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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2026

Cassazione n. 13610/2026

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te d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che tuttii motivi di ricorso, nella specie:- il primo, che deduce il vizio di violazione di legge penale e il vizio di illogicità dellamotivazione in ordine alla mancata assoluzione per i reati di cui ai capi C) e D);- il secondo, che deduce il vizio di violazione di legge penale e il vizio di illogicità dellamotivazione, in ordine alla mancata riqualificazione della fattispecie ai sensi dell’art. 624,cod. pen.;- il terzo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di illogicità della motivazionein ordine al mancato assorbimento del reato di cui al capo B) in quello contestato al capo A)ex art. 628, cod. pen.;- il quarto, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di illogicità dellamotivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche;- il quinto, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di illogicità dellamotivazione in ordine al mancato contenimento della pena nel minimo edittale e minoraumento per la continuazione interna;non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente reiterativi di doglianze giàdedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n.44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese conargomentazioni pertinenti e giuridicamente corrette, risolvendosi in una proposta di letturaalternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri,Rv. 273217-01) e sono anche manifestamente infondati in presenza di una motivazioneesente da evidenti illogicità, come quella del giudice adito, il quale ha fatto correttaapplicazione dei consolidati principi affermati da questa Corte con riferimento a ciascunadelle doglianze presentate;che il giudice adito, facendo corretta applicazione dei principi di diritto formulati daquesta Corte, correttamente ha motivato con riferimento alla condotta del ricorrente comericostruita dalle dichiarazioni del pubblico ufficiale Iodice; alla qualificazione della condottanei termini di rapina, non già di furto, in ragione del nesso di strumentalità tra la condottasottrattiva e il successivo speronamento della vettura degli operatori; alla configurabilità delconcorso tra delitto di rapina e delitto di resistenza a pubblico ufficiale quando la condottaviolenta esorbiti dalle percosse; alla ritenuta insussistenza di elementi idonei a giustificarel’applicazione delle attenuanti generiche e alla determinazione del quantum di pena conriferimento alla pena base e ai rispettivi aumenti per i reati in continuazione (si vedano inparticolare le pagg. 4-5 della sentenza in punto di responsabilità e di pena);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che tuttii motivi di ricorso, nella specie:- il primo, che deduce il vizio di violazione di legge penale e il vizio di illogicità dellamotivazione in ordine alla mancata assoluzione per i reati di cui ai capi C) e D);- il secondo, che deduce il vizio di violazione di legge penale e il vizio di illogicità dellamotivazione, in ordine alla mancata riqualificazione della fattispecie ai sensi dell’art. 624,cod. pen.;- il terzo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di illogicità della motivazionein ordine al mancato assorbimento del reato di cui al capo B) in quello contestato al capo A)ex art. 628, cod. pen.;- il quarto, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di illogicità dellamotivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche;- il quinto, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di illogicità dellamotivazione in ordine al mancato contenimento della pena nel minimo edittale e minoraumento per la continuazione interna;non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente reiterativi di doglianze giàdedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n.44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese conargomentazioni pertinenti e giuridicamente corrette, risolvendosi in una proposta di letturaalternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri,Rv. 273217-01) e sono anche manifestamente infondati in presenza di una motivazioneesente da evidenti illogicità, come quella del giudice adito, il quale ha fatto correttaapplicazione dei consolidati principi affermati da questa Corte con riferimento a ciascunadelle doglianze presentate;che il giudice adito, facendo corretta applicazione dei principi di diritto formulati daquesta Corte, correttamente ha motivato con riferimento alla condotta del ricorrente comericostruita dalle dichiarazioni del pubblico ufficiale Iodice; alla qualificazione della condottanei termini di rapina, non già di furto, in ragione del nesso di strumentalità tra la condottasottrattiva e il successivo speronamento della vettura degli operatori; alla configurabilità delconcorso tra delitto di rapina e delitto di resistenza a pubblico ufficiale quando la condottaviolenta esorbiti dalle percosse; alla ritenuta insussistenza di elementi idonei a giustificarel’applicazione delle attenuanti generiche e alla determinazione del quantum di pena conriferimento alla pena base e ai rispettivi aumenti per i reati in continuazione (si vedano inparticolare le pagg. 4-5 della sentenza in punto di responsabilità e di pena);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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