CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2023
Cassazione n. 49563/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti ed il provvedimento impugnato; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il "motivo nuovo" presentato il 16 novembre 2023 con cui si insiste nell'accoglimento del ricorso, confutando le ragioni esposte nel provvedimento con il quale è stata disposta la fissazione in Settima Sezione del procedimento con preavviso dei motivi di inammissibilità. OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura di abnormità il provvedimento del Giudice delle indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile anche perché teso ad impugnare provvedimento non ricorribile per cassazione alla luce dell'insussistente abnormità; ritenuto che, invero, il ricorrente si limita a contestare il provvedimento con il quale è stata disposta l'imputazione coatta nei confronti del medesimo per il delitto di calunnia ex art. 368 cod. pen. ai danni di [OSCURATO:PERSONA], nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 479 cod. pen. laddove lo stesso provvedimento non avrebbe disposto anche in ordine ad altro procedimento riunito ed in merito al quale era stata presentata congiunta richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero e nel quale il ricorrente, quale querelante, avrebbe rivestito il ruolo di persona offesa per la calunnia asseritamente connessa alle dichiarazioni rese da Bauleo, Pulcino e Massaro che avrebbero determinato la falsa accusa nei confronti del ricorrente per cui pende giudizio; ritenuto che ciò che in questa sede rileva è esclusivamente il tenore del provvedimento impugnato che risulta ben definito in ordine all'identità degli indagati, della parte offesa ed agli ipotizzati reati di calunnia e falso, a nulla rilevando che lo stesso provvedimento non abbia deciso, contestualmente, in ordine ad altre vicende che concernono altri indagati, differente parte offesa e distinto reato che, proprio perché non ricompreso nel provvedimento in questione, non può formare oggetto di impugnazione; rilevato, infatti, che manifestamente infondata risulta l'ipotizzata stasi del procedimento afferente al procedimento riunito ed oggetto di cumulativa richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero (che comunque non può certo essere impugnato con richiesta di annullamento del provvedimento con cui è stata disposta l'imputazione coatta per distinti fatti e indagati), permanendo in capo al Giudice il dovere di provvedere su ogni parte della richiesta ed in capo alle parti il potere di impulso in ordine al provvedimento se del caso omesso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.