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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2024

Cassazione n. 18568/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 147) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti è inammissibile; perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto attinenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logico-giuridici rinvenibili nella presente sede.

I giudici di merito hanno logicamente escluso la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., avendo accertato che l'imputato era stato trovato in possesso di gr. 18,5 di cocaina suddivisi in 28 involucri e visto cedere ad altra persona sostanza stupefacente del tipo hashish, alla presenza di un minore, elementi che sono stati ritenuti idonei a connotare in termini di seria gravità il fatto.

La recidiva è stata riconosciuta a seguito della maggiore capacità a delinquere dimostrata mediante l'attività di vendita dello stupefacente e di illecita detenzione in presenza di un minore, in relazione al precedente penale specifico.

Anche la pena risulta determinata sulla base di criteri rispettosi dell'art. 133 cod. pen., con valutazione congrua e non arbitraria, come tale insindacabile in cassazione.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il pi-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 147) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti è inammissibile; perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto attinenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logico-giuridici rinvenibili nella presente sede. I giudici di merito hanno logicamente escluso la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., avendo accertato che l'imputato era stato trovato in possesso di gr. 18,5 di cocaina suddivisi in 28 involucri e visto cedere ad altra persona sostanza stupefacente del tipo hashish, alla presenza di un minore, elementi che sono stati ritenuti idonei a connotare in termini di seria gravità il fatto. La recidiva è stata riconosciuta a seguito della maggiore capacità a delinquere dimostrata mediante l'attività di vendita dello stupefacente e di illecita detenzione in presenza di un minore, in relazione al precedente penale specifico. Anche la pena risulta determinata sulla base di criteri rispettosi dell'art. 133 cod. pen., con valutazione congrua e non arbitraria, come tale insindacabile in cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il pi-