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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31158/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 12972/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Rilevato che le doglianze in tema di sussistenza dell'elemento psicologico del reato, di cui al primo motivo di ricorso, non si misurano affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo (v. p. 7-8 là dove si dà atto della condotta del ricorrente che volutamente ha violato le prescrizioni imposte dal giudice); Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso, relativo al vizio di motivazione circa il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta privo di specificità in quanto non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di merito (v. in particolare p. 8 là dove si dà atto della gravità del fatto e della propensione a delinquere che risulta dalla lettura del certificato penale del ricorrente).

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 12972/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Rilevato che le doglianze in tema di sussistenza dell'elemento psicologico del reato, di cui al primo motivo di ricorso, non si misurano affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo (v. p. 7-8 là dove si dà atto della condotta del ricorrente che volutamente ha violato le prescrizioni imposte dal giudice); Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso, relativo al vizio di motivazione circa il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta privo di specificità in quanto non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di merito (v. in particolare p. 8 là dove si dà atto della gravità del fatto e della propensione a delinquere che risulta dalla lettura del certificato penale del ricorrente). Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 31158/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris