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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 36173/2023

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la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 aprile 1958; avverso la sentenza n. 575/22 del Tribunale di Civitavecchia dei 4 aprile 2022; lett: gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] In data 4 aprile 2022, con sentenza del Tribunale di Civitavecchia„ [OSCURATO:PERSONA], imputato, in qualità di rappresentante legale de "[OSCURATO:PERSONA]", del reato previsto dagli artt. 5, comma 1, lett. c), e 6

I. n. 283 del 1962, è stato condannato dila pena di elnU 1.000, 00 di dfnMelldd.

La sentenza di primo grado è stata impugnata dal difensore di fiducia del Carpita, con io strumento dell'appello, avendo quello formulato tre motivi di doglianza.

Con il primo„ attinente alla affermazione della responsabilità penale del ricorrente, è stata dedotta la contraddittorietà ed incongruenza logica della motivazione resa in ordine alla ritenuta sussistenza della colpevolezza deirimputato; in particolare, il Tribunale di Civitavecchia non avrebbe considerato come i! venditore del prodotto alimentare non disponga ne possa disporre di strumenti per verificare IA presenza in esso di cariche microbiche superiori ai limiti richiamati dall'art. 5, comma 1, lett. c) della legge n. 283 del 2000; dai che discenderebbe l'impossibilità di ritenere la coipevolezza deiia re,r-tel rd-}, e-1,1 LUI Nella specie, dalle risultanze dibattimentali sarebbe emerso che il prodotto ittico sequestrato era ben conservato in una cella frigo ed era stato acquistato lo stesso giorno dell'accertamento.

Col secondo motivo di ricorso, è stata invocata l'applicazione dell'art. 131- bis cod. pen., ricorrendone - ritiene il ricorrente tutti i presupposti.

Col terzo motivo, la difesa del Carpita ha lamentato che la pena, a suo avviso eccessiva, sarebbe stata motivata dal Tribunale di Civitavec:chia solo con ricorso a clausole di stile, ne ha, perciò, chiesto la rideterminazione nei minimi edittali.

Con memoria del 13 marzo 2023, la difesa del ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie lagnanze, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Deve, preliminarmente, darsi atto che, essendo stato il Carpita condannato esclusivamente alla pena dell'ammenda, la sentenza emessa a suo carico non è suscettibile di essere gravata di appello; pertanto, la impugnazione presentala dalla difesa dell'imputalo nella forma dei gravame, deve essere convertita in ricorso per rnccn7ione, essendo, tuttavia, la stessa soggetta ai limiti contenutistici previsti per tale forma di impugnazione.

Il ricorso proposto è inammissibile e, pertanto, lo stesso IDer tale deve essere dichiarato.

Come è noto la disciplina in materia di tutela della genuinità dei prodotti alimentari posti in commercio, dettata specificamente dalla legge n. 283 del 1962 e sue successive modificazioni, prevede, all'art. 19 di detta legge, una speciale disposizione atta ad esentare chi, come l'attuale ricorrente, sia semplicemente il suuuetto che pone in commercio il prodotto alimentare che presenti le caratteristiche che la citata disciplina sanziona penalmente; questi, infatti, e escluso dal raggio di applicazione della normativa in questione in quanto tratti, :n tal rnodo volendo intendere le varie condotte conside:rate IIC disposizioni incriminatrici, "prodotti in confezioni originali"; tale indicazione normativa è stata interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice nei senso che per "confezione originale" si intende ogni recipiente o contenitore chiuso, destinato a garantire l'integrità originaria della sostanza alimentare da qualsiasi manomissione ed ad essere aperto esclusivamente dal consumatore, con il corollario che, quando i prodotti alimentari non sono confezionati in involucri o recipienti sigillati, che non ne consentono l'analisi senza il loro deterioramento o la loro distruzione, il commerciante risponde a titolo di colpa della non corrispondenza del prodotto alimentare alla norma di legge (Corte di cassazione, Sezione III penale, 7 febbraio 2013, n. 5975).

Ciò posto, non risultando che i prodotti alimentari, costituiti da mitili, rinvenuti presso l'esercizio commerciale gestito dalla società della quale il Carpita i= il itzirile ranprenc$2ntill-P rndstrsserd Fii r>r›tteristirhe ti impaccbettampnto, ia dognanza in ordine all'insussistenza del fatto dedotta dal ricorrente come primo motivo di ricorso non ha ragion d'essere, essendo fattore sicuramente inidoneo a eiidere la colpa dello stesso la circostanza che egli abbia na!rn,ntn con s " rv, at ,„ c o 4-4-2 re, rir-14-t-, i ... m^ rti-i4-4-; e, n, r-k eei en Fesr," i i I !../. i1/4„ C. L.11, .U. i in aradd di svolgere dea!' accurati controlli sulla contaminazione batterica presente o meno sugli stessi, dovendosi ritenere che, chi intenda esercitare un determinato commercio; debba dotarsi dei mezzi idonei acciocché quest'ultimo ve a07-, essEnd.:. cd; pose., U' 1W weiio per ii Tf:. il comportamento di chi, non essendo in grado di svninere opportuni coni-mon, si assuma rischio di acquistare per la rivendita prodotti alimentari contaminati.

Quanto ai secondo motivo di impugnazione, coi quale il ricorrente si è doluto della mancata qualificazione del fatto nell'ambito della fattispecie non J unibile per effetto dell'art. 131-bis cod. pen., si rile-va che la doglianza è, in questa sede di legittimità, inammissibile.

Deve, infatti, rilevarsi che la questione ora dedotta, e presentata all'attenzione dell'organo giudicante in conformità dello strumento processuale deirappeilo, erroneamente, prescelto dalia difesa dei ricorrente onde insorgere rne-tfrn cenni-nr,,ndi nrirrIn ne-nr4r% prr c.rn neenliii-nrneAnte. nr,c4-rs nitinenrYien n ,1 del Tribunale; fatta qiipqtg prpmpgg ; deve altresì, rilevarsi che sulla astratt a ammissibilità della causa di non punibilità non ha in alcun modo inciso la non trascurabile modifica che all'istituto della non punibilità per la particolare tenuità dei fatto e 7,101,71 1-1LO ''""" UCile3 E7. n i .'4_1e.1 C_Hi IGS n. l'i_ 1,7%1 9022; sulla base di tali considerazioni deve escludersi che i! ricorrente abbia potuto porre all'attenzione dell'attuale giudicante la questione solo in quanto la stessa è divenuta "Attuale" per effetto della innovazione normativa.

Tanto rilevato, va detto che, secondo un certo, recentissimo, orientamento giurisprudenziale - che, solo ad una prima lettura, parrebbe contrapporsi a guanto in passato ebbero a sostenere anche le Sezioni unite di questa Corte, le quali limitarono l'ambito della primaria deduLibilità dei tenia di fronte d questa Corte, nei solo caso in cui id disciplina di lLU. - l ..R1 h cod. peri. tosse sopravvenuta alla pronunzia della sentenza oggetto di ricorso in sede di legittimità (Corte di LdSbdi..ione, Sezioni unite penali, 6 aprile 2016, n. 13681, e, nello stesso senso, fra le altre, anche: Corte di cassazione, Sezione V penale, 10 febbraio 2022, n. 4835) - rappiicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, del dlgs n. 150 del 2022, in ragione della natura sostanziale dell'istituto, oltre ad essere questione deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità in quanto HOD proponibile in precedenza, può essere rilevata dalla Corte anche di uttido ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen. , pur in caso di ricorso inammissibile (Corte di cabba=itine, Sezione IV penale, 7 marzo 2023, n. 9466).

Ma, ritiene questo collegio, la corretta interpretazione anche del riportato precedente, ricavabile dal chiaro testo della decisione ricordata, deve essere nel senso che la questione avente ad oggetto l'applicabilità dell'art.131-bis cod. pen., solo [OSCURATO:PERSONA] proponibiie LUD ii gravame o nei corso dei giudizio di appello, riPriiirjhHP ri!PV>hi!P iffiri i conci ripirart. (-I, r-nr1 prne nn . anche di fronte Alla Corte di cassazione; volendo con ciò intendersi che siffatta deducibilità (od anche rilevabilità di ufficio) sarà riscontrabile esclusivamente nei casi in cui Vesistenza di una condizione astrattamente ostativa aiia Il' I,.,, 1'31 Mie r“, VS.,/ 1.1,-.11 MI l.

