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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23583/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce l'erronea valutazione dell'intervenuta aboliti° criminis e la mancata riqualificazione del fatto nell'art. 316-ter cod. pen., nonché il vizio di motivazione in ordine al diniego della circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, per un verso, ha richiamato il costante orientamento di questa Sezione, avallato dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 54 del 2024), a tenore del quale l'abrogazione, a far data dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], del delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della lex mitior, altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Picciano, Rv. 285964; Sez. 3, n. 39155 del 24/09/2024, Manco, Rv. 286951 - 01); per altro verso, ha correttamente ribadito la specialità del delitto di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 rispetto alla generale fattispecie di cui all'art. 316- ter cod. pen., in quanto la prima norma incriminatrice si riferisce a una peculiare erogazione da parte dello Stato, ossia il reddito di cittadinanza, e, inoltre, anticipa la soglia della punibilità al fatto di rendere o utilizzare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero di omettere informazioni dovute, laddove, poi, l'ottenere indebitamente il beneficio in esame non è elemento costitutivo del fatto, ma rappresenta la finalità verso cui è protesa la volontà dell'agente, integrante il dolo specifico; per altro verso ancora, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, ha applicato le circostanze attenuanti generiche (cfr. p. 5 della sentenza impugnata); rilevato che il ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], pure nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione e la violazione della legge penale in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo, è inammissibile perché la questione non era stata devoluta con l'appello sicché essa, implicando valutazione di carattere fattuale, non può essere dedotta, per la prima volta, nel giudizio di legittimità; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce l'erronea valutazione dell'intervenuta aboliti° criminis e la mancata riqualificazione del fatto nell'art. 316-ter cod. pen., nonché il vizio di motivazione in ordine al diniego della circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, per un verso, ha richiamato il costante orientamento di questa Sezione, avallato dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 54 del 2024), a tenore del quale l'abrogazione, a far data dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], del delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della lex mitior, altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Picciano, Rv. 285964; Sez. 3, n. 39155 del 24/09/2024, Manco, Rv. 286951 - 01); per altro verso, ha correttamente ribadito la specialità del delitto di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 rispetto alla generale fattispecie di cui all'art. 316- ter cod. pen., in quanto la prima norma incriminatrice si riferisce a una peculiare erogazione da parte dello Stato, ossia il reddito di cittadinanza, e, inoltre, anticipa la soglia della punibilità al fatto di rendere o utilizzare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero di omettere informazioni dovute, laddove, poi, l'ottenere indebitamente il beneficio in esame non è elemento costitutivo del fatto, ma rappresenta la finalità verso cui è protesa la volontà dell'agente, integrante il dolo specifico; per altro verso ancora, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, ha applicato le circostanze attenuanti generiche (cfr. p. 5 della sentenza impugnata); rilevato che il ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], pure nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione e la violazione della legge penale in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo, è inammissibile perché la questione non era stata devoluta con l'appello sicché essa, implicando valutazione di carattere fattuale, non può essere dedotta, per la prima volta, nel giudizio di legittimità; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
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