CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 dicembre 2022
Cassazione n. 00197/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19786-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge; -ricorrente non costituito - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; -controricorrente - Sez. VI –RG19786/2021 camera di consiglio14.12.2022 avverso l'ordinanza n. RG 194/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 06/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 11/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ―E’ stata impugnat a per cassazione l’ordinanza del Tribunale di Bologna; con tale provvedimento il detto Tribunalesi è pronunciato sul diniego del rinnovo, da parte della competente Commissione territoriale, del permesso di soggiornorilasciato a [OSCURATO:PERSONA]. 2. ― Al ricorso, proposto da quest’ultimo , resist e , con controricorso,il Ministero dell’interno. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Come eccepito dall’Amministrazione , il ricorso è improcedibile. 2. ― Esso non è stato depositato:il che emerge pureda annotazione della cancelleria apposta sulla copertina del fascicolo. Trova conseguentemente applicazione il disposto dell’art. 369 c.p.c.. Non rileva che parte controricorrente abbia mancato di eccepire l’improcedibilità: infatti, il principio di sanatoria per acquiescenza della controparte vale solo per la forma degli atti processuali, non per l'osservanza dei termini perentori stabiliti per il loro compimento;con la conseguenza che deve essere dichiarato improcedibile il ricorso per cassazioneche non sia stato depositato nel termine di cui al ci t. art 369, anche se nel controricorso non sia stata sollevata la relativa eccezione (Cass. Sez. U. 5 dicembre 1977, n. 5268). Sez. VI –RG19786/2021 camera di consiglio14.12.2022 3. ― Le spese del giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, n