LI I.) L/l-A

I. .31.

V \-111l.W..1 meno per effetto dell'entrata in vigore del digs n. 11q0 del 2022, nella pnrte in cui esso ha innovato l'ambito operativo della disposizione citata.

Poiché, nel caso di specie, siffatta condizione non si è avverata, la questione avente ad oggetto la particolare tenuità del fatto non è deducibile, per la prima volta, di fronte d questa Corte di legittimità.

Quanto al terzo ed ultimo motivo di doglianza, afferente al preteso mancato rispetto dei criteri prefissati dal legislatore ai fini della determinazione della sanzione, si rileva che, indubbiamente quella irrogata a carico del Carpita è una pena legale, essendo stata la stessa indicata nell'ambito della forcella edittale stabilita in via dbirdild dai legislatore per la repressione delle condotte del tipo di quella contestata all'odierno ricorrente; quanto all'adombrato vizio di motivazione nella sua dosimetria, si rileva che, essendo stata concretamente applicata la sola pena pecuniaria, in un re.ato che prevede Vastratta comminatoria della pena alternativa, il giudice non è tenuto ad esporre diffusamente le ragioni in base alle quali ha applicato la sanzione pecuniaria, perché, avendo l'imputato beneficiato di un trattamento obiettivamente j.,id favorevole rispetto all'altra più rigorosa indicazione della norma, è sufficiente che dalla motivazione sui punto risulti (come nei caso di specie, essendo stata indicata la pena irrogata come pena congrua) la considerazione conclusiva e determinante in base a cui è stata adottata la decisione, ben potendo esaurirsi tale motivazione nell'accenno all'equità quale criterio adeguato e sufficiente (Corte di cassazione, Sezione iii penale, 18 settembre 2015, n. 37867).

Alla luce degli elementi sopra indicati, non essendo all'evidenza risultata viziata la sentenza impugnata, ii ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente rnf nectrn condannato, 1'art .

