate).

18. Nel caso in esame, la Corte di merito, richiamando uno specifico precedente di legittimità (Cass. n. 25686 del 2014, non massimata), ha giudicato legittimo il differimento della contestazione disciplinare fino al rinvio al giudizio del dipendente nel procedimento penale in ragione del fatto che la società datrice di lavoro non disponesse di poteri d'indagine utili ad accertare i fatti compiuti dai lavoratori al di fuori dei locali aziendali, come nel caso di specie; ha inoltre sottolineato come la società datoriale tempestivamente, e cioè con nota del 20.3.2017, avesse informato il lavoratore della riserva di contestazione disciplinare.

19. Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto provati gli addebiti mossi al Novara attraverso un generico richiamo agli elementi probatori raccolti e senza una approfondita disamina e un adeguato vaglio critico degli stessi.

20. Il motivo è inammissibile.

21. La motivazione della sentenza impugnata, come sopra riassunta, soddisfa ampiamente il cd. minimo costituzionale (v.

Cass. nn. 8053 e 8054 del 2014) e la censura investe esplicitamente la valutazione delle prove, al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.

22. Con il quinto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 116 cod. proc. civ., 64, 350, 213, 267, 268, 271 cod. proc. pen. 23.

Si censura la sentenza d'appello per aver utilizzato il criterio del prudente apprezzamento delle prove, di cui all'art. 116 cit., per valutare i verbali di sommarie informazioni rese nel procedimento penale, senza attenersi al principio secondo cui tale apprezzamento può esplicarsi sugli atti di indagine preliminare solo ove essi siano stati legittimamente disposti ed acquisiti, nel rispetto delle norme processuali e costituzionali.

Si assume che gli atti del procedimento penale utilizzati dalla Corte d'appello fossero relativi a dichiarazioni, nonché a trascrizioni di intercettazioni audio e video e a verbali di riconoscimento fotografico, disposti in violazione delle norme del processo penale.

24. Il motivo è infondato poiché la Corte d’appello ha deciso conformemente ai precedenti di legittimità secondo cui il giudice di merito può utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche gli elementi istruttori raccolti in un processo tra le parti o altre parti, sempre che siano acquisiti al giudizio della cui cognizione è investito; ne consegue che è irrilevante l'inutilizzabilità nel diverso grado o nel distinto processo di provenienza, poiché a rilevare è l'effettiva utilizzabilità dell'elemento istruttorio nella causa in cui esso viene acquisito (v.

Cass. n. 31312 del 2021).

Si è ulteriormente precisato che le sommarie informazioni assunte durante la fase delle indagini preliminari, ritualmente acquisite nel contraddittorio delle parti, sono liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art.116 c.p.c., non essendo a tal fine necessario che i dichiaranti abbiano prestato giuramento, in quanto nel sistema processuale manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche (v.

Cass. n. 18025 del 2019; n. 1593 del 2017).

25. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.

26. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza.

27. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22744-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] individuale R.G.N. 22744/2020 Cron. Rep. Ud. 11/05/2022 CC CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 545/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 03/07/2020 R.G.N. 48/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Palermo ha accolto il reclamo di [OSCURATO:SOCIETA]. e, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], di illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato il 22.1.2018. 2. La Corte territoriale ha premesso che il Tribunale aveva dichiarato illegittimo il licenziamento per tardività della contestazione disciplinare e per insussistenza dei fatti contestati; che, in particolare, aveva ritenuto insussistenti i fatti contestati a causa della inutilizzabilità degli atti delle indagini preliminari di cui al procedimento penale aperto nei confronti del Novara; che, comunque, aveva giudicato inattendibili le dichiarazioni testimoniali volte a dimostrare l’illecito disciplinare. 3. La Corte d’appello ha giudicato infondata l'eccezione di tardività della contestazione disciplinare rilevando che, sebbene i fatti contestati risalissero agli anni 2008 – 2012, non era emerso in giudizio che il datore di lavoro ne avesse avuto conoscenza prima del 20.1.2017, quando era stata comunicata alla società la richiesta di rinvio a giudizio contenente la dettagliata descrizione dei fatti di rilevanza penale contestati al Novara; ha ritenuto che la società avesse legittimamente comunicato lavoratore, con nota del 20.3.2017, di riservarsi, in relazione al procedimento penale in corso, “di adottare ogni necessario opportuno provvedimento al momento in cui avrà acquisito gli elementi occorrenti” e quindi, a seguito del rinvio a giudizio disposto dall'autorità giudiziaria, aveva provveduto in data 8.1.2018 alla contestazione disciplinare, seguita dal licenziamento intimato il 22.1.2018. 4. La sentenza impugnata dà atto che al lavoratore era stato contestato di avere eseguito, durante l'orario di lavoro, un allaccio abusivo alla rete idrica pubblica installando in data 3.3.2011 un contatore privato presso il locale denominato [OSCURATO:PERSONA] e ricevendo denaro per il servizio reso; inoltre, di avere ricevuto varie somme di denaro da [OSCURATO:PERSONA] per risolvere il problema del pagamento delle bollette arretrate e di interruzione nell’erogazione dell'acqua. 5. I giudici di appello hanno ritenuto che la contestazione disciplinare fosse specifica e che parte datoriale avesse assolto all'onere di dimostrare la sussistenza dei fatti contestati; che dalla documentazione prodotta, tratta dagli atti del procedimento penale in corso nei confronti del Novara, emergesse in modo inconfutabile la responsabilità del reclamato per le condotte contestate; che tale documentazione fosse utilizzabile quale prova atipica nel giudizio civile; che la condotta addebitata al lavoratore fosse idonea, per la sua gravità, a recidere il vincolo fiduciario. 6. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. Considerato che: 7. Con il primo motivo di ricorso è dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto storico, risultante dal testo della sentenza e dagli atti processuali, che ha costituito oggetto di discussione tra le parti ed ha carattere decisivo. 8. Si censura la sentenza di reclamo nella parte in cui ha ritenuto che il datore di lavoro avesse avuto conoscenza della condotta disciplinarmente rilevante solo il 20 gennaio 2017, quando fu comunicata alla società la richiesta di rinvio a giudizio del dipendente. 9. Si sostiene che il fatto storico non esaminato dai giudici d'appello sia costituito dalla deposizione testimoniale resa nel processo penale dal direttore generale della società, avv. [OSCURATO:PERSONA] (e trascritta nel ricorso per cassazione), il quale ha dichiarato che la contestazione disciplinare era il frutto di un'indagine interna svolta dalla società. 10. Il motivo è inammissibile. 11. La censura mossa si colloca all’esterno del perimetro segnato dall’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., come definito dalle S.U. di questa Corte con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014, in quanto concerne non l’omesso esame di un fatto, inteso in senso storico fenomenico, avente valoro decisivo ai fini della controversia, bensì la mancata valutazione di una deposizione testimoniale, di per sé non automaticamente idonea a dimostrare circostanze atte a invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle risultanze istruttorie su cui si è basato il convincimento del giudice di merito. Ciò a maggior ragione nel caso in esame, in cui la deposizione trascritta non reca una descrizione completa e puntuale della “indagine interna” che l’attuale ricorrente assume effettuata dalla società, né specifica la collocazione temporale della stessa. 12. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la nullità della sentenza per travisamento della prova. 13. Si sostiene che l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, sulla avvenuta conoscenza dei fatti da parte della società solo con la comunicazione della richiesta di rinvio a giudizio del Novara, sia contraddetta dalle emergenze processuali e in particolare dalla diversa informazione probatoria ricavabile dalla deposizione del direttore generale della società (di cui al primo motivo di ricorso), nonché dal verbale di sommarie informazioni testimoniali rese nel procedimento penale da [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dichiarato di aver svolto accertamenti su incarico dell'azienda. 14. Il motivo è inammissibile, oltre che per le ragioni già esposte sul primo motivo, in quanto censura nella sostanza la selezione e la valutazione delle prove raccolte, che spetta indiscutibilmente al giudice di merito. 15. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 7, l. n. 300 del 1970 e degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. 