CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21559/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen. e un difetto di motivazione, con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della misura della pena, essendo errato il riferimento compiuto dalla Corte d'appello a una precedente condanna per delitto (trattandosi di un semplice illecito amministrativo costituito dall'acquisto di un pacchetto di sigarette di contrabbando) ed essendo stata considerata in modo insufficiente la collaborazione prestata dal ricorrente, che aveva ammesso gli addebiti, indicato il luogo presso il quale avrebbe dovuto consegnare la sostanza stupefacente, fornito il nome del mandante, accompagnato la polizia giudiziaria nel luogo nel quale era occultato un ulteriore quantitativo di sostanza stupefacente. Considerato che, contrariamente a quanto esposto nel ricorso, il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato spiegato non con riferimento ai precedenti penali, bensì con la irrilevanza della collaborazione prestata dall'imputato e con la gravità della condotta, derivante dal trasporto di un rilevante quantitativo di droga e dalla disponibilità, presso l'abitazione del ricorrente, di strumenti e oggetti impiegati per il confezionamento in dosi dello stupefacente, indicativi della abitualità della condotta. Rilevato che con tali argomenti, pienamente idonei a giustificare il diniego del beneficio richiesto, essendo stati indicati gli elementi giudicati assorbenti nella valutazione di gravità del fatto e nel giudizio negativo sulla personalità dell'imputato, quest'ultimo ha omesso qualsiasi confronto, richiedendo una nuova valutazione di merito della condotta e della propria personalità, non consentita in presenza di motivazione adeguata e immune da vizi logici. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la genericità e la manifesta infondatezza dell'unico motivo al quale è stato affidato. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am