Al A -ne rnn tj ,...• nnn i., >I pagamento delle spese prnreccuAll e della cnrnrna di enrn I000,00 in fRynr-P della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile ricnrso P cnndanna il ricnrrante al pagamento di,11,9 spese processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 aprile 1958; avverso la sentenza n. 575/22 del Tribunale di Civitavecchia dei 4 aprile 2022; lett: gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] In data 4 aprile 2022, con sentenza del Tribunale di Civitavecchia„ [OSCURATO:PERSONA], imputato, in qualità di rappresentante legale de "[OSCURATO:PERSONA]", del reato previsto dagli artt. 5, comma 1, lett. c), e 6 I. n. 283 del 1962, è stato condannato dila pena di elnU 1.000, 00 di dfnMelldd. La sentenza di primo grado è stata impugnata dal difensore di fiducia del Carpita, con io strumento dell'appello, avendo quello formulato tre motivi di doglianza. Con il primo„ attinente alla affermazione della responsabilità penale del ricorrente, è stata dedotta la contraddittorietà ed incongruenza logica della motivazione resa in ordine alla ritenuta sussistenza della colpevolezza deirimputato; in particolare, il Tribunale di Civitavecchia non avrebbe considerato come i! venditore del prodotto alimentare non disponga ne possa disporre di strumenti per verificare IA presenza in esso di cariche microbiche superiori ai limiti richiamati dall'art. 5, comma 1, lett. c) della legge n. 283 del 2000; dai che discenderebbe l'impossibilità di ritenere la coipevolezza deiia re,r-tel rd-}, e-1,1 LUI Nella specie, dalle risultanze dibattimentali sarebbe emerso che il prodotto ittico sequestrato era ben conservato in una cella frigo ed era stato acquistato lo stesso giorno dell'accertamento. Col secondo motivo di ricorso, è stata invocata l'applicazione dell'art. 131- bis cod. pen., ricorrendone - ritiene il ricorrente tutti i presupposti. Col terzo motivo, la difesa del Carpita ha lamentato che la pena, a suo avviso eccessiva, sarebbe stata motivata dal Tribunale di Civitavec:chia solo con ricorso a clausole di stile, ne ha, perciò, chiesto la rideterminazione nei minimi edittali. Con memoria del 13 marzo 2023, la difesa del ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie lagnanze, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Deve, preliminarmente, darsi atto che, essendo stato il Carpita condannato esclusivamente alla pena dell'ammenda, la sentenza emessa a suo carico non è suscettibile di essere gravata di appello; pertanto, la impugnazione presentala dalla difesa dell'imputalo nella forma dei gravame, deve essere convertita in ricorso per rnccn7ione, essendo, tuttavia, la stessa soggetta ai limiti contenutistici previsti per tale forma di impugnazione. Il ricorso proposto è inammissibile e, pertanto, lo stesso IDer tale deve essere dichiarato. Come è noto la disciplina in materia di tutela della genuinità dei prodotti alimentari posti in commercio, dettata specificamente dalla legge n. 283 del 1962 e sue successive modificazioni, prevede, all'art. 19 di detta legge, una speciale disposizione atta ad esentare chi, come l'attuale ricorrente, sia semplicemente il suuuetto che pone in commercio il prodotto alimentare che presenti le caratteristiche che la citata disciplina sanziona penalmente; questi, infatti, e escluso dal raggio di applicazione della normativa in questione in quanto tratti, :n tal rnodo volendo intendere le varie condotte conside:rate IIC disposizioni incriminatrici, "prodotti in confezioni originali"; tale indicazione normativa è stata interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice nei senso che per "confezione originale" si intende ogni recipiente o contenitore chiuso, destinato a garantire l'integrità originaria della sostanza alimentare da qualsiasi manomissione ed ad essere aperto esclusivamente dal consumatore, con il corollario che, quando i prodotti alimentari non sono confezionati in involucri o recipienti sigillati, che non ne consentono l'analisi senza il loro deterioramento o la loro distruzione, il commerciante risponde a titolo di colpa della non corrispondenza del prodotto alimentare alla norma di legge (Corte di cassazione, Sezione III penale, 7 febbraio 2013, n. 5975). Ciò posto, non risultando che i prodotti alimentari, costituiti da mitili, rinvenuti presso l'esercizio commerciale gestito dalla società della quale il Carpita i= il itzirile ranprenc$2ntill-P rndstrsserd Fii r>r›tteristirhe ti impaccbettampnto, ia dognanza in ordine all'insussistenza del fatto dedotta dal ricorrente come primo motivo di ricorso non ha ragion d'essere, essendo fattore sicuramente inidoneo a eiidere la colpa dello stesso la circostanza che egli abbia na!rn,ntn con s " rv, at ,„ c o 4-4-2 re, rir-14-t-, i ... m^ rti-i4-4-; e, n, r-k eei en Fesr," i i I !../. i1/4„ C. L.11, .U. i in aradd di svolgere dea!' accurati controlli sulla contaminazione batterica presente o meno sugli stessi, dovendosi ritenere che, chi intenda esercitare un determinato commercio; debba dotarsi dei mezzi idonei acciocché quest'ultimo ve a07-, essEnd.:. cd; pose., U' 1W weiio per ii Tf:. il comportamento di chi, non essendo in grado di svninere opportuni coni-mon, si assuma rischio di acquistare per la