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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 24 maggio 2021

Cassazione n. 39005/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 del TRIBUNALE di LA SPEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, nonché le conclusioni della parte civile che ha depositato nota spese e ha concluso per la conferma della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata il 17/01/2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza del 24/05/2021 con la quale il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di lesioni volontarie ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile.

2. Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Avellino ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore AVV. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo denuncia la mancata declaratoria di nullità della sentenza di primo grado e l'abnormità del dispositivo riportato nella sentenza depositata, concernente una persona diversa dall'imputato e un reato diverso da quello ascrittogli.

2.2. Il secondo motivo lamenta il mancato riconoscimeni:o della ricorrenza di un'ipotesi di abuso del processo in relazione ai plurimi episodi di mala gestio del giudice di primo grado, quali l'acquisizione di un'annotazione di polizia giudiziaria in assenza del consenso delle parti, il mancato esame della teste Polidoro, l'impossibilità per il difensore di concludere la propria discussione finale, sospesa ai sensi dell'art. 523, comma 6, cod. proc. pen. e mai conclusa (senza tener conto della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] escusso ex art. 507 cod. proc. pen.).

2.3. Il terzo motivo denuncia manifesta illogicità della motivazione relativamente all'attribuzione all'imputato della condotta subka dalla persona offesa.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; per la parte civile, il difensore ha depositato nota spese e ha concluso per la conferma della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.2.

Il primo motivo è manifestamente infondato, al lume del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale la difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, ma, prevalendo il dispositivo di udienza, detta difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale (Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Giugovaz, Rv. 269852); correzione alla quale ha proceduto il giudice di appello.

3. Il secondo motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata ha riconosciuto l'inutilizzabilità - fatta eccezione per la parte descrittiva dello stato dei luoghi - dell'annotazione di polizia giudiziaria erroneamente acquisita dal giudice di pace in assenza del consenso delle parti.

Nel resto, ha rilevato che la gestione del dibattimento da parte del Giudice di pace non ha dato luogo a nullità, rilievo, questo, non contrastato puntualmente dal ricorso, che, pertanto, sul punto è del tutto aspecifico.

Quanto alla lamentata impossibilità per il difensore di concludere la propria discussione finale, lo stesso atto di appello, così come riportato nel ricorso, dà atto che - dopo che in una precedente udienza era stato concesso un termine per eventuali memorie illustrative - all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo le repliche delle parti, fu pronunciata la sentenza.

Quanto alla teste asseritamente pretermessa, il ricorso neppure deduce di averne chiesto l'esame in sede di rinnovazione in appello dell'istruzione dibattimentale, il che esclude, all'evidenza, il vulnus alla difesa lamentato dal ricorso.

Manifestamente infondato, infine, è il riferimento all'abuso del processo, che, secondo l'insegnamento delle Sezioni unite, consiste in un vizio, per sviamento, della funzione, ovvero in una frode alla funzione, e si realizza allorchè un diritto o una facoltà processuali sono esercitati per scopi diversi da quelli per i quali l'ordinamento processuale astrattamente li riconosce all'imputato, il quale non può in tale caso invocare la tutela di interessi che non sono stati lesi e che non erano in realtà effettivamente perseguiti (Sez.

U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi, Rv. 251496): ipotesi, questa dell'abuso del processo, all'evidenza estranea alle denunciate anomalie nella gestione del processo da parte del giudice di primo grado.

4. Il terzo motivo è inammissibile, perché, nel titolo così come nello svolgimento argonnentativo, denuncia vizi di motivazione, laddove a norma dell'art. 39-bis, d.

Igs. 28 agosto 2000, n. 274, nel procedimento per reati di competenza del giudice di appello, contro la sentenza pronunciata in grado di appello non può essere dedotto siffatto vizio.5.

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimità dalla parte civile, liquidate, anche alla luce della nota spese depositata, come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 del TRIBUNALE di LA SPEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, nonché le conclusioni della parte civile che ha depositato nota spese e ha concluso per la conferma della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 17/01/2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza del 24/05/2021 con la quale il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di lesioni volontarie ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile. 2. Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Avellino ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore AVV. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia la mancata declaratoria di nullità della sentenza di primo grado e l'abnormità del dispositivo riportato nella sentenza depositata, concernente una persona diversa dall'imputato e un reato diverso da quello ascrittogli. 2.2. Il secondo motivo lamenta il mancato riconoscimeni:o della ricorrenza di un'ipotesi di abuso del processo in relazione ai plurimi episodi di mala gestio del giudice di primo grado, quali l'acquisizione di un'annotazione di polizia giudiziaria in assenza del consenso delle parti, il mancato esame della teste Polidoro, l'impossibilità per il difensore di concludere la propria discussione finale, sospesa ai sensi dell'art. 523, comma 6, cod. proc. pen. e mai conclusa (senza tener conto della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] escusso ex art. 507 cod. proc. pen.). 2.3. Il terzo motivo denuncia manifesta illogicità della motivazione relativamente all'attribuzione all'imputato della condotta subka dalla persona offesa. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; per la parte civile, il difensore ha depositato nota spese e ha concluso per la conferma della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo è manifestamente infondato, al lume del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale la difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, ma, prevalendo il dispositivo di udienza, detta difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale (Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Giugovaz, Rv. 269852); correzione alla quale ha proceduto il giudice di appello. 3. Il secondo motivo è inammissibile. La sentenza impugnata ha riconosciuto l'inutilizzabilità - fatta eccezione per la parte descrittiva dello stato dei luoghi - dell'annotazione di polizia giudiziaria erroneamente acquisita dal giudice di pace in assenza del consenso delle parti. Nel resto, ha rilevato che la gestione del dibattimento da parte del Giudice di pace non ha dato luogo a nullità, rilievo, questo, non contrastato puntualmente dal ricorso, che, pertanto, sul punto è del tutto aspecifico. Quanto alla lamentata impossibilità per il difensore di concludere la propria discussione finale, lo stesso atto di appello, così come riportato nel ricorso, dà atto che - dopo che in una precedente udienza era stato concesso un termine per eventuali memorie illustrative - all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo le repliche delle parti, fu pronunciata la sentenza. Quanto alla teste asseritamente pretermessa, il ricorso neppure deduce di averne chiesto l'esame in sede di rinnovazione in appello dell'istruzione dibattimentale, il che esclude, all'evidenza, il vulnus alla difesa lamentato dal ricorso. Manifestamente infondato, infine, è il riferimento all'abuso del processo, che, secondo l'insegnamento delle Sezioni unite, consiste in un vizio, per sviamento, della funzione, ovvero in una frode alla funzione, e si realizza allorchè un diritto o una facoltà processuali sono esercitati per scopi diversi da quelli per i quali l'ordinamento processuale astrattamente li riconosce all'imputato, il quale non può in tale caso invocare la tutela di interessi che non sono stati lesi e che non erano in realtà effettivamente perseguiti (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi, Rv. 251496): ipotesi, questa dell'abuso del processo, all'evidenza estranea alle denunciate anomalie nella gestione del processo da parte del giudice di primo grado. 4. Il terzo motivo è inammissibile, perché, nel titolo così come nello svolgimento argonnentativo, denuncia vizi di motivazione, laddove a norma dell'art. 39-bis, d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274, nel procedimento per reati di competenza del giudice di appello, contro la sentenza pronunciata in grado di appello non può essere dedotto siffatto vizio.5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimità dalla parte civile, liquidate, anche alla luce della nota spese depositata, come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in c