16. Si osserva che, ove anche si facesse coincidere la conoscenza dei fatti di rilievo disciplinare con la comunicazione alla società della richiesta di rinvio a giudizio (20.1.2017), il principio di immediatezza della contestazione disciplinare sarebbe ugualmente violato in quanto la Corte di appello ha dato maggior peso alle esigenze di certezza del datore di lavoro sui fatti da contestare, anziché al diritto di difesa del lavoratore e alla tutela dell'affidamento di questi sulla rinuncia del datore all'esercizio del potere disciplinare. Si rileva che tra il momento di commissione dei fatti e la loro contestazione sono trascorsi circa dieci anni, che già nei primi mesi del 2017 la società era a conoscenza del procedimento penale e, per quanto esposto nei precedenti motivi di ricorso, aveva compiuto una propria indagine interna e che il lasso di tempo intercorso fino alla contestazione disciplinare (8.1.2018) ha precluso al dipendente un effettivo esercizio del diritto di difesa. 16. Il motivo non può trovare accoglimento. 17. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, in materia di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro, in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo l’addebito non grave o comunque non meritevole della massima sanzione (Cass. n. 19115 del 2013; Cass. n. 15649 del 2010; Cass. n. 19424 del 2005; Cass. n. 11100 del 2006 ) . Si è inoltre sottolineato come il criterio dell'immediatezza, esplicazione del generale precetto di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto di lavoro, vada inteso in senso relativo, potendo, nei casi concreti, esser compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, necessario per l'accertamento e la valutazione dei fatti, specie quando il comportamento del lavoratore consista in una serie di atti convergenti in un'unica condotta, ed implichi pertanto una valutazione globale ed unitaria, ovvero quando la complessità dell'organizzazione aziendale e della relativa scala gerarchica comportino la mancanza di un diretto contatto del dipendente con la persona titolare dell'organo abilitato ad esprimere la volontà imprenditoriale di recedere, sicché risultano ritardati i tempi di percezione e di accertamento dei fatti e, quindi, di adozione dei relativi provvedimenti (Cass. n. 15649 del 2010; Cass. n. 22066 del 2007; Cass. n. 19159 del 2006; Cass. n. 6228 del 2004; n. 1562 del 2003; Cass. n. 12141 del 2003). Va segnalato che, sempre secondo consolidato orientamento di questa Corte, la valutazione relativa alla tempestività della contestazione costituisce giudizio di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivato (Cass. n. 19115 del 2013 ed altre sopra citate). 18. Nel caso in esame, la Corte di merito, richiamando uno specifico precedente di legittimità (Cass. n. 25686 del 2014, non massimata), ha giudicato legittimo il differimento della contestazione disciplinare fino al rinvio al giudizio del dipendente nel procedimento penale in ragione del fatto che la società datrice di lavoro non disponesse di poteri d'indagine utili ad accertare i fatti compiuti dai lavoratori al di fuori dei locali aziendali, come nel caso di specie; ha inoltre sottolineato come la società datoriale tempestivamente, e cioè con nota del 20.3.2017, avesse informato il lavoratore della riserva di contestazione disciplinare. 19. Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto provati gli addebiti mossi al Novara attraverso un generico richiamo agli elementi probatori raccolti e senza una approfondita disamina e un adeguato vaglio critico degli stessi. 20. Il motivo è inammissibile. 21. La motivazione della sentenza impugnata, come sopra riassunta, soddisfa ampiamente il cd. minimo costituzionale (v. Cass. nn. 8053 e 8054 del 2014) e la censura investe esplicitamente la valutazione delle prove, al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. 22. Con il quinto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 116 cod. proc. civ., 64, 350, 213, 267, 268, 271 cod. proc. pen. 23. Si censura la sentenza d'appello per aver utilizzato il criterio del prudente apprezzamento delle prove, di cui all'art. 116 cit., per valutare i verbali di sommarie informazioni rese nel procedimento penale, senza attenersi al principio secondo cui tale apprezzamento può esplicarsi sugli atti di indagine preliminare solo ove essi siano stati legittimamente disposti ed acquisiti, nel rispetto delle norme processuali e costituzionali. Si assume che gli atti del procedimento penale utilizzati dalla Corte d'appello fossero relativi a dichiarazioni, nonché a trascrizioni di intercettazioni audio e video e a verbali di riconoscimento fotografico, disposti in violazione delle norme del processo penale. 24. Il motivo è infondato poiché la Corte d’appello ha deciso conformemente ai precedenti di legittimità secondo cui il giudice di merito può utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche gli elementi istruttori raccolti in un processo tra le parti o altre parti, sempre che siano acquisiti al giudizio della cui cognizione è investito; ne consegue che è irrilevante l'inutilizzabilità nel diverso grado o nel distinto processo di provenienza, poiché a rilevare è l'effettiva utilizzabilità dell'elemento istruttorio nella causa in cui esso viene acquisito (v. Cass. n. 31312 del 2021). Si è ulteriormente precisato che le sommarie informazioni assunte durante la fase delle indagini preliminari, ritualmente acquisite nel contraddittorio delle parti, sono liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art.116 c.p.c., non essendo a tal fine necessario che i dichiaranti abbiano prestato giuramento, in quanto nel sistema processuale manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche (v. Cass. n. 18025 del 2019; n. 1593 del 2017). 25. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto. 26. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza. 27. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge
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