rivendita prodotti alimentari contaminati. Quanto ai secondo motivo di impugnazione, coi quale il ricorrente si è doluto della mancata qualificazione del fatto nell'ambito della fattispecie non J unibile per effetto dell'art. 131-bis cod. pen., si rile-va che la doglianza è, in questa sede di legittimità, inammissibile. Deve, infatti, rilevarsi che la questione ora dedotta, e presentata all'attenzione dell'organo giudicante in conformità dello strumento processuale deirappeilo, erroneamente, prescelto dalia difesa dei ricorrente onde insorgere rne-tfrn cenni-nr,,ndi nrirrIn ne-nr4r% prr c.rn neenliii-nrneAnte. nr,c4-rs nitinenrYien n ,1 del Tribunale; fatta qiipqtg prpmpgg ; deve altresì, rilevarsi che sulla astratt a ammissibilità della causa di non punibilità non ha in alcun modo inciso la non trascurabile modifica che all'istituto della non punibilità per la particolare tenuità dei fatto e 7,101,71 1-1LO ''""" UCile3 E7. n i .'4_1e.1 C_Hi IGS n. l'i_ 1,7%1 9022; sulla base di tali considerazioni deve escludersi che i! ricorrente abbia potuto porre all'attenzione dell'attuale giudicante la questione solo in quanto la stessa è divenuta "Attuale" per effetto della innovazione normativa. Tanto rilevato, va detto che, secondo un certo, recentissimo, orientamento giurisprudenziale - che, solo ad una prima lettura, parrebbe contrapporsi a guanto in passato ebbero a sostenere anche le Sezioni unite di questa Corte, le quali limitarono l'ambito della primaria deduLibilità dei tenia di fronte d questa Corte, nei solo caso in cui id disciplina di lLU. - l ..R1 h cod. peri. tosse sopravvenuta alla pronunzia della sentenza oggetto di ricorso in sede di legittimità (Corte di LdSbdi..ione, Sezioni unite penali, 6 aprile 2016, n. 13681, e, nello stesso senso, fra le altre, anche: Corte di cassazione, Sezione V penale, 10 febbraio 2022, n. 4835) - rappiicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, del dlgs n. 150 del 2022, in ragione della natura sostanziale dell'istituto, oltre ad essere questione deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità in quanto HOD proponibile in precedenza, può essere rilevata dalla Corte anche di uttido ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen. , pur in caso di ricorso inammissibile (Corte di cabba=itine, Sezione IV penale, 7 marzo 2023, n. 9466). Ma, ritiene questo collegio, la corretta interpretazione anche del riportato precedente, ricavabile dal chiaro testo della decisione ricordata, deve essere nel senso che la questione avente ad oggetto l'applicabilità dell'art.131-bis cod. pen., solo [OSCURATO:PERSONA] proponibiie LUD ii gravame o nei corso dei giudizio di appello, riPriiirjhHP ri!PV>hi!P iffiri i conci ripirart. (-I, r-nr1 prne nn . anche di fronte Alla Corte di cassazione; volendo con ciò intendersi che siffatta deducibilità (od anche rilevabilità di ufficio) sarà riscontrabile esclusivamente nei casi in cui Vesistenza di una condizione astrattamente ostativa aiia Il' I,.,, 1'31 Mie r“, VS.,/ 1.1,-.11 MI l. LI I.) L/l-A I. .31. V \-111l.W..1 meno per effetto dell'entrata in vigore del digs n. 11q0 del 2022, nella pnrte in cui esso ha innovato l'ambito operativo della disposizione citata. Poiché, nel caso di specie, siffatta condizione non si è avverata, la questione avente ad oggetto la particolare tenuità del fatto non è deducibile, per la prima volta, di fronte d questa Corte di legittimità. Quanto al terzo ed ultimo motivo di doglianza, afferente al preteso mancato rispetto dei criteri prefissati dal legislatore ai fini della determinazione della sanzione, si rileva che, indubbiamente quella irrogata a carico del Carpita è una pena legale, essendo stata la stessa indicata nell'ambito della forcella edittale stabilita in via dbirdild dai legislatore per la repressione delle condotte del tipo di quella contestata all'odierno ricorrente; quanto all'adombrato vizio di motivazione nella sua dosimetria, si rileva che, essendo stata concretamente applicata la sola pena pecuniaria, in un re.ato che prevede Vastratta comminatoria della pena alternativa, il giudice non è tenuto ad esporre diffusamente le ragioni in base alle quali ha applicato la sanzione pecuniaria, perché, avendo l'imputato beneficiato di un trattamento obiettivamente j.,id favorevole rispetto all'altra più rigorosa indicazione della norma, è sufficiente che dalla motivazione sui punto risulti (come nei caso di specie, essendo stata indicata la pena irrogata come pena congrua) la considerazione conclusiva e determinante in base a cui è stata adottata la decisione, ben potendo esaurirsi tale motivazione nell'accenno all'equità quale criterio adeguato e sufficiente (Corte di cassazione, Sezione iii penale, 18 settembre 2015, n. 37867). Alla luce degli elementi sopra indicati, non essendo all'evidenza risultata viziata la sentenza impugnata, ii ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente rnf nectrn condannato, 1'art . Al A -ne rnn tj ,...• nnn i., >I pagamento delle spese prnreccuAll e della cnrnrna di enrn I000,00 in fRynr-P della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile ricnrso P cnndanna il ricnrrante al pagamento di,11,9 spese processu
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